Art. 6 
 
                       Requisiti dei progetti 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio  di  cui  al  presente  decreto  i
progetti che: 
    a)  sono  avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto; 
    b) prevedono, per ciascun ambito per il quale e' proposta istanza
al beneficio, la realizzazione  del  numero  minimo  di  stazioni  di
ricarica  per  ciascuno  dei  lotti  appartenenti  all'ambito,   come
indicato negli avvisi pubblici di cui al  successivo  art.  15;  tali
avvisi potranno inoltre stabilire  dei  vincoli  relativi  al  numero
massimo  di  stazioni  incentivabili  all'interno  di  un  gruppo  di
stazioni di ricarica; 
    c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione  alla
rete  ovvero  all'adeguamento  di  una  connessione  esistente,  sono
forniti  del  preventivo   di   connessione   o   di   altra   idonea
documentazione relativa alla comunicazione  formale  con  il  gestore
della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta,  da  parte
del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno  specifico
luogo  per  l'installazione   di   una   stazione   di   ricarica   e
l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'
della  capacita'   della   rete   elettrica   nell'area   interessata
dall'installazione della stazione di ricarica  nonche'  l'indicazione
dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica; 
    d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso  stazioni
di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di  ammissione
al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto
diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo  con
il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione  della
stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e
la gestione delle  stazione  di  ricarica  per  almeno  cinque  anni,
redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15; 
    e) qualora le stazioni di  ricarica  siano  ubicate  presso  aree
private ad accesso pubblico, sono corredati  da  un  accordo  con  il
soggetto che esercita diritti sull'area per  la  realizzazione  delle
nuove stazioni, redatto secondo lo  schema  tipo  definito  ai  sensi
dell'art. 15; 
    f) qualora le stazioni di  ricarica  siano  installate  su  suolo
pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli  che  attesti  la
disponibilita' del suolo pubblico: 
      I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art.  57
del decreto-legge n. 76/2020; 
      II.  titolo  autorizzativo  ottenuto  a  seguito   di   istanza
presentata all'ente proprietario della strada ai sensi  all'art.  57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020; 
      III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica; 
      IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa  con  il  comune,
vigente alla data di presentazione dell'istanza di ammissione, in cui
viene specificata l'ubicazione delle stazioni di ricarica; 
      V. aver ottenuto un decreto di occupazione del  suolo  pubblico
da parte dell'ente competente; 
      VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art.  57,
comma 8, del decreto-legge n. 76/2020; 
    g) rispettano il principio di «non arrecare danno  significativo»
(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH)  in  linea  con  le  pertinenti
indicazioni operative  contenute  nella  circolare  del  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e
delle finanze del 13 ottobre  2022,  n.  33,  recante  «Aggiornamento
guida operativa per il rispetto del principio di non  arrecare  danno
significativo  all'ambiente  (cd.  DNSH)  ed   eventuali   successivi
aggiornamenti»; 
    h)  rispettano  il  divieto  di  doppio  finanziamento  ai  sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.