Art. 3 
 
 
                Giornata nazionale del made in Italy 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno  15  aprile  di  ciascun  anno
quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di  celebrare  la
creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni  pubbliche,
le  istituzioni  scolastiche  del  primo  e  del  secondo  ciclo   di
istruzione e i luoghi  di  produzione  e  di  riconoscerne  il  ruolo
sociale e il contributo allo sviluppo  economico  e  culturale  della
Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche'  di  sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione  e  della
tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno
e dei prodotti italiani. 
  2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i  comuni  possono
promuovere, nell'ambito  della  loro  autonomia  e  delle  rispettive
competenze, anche in coordinamento con  le  associazioni  e  con  gli
organismi  operanti  nel  settore,  comprese  l'Associazione   marchi
storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore  del  design,
anche  industriale,  iniziative  finalizzate  alla  promozione  della
creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione
del made in Italy. 
  3. La Giornata nazionale  del  made  in  Italy  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  4. Le  amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  del
presente articolo nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 3: 
              - La legge 27 maggio 1949, n. 260 reca disposizioni  in
          materia di ricorrenze festive.