Art. 7
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al beneficio di cui al presente decreto, le
spese, al netto di IVA, per:
a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da
almeno 175 kW di potenza, ivi compresi gli impianti elettrici, le
opere edili strettamente necessarie all'installazione delle stazioni
di ricarica e dei dispositivi per il monitoraggio delle stesse. Per
tale voce di costo si considera un costo specifico massimo
ammissibile pari a 81.000 euro per stazione di ricarica;
b) i costi per la connessione alla rete elettrica come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 40% del costo totale ammissibile per
la fornitura e la messa in opera stazione di ricarica di cui alla
lettera a);
c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti
autorizzazioni, nel limite massimo del 10% del costo totale
ammissibile per la fornitura e la messa in opera della stazione di
ricarica di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' al beneficio di cui al presente
decreto le spese devono essere conformi:
ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi
cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europei (SIE) per
il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato
con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n.
22;
alle norme applicabili con riferimento ai progetti finanziati a
valere sulle risorse stanziate dal PNRR.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al beneficio di cui al
presente decreto:
a) i costi delle unita' locali di produzione o stoccaggio di
energia elettrica;
b) le spese relative all'acquisizione di terreni e altri beni
immobili, nonche' gli eventuali costi connessi a diritti reali e/o
personali di godimento, quali, a mero titolo esemplificativo,
l'affitto, la locazione e la servitu';
c) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
d) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere.
4. Qualora il soggetto beneficiario/attuatore realizzi progetti con
un numero di stazioni di ricarica superiore a quello complessivo
indicato per ciascun ambito o lotto negli avvisi pubblici di cui al
successivo art. 15, il contributo e' assegnato esclusivamente in
riferimento al numero di stazioni di ricarica ivi indicate e in
relazione a tali stazioni e' richiesta la rendicontazione delle spese
ammissibili.
5. Nel caso in cui il soggetto beneficiario/attuatore realizzi,
nell'ambito delle stazioni di ricarica ammesse al contributo di cui
al presente decreto, un maggiore numero di punti di ricarica rispetto
a quelli indicati negli avvisi pubblici di cui al successivo art. 15,
ovvero preveda l'implementazione dei punti di ricarica con dotazioni
tecnologiche superiori ai requisiti minimi delle stazioni di
ricarica, indicati nell'allegato 1, le relative spese, qualora
rientranti fra quelle ammissibili, possono accedere al contributo,
fermi restando i limiti massimi indicati al comma 1.
6. Non sono in alcun caso ammesse le spese non conformi al
principio di assenza del cd. «doppio finanziamento» di cui all'art. 9
del regolamento (UE) 2021/241 e non conformi al principio di «non
arrecare danno significativo» (cd. «Do No Significant Harm» - DNSH).