Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la  cessione  dei
                 crediti o per lo sconto in fattura 
 
  1. All'articolo 2  del  decreto-legge  16  febbraio  2023,  n.  11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  aprile  2023,  n.  38,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  ((a) al comma 3-bis, il primo periodo e' soppresso  e,  al  secondo
periodo, la parola: «predetta» e' soppressa;)) 
  ((a-bis) al comma 3-ter, le  parole:  «secondo  periodo  del»  sono
soppresse;)) 
  ((b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-ter. 1. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si  applicano
agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili
danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni  Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data  dal  24  agosto
2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29  marzo
2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel
limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70
milioni per gli eventi sismici verificatisi  il  6  aprile  2009.  Il
Commissario  straordinario  del  Governo  per  la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  con  le
funzioni  ad  esso  attribuite   ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e gli Uffici  speciali  per  la
ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2  dell'articolo  67-ter
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  ciascuno  per  il
territorio di competenza, assicurano il rispetto del predetto  limite
di spesa, avuto  riguardo  alle  somme  richieste,  verificandone  il
raggiungimento ai fini della  sospensione  della  deroga  di  cui  al
presente comma, anche  avvalendosi  dei  dati  resi  disponibili  nel
Portale  nazionale  delle  classificazioni   sismiche   gestito   dal
Dipartimento  Casa  Italia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri»;)) 
    c) il comma 3-quater e' ((abrogato)). 
  2. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  3-bis,  primo
periodo,  del  citato  decreto-legge  n.  11  del  2023,  in   vigore
anteriormente alle modifiche apportate dal  comma  1  ((del  presente
articolo)),  continuano  ad  applicarsi  alle  spese   sostenute   in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a)  risulti  presentata  la  comunicazione   di   inizio   lavori
asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo  119,  comma  13-ter,  ((del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)), se gli interventi sono agevolati
ai  sensi  del  medesimo  articolo  119  e  sono  diversi  da  quelli
effettuati dai condomini; 
    b) risulti adottata la  delibera  assembleare  che  ha  approvato
l'esecuzione dei lavori e  risulti  presentata  la  comunicazione  di
inizio lavori asseverata (CILA) ai  sensi  dell'articolo  119,  comma
13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  se  gli  interventi
sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e  sono  effettuati
dai condomini; 
    c) risulti presentata l'istanza  per  l'acquisizione  del  titolo
abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi  dell'articolo
119  del  citato  decreto-legge  n.  34  del  2020  e  comportano  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici; 
    d) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario, se gli interventi sono diversi  da  quelli  agevolati  ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020; 
    e) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo  vincolante
tra le parti per la fornitura dei beni  e  dei  servizi  oggetto  dei
lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  gli  interventi
sono diversi da quelli  agevolati  ai  sensi  dell'articolo  119  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non e'  prevista
la presentazione di un titolo abilitativo. 
  3. Le disposizioni di  cui  all'articolo  2,  comma  3-quater,  del
citato decreto-legge n. 11 del 2023,  in  vigore  anteriormente  alle
modifiche apportate dal comma 1 ((del presente articolo)), continuano
ad applicarsi alle spese sostenute in relazione  agli  interventi  di
cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n.
11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di  entrata  in
vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al  comma
2 ((del presente articolo)) o sia stata presentata l'istanza per ((la
concessione di contributi)). 
  4. Le disposizioni di cui  all'articolo  2,  comma  1-bis,  secondo
periodo, del citato decreto-legge n. 11  del  2023  si  applicano  in
relazione alle spese sostenute fino alla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi
alle  spese  sostenute  successivamente  a  tale  data  soltanto   in
relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di
entrata in vigore del presente decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b) siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i  lavori
non siano ancora  iniziati,  sia  gia'  stato  stipulato  un  accordo
vincolante tra le parti per la  fornitura  dei  beni  e  dei  servizi
oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se  per
gli  interventi  non  e'  prevista  la  presentazione  di  un  titolo
abilitativo. 
