Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le
modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari
a sostegno delle imprese del Settore agricolo e agroalimentare
effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare - ISMEA. Sono esclusi dall'applicazione del presente
decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che
producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di
Stato, a concedere:
a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla
Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
c) finanziamenti a condizioni di mercato.