Art. 6 Requisiti dei progetti 1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i progetti che: a) sono avviati successivamente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto; b) prevedono, per ciascun ambito per il quale e' proposta istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di stazioni di ricarica; c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono forniti del preventivo di connessione o di altra idonea documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita' della capacita' della rete elettrica nell'area interessata dall'installazione della stazione di ricarica nonche' l'indicazione dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica; d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la disponibilita' del suolo pubblico: I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57 del decreto-legge n. 76/2020; II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57, comma 8 del decreto-legge n. 76/2020; III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una procedura comparativa ad evidenza pubblica; IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con il comune, vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica; V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico da parte dell'ente competente; VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020; g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH) in linea con le pertinenti indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) ed eventuali successivi aggiornamenti»; h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.