Art. 5
Registri informatici istituiti nel SIAN
1. All'interno del SIAN sono istituiti i seguenti registri
informatici:
«Elenco sedi CAA»: registro unico a livello nazionale contenente
l'elenco dei CAA autorizzati ai sensi del presente decreto e delle
relative sedi;
«Registro nazionale operatori»: registro unico a livello
nazionale contenente le generalita' ed il profilo di istruttore
ovvero di verificatore degli operatori dei CAA, ai sensi dell'art.
12, commi 2 e 3.
2. I registri di cui al comma precedente sono tenuti dall'organismo
di coordinamento che ne e' responsabile. Entro sessanta giorni
dall'emanazione del presente decreto, con proprie linee-guida
l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le Province
autonome di Trento e Bolzano e organismi pagatori definisce le
procedure di costituzione e aggiornamento continuo dei registri.
3. Gli organismi pagatori, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, nonche' ogni soggetto a qualsiasi titolo
interessato allo svolgimento delle attivita' di vigilanza e controllo
sui CAA e sui relativi operatori sono tenuti, per quanto di
competenza, ad utilizzare i registri informatici nello svolgimento
delle attivita' che attengono alle sedi e agli operatori dei CAA nel
rispetto delle regole concordate tra le regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori e AGEA Coordinamento.
4. l'organismo di coordinamento di concerto con le regioni, le
Province autonome di Trento e Bolzano, gli organismi pagatori, con
apposita circolare, stabilisce le modalita' che i soggetti devono
eseguire nell'ambito delle operazioni di vigilanza e controllo sui
CAA e sulle attivita' ad essi delegate.