Art. 3 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli  interventi  finanziari  del  presente
decreto: 
    a) le societa' di  capitali,  anche  in  forma  cooperativa,  che
operano nella produzione agricola primaria, nella  trasformazione  di
prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    b) le societa' di  capitali,  anche  in  forma  cooperativa,  che
operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle  relative
attivita' agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2,
lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    c) le societa' di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da
imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in
maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e
nella logistica,  anche  su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti
agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea. 
  2. I  soggetti  beneficiari  di  cui  al  comma  1,  alla  data  di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti: 
    a) avere una stabile organizzazione in Italia; 
    b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro  delle
imprese; 
    c) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola con gli obblighi contributivi; 
    f) non essere stati sottoposti a  sanzioni  interdittive  di  cui
all'art. 9, comma 2, lettere c)  e  d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    g) essere economicamente e finanziariamente sane e  non  trovarsi
in condizioni tali da risultare impresa  in  difficolta'  cosi'  come
individuata nella sezione 2.2 degli  orientamenti  della  Commissione
sugli aiuti di Stato per il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  di
imprese non finanziarie in  difficolta'  di  cui  alla  Comunicazione
della  Commissione  2014/C  249/01  o  dall'art.  2,  punto  18)  del
regolamento (UE) n. 651/2014.