Art. 3
Giornata nazionale del made in Italy
1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno
quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la
creativita' e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche,
le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di
istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo
sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della
Nazione e del suo patrimonio identitario, nonche' di sensibilizzare
l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della
tutela del valore e delle qualita' peculiari delle opere dell'ingegno
e dei prodotti italiani.
2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato,
le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono
promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli
organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi
storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design,
anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della
creativita' in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione
del made in Italy.
3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del
presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 3:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 reca disposizioni in
materia di ricorrenze festive.