Art. 7 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili al beneficio di cui  al  presente  decreto,  le
spese, al netto di IVA, per: 
    a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da
almeno 90 kW di potenza, ivi  compresi  gli  impianti  elettrici,  le
opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per
il monitoraggio. Per  tale  voce  di  costo  si  considera  un  costo
specifico massimo ammissibile pari a  50.000  euro  per  stazione  di
ricarica; 
    b)  i  costi  per  la  connessione  alla  rete   elettrica   come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile  per
la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica,  di  cui
alla lettera a); 
    c) le spese  di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e
collaudi  e  i   costi   sostenuti   per   ottenere   le   pertinenti
autorizzazioni,  nel  limite  massimo  del  10%  del   costo   totale
ammissibile per la fornitura e  messa  in  opera  della  stazione  di
ricarica di cui alla lettera a). 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' al  beneficio  di  cui  al  presente
decreto le spese devono essere conformi: 
    ai  criteri  sull'ammissibilita'  delle  spese  per  i  programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per
il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,  n.
22; 
    alle norme applicabili con riferimento ai progetti  finanziati  a
valere sulle risorse stanziate dal PNRR. 
  3. Non sono, in ogni caso,  ammissibili  al  beneficio  di  cui  al
presente decreto: 
    a) i costi delle unita' locali  di  produzione  o  stoccaggio  di
energia elettrica; 
    b) le spese relative all'acquisizione di  terreni  e  altri  beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a  diritti  reali  e/o
personali  di  godimento,  quali,  a  mero  titolo   esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu'; 
    c) le spese per consulenze di qualsiasi genere; 
    d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. 
  4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con
un  numero  stazioni  di  ricarica  superiore  a  quello  complessivo
indicato  per  ciascun  ambito  negli  avvisi  pubblici  di  cui   al
successivo art. 15, il  contributo  e'  assegnato  esclusivamente  in
riferimento al numero di stazioni  di  ricarica  ivi  indicate  e  in
relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese
ammissibili. 
  5. Nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario/attuatore  realizzi,
nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse a contributo di cui al
presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto  a
quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo  art.  15,
ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con  dotazioni
tecnologiche  superiori  ai  requisiti  minimi  delle   stazioni   di
ricarica,  indicati  nell'allegato  1,  le  relative  spese,  qualora
rientranti fra quelle ammissibili, possono  accedere  al  contributo,
fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1. 
  6. Non sono  in  alcun  caso  ammesse  le  spese  non  conformi  al
principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9
del regolamento (UE) n. 2021/241 e non conformi al principio di  «non
arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).