Art. 8 Contributo concedibile 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse in forma di contributo a fondo perduto per un importo non superiore al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione. 2. I soggetti beneficiari/attuatori non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 40% dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualita' di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.