Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  definizioni
contenute nell'articolo 4 del regolamento nonche' quelle contenute: 
    a) negli atti delegati e di esecuzione del regolamento in  quanto
richiamate nel presente decreto; 
    b) nell'articolo 3 del regolamento  (UE)  2019/4  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio  dell'11  dicembre  2018,  relativo   alla
fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo  di  mangimi
medicati, paragrafo 1, lettere a), d), e paragrafo 2, lettere a), b),
e), h) e j); 
    c) nell'articolo 4, punti 24) e  27),  del  regolamento  (UE)  n.
2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  9  marzo  2016,
relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e  abroga
taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in  materia  di
sanita' animale»). 
  2. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a)   «depositario»:    chi    detiene,    per    la    successiva
commercializzazione, medicinali veterinari sulla base di contratti di
deposito stipulati con i titolari dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio dei medicinali veterinari o con i loro rappresentanti; 
    b) «sistema informativo di tracciabilita'»:  sistema  informativo
di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati  e
dei  prodotti  intermedi,  composto  dal  Sistema  della  banca  dati
centrale della tracciabilita' del farmaco (BDC) di  cui  all'articolo
5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e dal Sistema
informativo nazionale per la farmacosorveglianza. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2019/4 si veda
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/429 si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5-bis  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992,  n.  540  recante  attuazione
          della direttiva 92/27/CEE concernente l'etichettatura ed il
          foglietto  illustrativo  dei  medicinali  per  uso   umano,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n.  7,
          S.O.: 
                «Art. 5-bis (Bollini farmaceutici). - 1. Il  Ministro
          della salute stabilisce, con proprio decreto,  i  requisiti
          tecnici e le modalita' per l'adozione, entro  il  31  marzo
          2001,   della   numerazione   progressiva,   per    singola
          confezione, dei bollini autoadesivi  a  lettura  automatica
          dei  medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del   Servizio
          sanitario nazionale di cui al D.M.  29  febbraio  1988  del
          Ministro della sanita' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 79 del 5 aprile  1988,  e  successive  modificazioni.  A
          decorrere  dal  sesto  mese   successivo   alla   data   di
          pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo,  le
          confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio  sanitario
          nazionale devono essere dotate  di  bollini  conformi  alle
          prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso  il
          Ministero  della  salute,  una  banca  dati  centrale  che,
          partendo dai dati di produzione  e  fornitura  dei  bollini
          numerati di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,
          raccolga e registri i movimenti  delle  singole  confezioni
          dei  prodotti  medicinali  attraverso  il  rilevamento  del
          codice  prodotto  e   del   numero   identificativo   delle
          confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il
          Ministro  della  salute  con  proprio  decreto   fissa   le
          modalita' ed i tempi  di  impianto  e  funzionamento  della
          banca dati  e  le  modalita'  di  accesso  alla  stessa.  I
          produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere  a  tale
          banca dati il codice prodotto ed il  numero  identificativo
          di ciascun pezzo  uscito  e  la  relativa  destinazione;  i
          depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico  ed
          i centri sanitari autorizzati all'impiego di  farmaci  sono
          tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
          numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
          di ciascuno  dei  pezzi  comunque  usciti  o  impiegati  e,
          rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei  casi
          in cui sia  diversa  dal  singolo  consumatore  finale;  le
          aziende  sanitarie  locali  sono  tenute  ad  archiviare  e
          trasmettere il numero  di  codice  prodotto  ed  il  numero
          identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
          conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
          e   trasmettere   il   codice   prodotto   ed   il   numero
          identificativo di ciascuna confezione farmaceutica  avviata
          allo smaltimento quale rifiuto  farmaceutico.  A  decorrere
          dal 1° gennaio  2003  tutte  le  confezioni  di  medicinali
          immesse in commercio  dovranno  essere  dotate  di  bollini
          conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
          non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
          corretta trasmissione degli stessi secondo le  disposizioni
          del presente comma e del decreto ministeriale previsto  dal
          quarto periodo del presente comma  comporta  l'applicazione
          della sanzione amministrativa pecuniaria da  1.500  euro  a
          9.000 euro».