Art. 2
Attivita' del CAA
1. I CAA svolgono attivita' di assistenza alle imprese agricole
nonche' ogni altra attivita' prevista dalla legge o agli stessi
delegata dagli organismi pagatori, dalle regioni e province autonome
e da altri enti pubblici, nel rispetto delle specifiche competenze
riservate agli iscritti agli ordini e ai collegi professionali,
secondo il principio della sussidiarieta'.
2. In applicazione del punto 8.5.3.1. del piano strategico
nazionale della PAC 2023-2027, nell'esercizio delle attivita'
delegate i CAA perseguono gli obiettivi di dematerializzazione dei
documenti giustificativi a supporto della validazione dei fascicoli
aziendali, nonche' dei documenti ad essi correlati e delle domande di
aiuto degli interventi previsti dalla PAC 2023-2027.
3. In conformita' con quanto previsto nel decreto legislativo n.
74/2018, con apposite convenzioni anche a titolo oneroso gli
organismi pagatori possono delegare ai CAA le attivita' di
aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole e, in particolare,
la costituzione, l'aggiornamento e la custodia del fascicolo
aziendale.
4. Allo stesso modo, mediante sottoscrizione di convenzioni, gli
organismi pagatori, le regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano e gli altri enti pubblici, possono delegare ai CAA le
funzioni di accettazione e registrazione nei sistemi informativi
delle istanze, delle dichiarazioni, delle domande di aiuto, di
sostegno e di pagamento che i produttori intendano presentare.
5. Al fine di assicurarne l'omogeneita' sul territorio nazionale,
dell'attivita' di aggiornamento dell'Anagrafe delle aziende agricole,
gli organismi pagatori, di concerto con l'AGEA coordinamento,
elaborano uno schema tipo di convenzione. Lo schema prevede:
a) una clausola risolutiva espressa per il caso di accertata
sopravvenuta perdita dei requisiti di cui agli articoli 10 e 11 del
presente decreto;
b) le modalita' di tenuta, di conservazione e di restituzione dei
fascicoli aziendali anche nella forma cartacea;
c) le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al
precedente comma 3;
d) la gestione dei casi di conflitto d'interessi.
6. I CAA, previa sottoscrizione di eventuali apposite convenzioni
con gli enti competenti, possono svolgere le seguenti ulteriori
attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili
degli utenti;
b) assistere gli utenti nell'elaborazione e nella trasmissione
delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, avvalendosi
delle procedure rese disponibili dalle amministrazioni interessate,
nonche' nell'elaborazione e nella trasmissione di istanze e
dichiarazioni riferite ai procedimenti amministrativi di interesse
per la loro attivita' agricola;
c) assistere gli utenti nell'elaborazione delle domande di
ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali;
d) consultare, nell'interesse degli utenti, le banche dati del
SIAN ai fini della verifica dello stato di ciascuna pratica;
e) raccogliere i dati di base per lo svolgimento delle
statistiche ufficiali in materia agricola e, in particolare, dei
censimenti dell'agricoltura di cui all'art. 1, comma 227, della legge
27 dicembre 2017, n. 205, previa stipula di apposite convenzioni,
anche a titolo oneroso, con l'ISTAT e gli altri soggetti del Sistema
statistico nazionale.
7. I CAA, previo mandato dei propri utenti, accertano e attestano
fatti o circostanze di ordine tecnico, concernenti situazioni o dati
certi relativi all'esercizio dell'attivita' di impresa, fatte salve
le attivita' che la legge riserva ai professionisti abilitati.
8. Conformemente con quanto previsto all'art. 14, comma 6, del
decreto legislativo n. 99/2004, nonche' nelle pertinenti disposizioni
regionali, i CAA svolgono attivita' di verifica della completezza
documentale delle istanze presentate dai produttori nell'ambito dei
procedimenti amministrativi di competenza degli enti pubblici e degli
enti locali.