Art. 8
Contributo concedibile
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in
forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al
40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione
a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di
esenzione.
2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente
accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello
stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle
annualita' di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di
partecipazione in RTI.
3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili
con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque
denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla
realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di
contribuzione ai sensi del presente decreto.