Art. 8 
 
                       Contributo concedibile 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  concesse  in
forma di contributo a fondo perduto per un importo non  superiore  al
40% delle spese ammissibili di  cui  all'art.  7,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualita' in  relazione
a  ciascun  ambito  o  lotto  ed  entro  i  massimali  stabiliti  dal
regolamento di esenzione. 
  2.  I  soggetti  beneficiari/attuatori  non  hanno  individualmente
accesso  a  un  finanziamento  di  importo  maggiore  del  40%  dello
stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle
annualita'  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  anche   nel   caso   di
partecipazione in RTI. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili
con  altri  incentivi  pubblici  o  regimi   di   sostegno   comunque
denominati,  qualificabili  come  aiuti  di  Stato,  destinati   alla
realizzazione  delle  medesime  stazioni  di  ricarica   oggetto   di
contribuzione ai sensi del presente decreto.