Art. 3
Responsabilita' dei CAA
1. Per le attivita' previste dall'art. 2 del presente decreto, i
CAA sono responsabili:
a) dell'esatta identificazione del produttore titolare del
fascicolo aziendale;
b) della verifica dei poteri di rappresentanza dell'impresa
agricola;
c) dell'acquisizione e verifica dell'esistenza, completezza e
regolarita' formale dei titoli di conduzione dei beni immobili
strumentali all'attivita' dell'impresa inseriti nei sistemi
informativi su mandato del produttore;
d) della verifica della sottoscrizione delle istanze, delle
domande di aiuto, di pagamento e delle dichiarazioni a corredo;
e) della corretta immissione dei dati nei sistemi informativi;
f) del rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea
in materia di protezione dei dati personali relativi ai propri utenti
che abbiano rilasciato delega espressa;
g) del rispetto delle procedure agli stessi forniti dagli
organismi pagatori e dagli altri enti convenzionati.