Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le spese, al netto di IVA, per: a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per stazione di ricarica; b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20% del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a); c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della stazione di ricarica di cui alla lettera a). 2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente decreto le spese devono essere conformi: ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a valere sulle risorse stanziate dal PNRR. 3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al presente decreto: a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di energia elettrica; b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo, l'affitto, la locazione e la servitu'; c) le spese per consulenze di qualsiasi genere; d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere. 4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con un numero stazioni di ricarica superiore a quello complessivo indicato per ciascun ambito negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, il contributo e' assegnato esclusivamente in riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese ammissibili. 5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi, nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse a contributo di cui al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15, ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo, fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1. 6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241 e non conformi al principio di «non arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).