Art. 6
Requisiti dei progetti
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto i
progetti che:
a) sono avviati successivamente alla data di presentazione
dell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto;
b) prevedono, per ciascun ambito o lotto per il quale e' proposta
istanza al beneficio, la realizzazione del numero minimo di stazioni
di ricarica per ciascuno dei lotti appartenenti all'ambito, come
indicato negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15; tali
avvisi potranno inoltre stabilire dei vincoli relativi al numero
massimo di stazioni incentivabili all'interno di un gruppo di
stazioni di ricarica;
c) qualora sia necessario procedere a una nuova connessione alla
rete ovvero all'adeguamento di una connessione esistente, sono
forniti del preventivo di connessione o di altra idonea
documentazione relativa alla comunicazione formale con il gestore
della rete di distribuzione avvenuta tramite la richiesta, da parte
del soggetto proponente, di una determinata potenza in uno specifico
luogo per l'installazione di una stazione di ricarica e
l'attestazione, da parte del gestore della rete, della disponibilita'
della capacita' della rete elettrica nell'area interessata
dall'installazione della stazione di ricarica nonche' l'indicazione
dei potenziali costi di connessione alla rete elettrica;
d) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso stazioni
di rifornimento di carburanti tradizionali e l'istanza di ammissione
al beneficio di cui al presente decreto sia presentata da un soggetto
diverso dal gestore della stazione, sono corredati da un accordo con
il soggetto che esercita diritti sull'area per l'installazione della
stazione di ricarica, ovvero in grado di consentire l'installazione e
la gestione delle stazione di ricarica per almeno cinque anni,
redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi dell'art. 15;
e) qualora le stazioni di ricarica siano ubicate presso aree
private ad accesso pubblico, sono corredati da un accordo con il
soggetto che esercita diritti sull'area per la realizzazione delle
nuove stazioni, redatto secondo lo schema tipo definito ai sensi
dell'art. 15;
f) qualora le stazioni di ricarica siano installate su suolo
pubblico, sono corredati di uno dei seguenti titoli che attesti la
disponibilita' del suolo pubblico:
I. titolo autorizzativo ai sensi del comma 14-bis dell'art. 57
del decreto-legge n. 76/2020;
II. titolo autorizzativo ottenuto a seguito di istanza
presentata all'ente proprietario della strada ai sensi all'art. 57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
III. titolo autorizzativo derivante dalla aggiudicazione di una
procedura comparativa ad evidenza pubblica;
IV. aver sottoscritto un protocollo di intesa con l'ente
competente, vigente alla data di presentazione dell'istanza di
ammissione, in cui viene specificata l'ubicazione delle stazioni di
ricarica;
V. aver ottenuto un decreto di occupazione del suolo pubblico
da parte dell'ente competente;
VI. atti comprovanti l'ammissione all'iter di cui all'art. 57,
comma 8 del decreto-legge n. 76/2020;
g) rispettano il principio di «non arrecare danno significativo»
(cd. «Do No Significant Harm» - DNSH) in linea con le pertinenti
indicazioni operative contenute nella circolare del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento
guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all'ambiente (cd. DNSH)» ed eventuali successivi
aggiornamenti;
h) rispettano il divieto di doppio finanziamento ai sensi
dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
i) rispettano i requisiti tecnici individuati nell'allegato 1.