Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli interventi finanziari del presente
decreto:
a) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di
prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli,
compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
b) le societa' di capitali, anche in forma cooperativa, che
operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative
attivita' agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) le societa' di capitali partecipate almeno al 51 per cento da
imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualita' prevalente e
loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in
maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e
nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti
agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, alla data di
presentazione della domanda, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere una stabile organizzazione in Italia;
b) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle
imprese;
c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di
normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione
degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in
regola con gli obblighi contributivi;
f) non essere stati sottoposti a sanzioni interdittive di cui
all'art. 9, comma 2, lettere c) e d), del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
g) essere economicamente e finanziariamente sane e non trovarsi
in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come
individuata nella sezione 2.2 degli orientamenti della Commissione
sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese non finanziarie in difficolta' di cui alla Comunicazione
della Commissione 2014/C 249/01 o dall'art. 2, punto 18) del
regolamento (UE) n. 651/2014.