Art. 4
Utilizzo dati del SIAN
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto i
CAA possono accedere alle banche dati dei sistemi informativi
indicati dagli organismi pagatori, con le procedure previste dalla
normativa vigente e, su mandato dell'impresa agricola, utilizzare i
dati presenti nei sistemi informativi relativi all'impresa stessa per
erogare i servizi di assistenza.
2. Il trattamento dei dati ai quali i CAA hanno accesso avviene nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati
personali e del codice dell'amministrazione digitale.
3. Al fine di favorire la semplificazione amministrativa e lo
sviluppo di servizi di assistenza agli agricoltori anche attraverso
la realizzazione di servizi digitali, gli enti deleganti assicurano
ai CAA, quali soggetti delegati, l'interscambio di dati attraverso
servizi di cooperazione applicativa regolati da apposite convenzioni.
Tali dati devono essere trasmessi, in modalita' real time, e resi
disponibili nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) in
particolare per quanto concerne la gestione delle informazioni
necessarie previste dal Piano strategico nazionale (PSP).
4. Le informazioni di cui all'art. 4 del decreto del Ministero
delle politiche agricole e forestali del 1° marzo 2021, sono
acquisite dagli organismi pagatori per il tramite dei CAA e sono
dagli organismi pagatori messe a disposizione sul SIAN, previa
definizione delle modalita' tecniche concordate con Agea
Coordinamento.