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3,  del  citato
decreto-legge n.  11  del  2023  non  si  applicano  agli  interventi
contemplati al comma 2, lettere a), b) e  c),  primo  periodo,  e  al
comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i  quali,  alla
data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  non  e'  stata
sostenuta alcuna spesa,  documentata  da  fattura,  per  lavori  gia'
effettuati. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          16 febbraio 2023, n.  11,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 (Misure urgenti in materia
          di  cessione  dei  crediti  di  cui  all'articolo  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
          fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, in relazione agli interventi  di  cui
          all'articolo 121, comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, non  e'  consentito  l'esercizio  delle
          opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e  b),
          del medesimo decreto-legge. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle opzioni relative alle spese  sostenute  fino
          al 31 dicembre 2023 per gli interventi  di  superamento  ed
          eliminazione   di   barriere   architettoniche    di    cui
          all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui  al
          primo periodo  sostenute  successivamente  al  31  dicembre
          2023, da: 
                  a) condomini, in relazione a  interventi  su  parti
          comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 
                  b) persone fisiche, in relazione  a  interventi  su
          edifici unifamiliari o unita'  abitative  site  in  edifici
          plurifamiliari,  a  condizione  che  il  contribuente   sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di riferimento non  superiore
          a 15.000 euro,  determinato  ai  sensi  del  comma  8-bis.1
          dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo  non
          si applica se nel  nucleo  familiare  del  contribuente  e'
          presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
          ai sensi dell'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
          n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) per gli interventi diversi da quelli  effettuati
          dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
          lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
          13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
                  b) per  gli  interventi  effettuati  dai  condomini
          risulti adottata la delibera assembleare che  ha  approvato
          l'esecuzione   dei   lavori   e   risulti   presentata   la
          comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai  sensi
          dell'articolo 119, comma 13-ter, del  decreto-legge  n.  34
          del 2020; 
                  c) per gli interventi comportanti la demolizione  e
          la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
          per l'acquisizione del titolo  abilitativo.  Con  esclusivo
          riferimento alle aree classificate come  zone  sismiche  di
          categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente  lettera
          si applicano anche  alle  spese  per  gli  interventi  gia'
          rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
          121, comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  compresi  in  piani  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente o di  riqualificazione  urbana  comunque
          denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
          attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   risultino
          approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
          e che concorrano al  risparmio  del  consumo  energetico  e
          all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi diversi da quelli di cui  all'articolo  119  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i  quali  in  data
          antecedente a quella di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
                  a)  risulti  presentata  la  richiesta  del  titolo
          abilitativo, ove necessario; 
                  b) per gli interventi per i quali non  e'  prevista
          la presentazione  di  un  titolo  abilitativo,  siano  gia'
          iniziati i lavori oppure, nel caso  in  cui  i  lavori  non
          siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un  accordo
          vincolante tra le parti per la fornitura  dei  beni  e  dei
          servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  risultino
          versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
          o della stipulazione di un accordo vincolante tra le  parti
          per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei  lavori
          deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
          cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
          dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445; 
                  c)   risulti   presentata,   con   riguardo    alle
          agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi  1,  lettera
          d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917,  e  all'articolo  16,  comma  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  la
          richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
          edilizi. 
                3-bis. Con riguardo ai soggetti di cui  alla  lettera
          d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del  decreto-legge  n.
          34  del  2020,  tutti  i  requisiti   necessari   ai   fini
          dell'applicazione delle disposizioni del comma  10-bis  del
          medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla  data  di
          avvio dei lavori o, se precedente,  di  sostenimento  delle
          spese,  e  devono  permanere  fino  alla  fine  dell'ultimo
          periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti
          di detrazione, salvo il requisito della  registrazione  del
          contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a  tale
          titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale
          il secondo periodo del citato articolo 119,  comma  10-bis,
          lettera b), prevede espressamente la  sussistenza  da  data
          certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo
          comma 10-bis. 
                3-ter. Con riferimento a quanto  previsto  dal  comma
          3-bis, il requisito della  non  percezione  di  compensi  o
          indennita' di carica da parte dei membri del  consiglio  di
          amministrazione  delle  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale, delle organizzazioni  di  volontariato  e
          delle associazioni di promozione  sociale,  previsto  dalla
          lettera  a)  del  comma  10-bis   dell'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          soddisfatto qualora, indipendentemente da  quanto  previsto
          nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
          oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46  e
          47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del  consiglio
          di  amministrazione  non   hanno   percepito   compensi   o
          indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li  hanno
          restituiti. 
                3-ter.1. Le disposizioni  di  cui  al  comma  non  si
          applicano agli interventi di cui  all'articolo  119,  commi
          1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli
          eventi sismici verificatisi nelle regioni  Abruzzo,  Lazio,
          Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto
          2016, per i quali le istanze o  dichiarazioni  siano  state
          presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La  deroga  di  cui  al
          primo periodo trova applicazione nel limite di 400  milioni
          di euro richiedibili per l'anno 2024, di cui 70 milioni per
          gli eventi  sismici  verificatisi  il  6  aprile  2009.  Il
          Commissario straordinario del Governo per  la  riparazione,
          la  ricostruzione,  l'assistenza  alla  popolazione  e   la
          ripresa economica  dei  territori  delle  regioni  Abruzzo,
          Lazio, Marche e Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
          verificatisi a far data dal 24 agosto  2016,  nominato  con
          decreto  del   Presidente   della   Repubblica   ai   sensi
          dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le
          funzioni ad esso attribuite ai sensi  dell'articolo  2  del
          decreto legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e  gli
          Uffici speciali per la ricostruzione, costituiti  ai  sensi
          del comma  2  dell'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22
          giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio  di
          competenza, assicurano il rispetto del predetto  limite  di
          spesa, avuto riguardo alle somme  richieste,  verificandone
          il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di
          cui al presente comma,  anche  avvalendosi  dei  dati  resi
          disponibili nel  Portale  nazionale  delle  classificazioni
          sismiche  gestito  dal  Dipartimento  Casa   Italia   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri. 
                3-quater (abrogato). 
                3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo  periodo,
          del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13  gennaio  2023,  n.  6,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
              a)  le   parole:   "di   cui   all'articolo   119   del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
          121, comma 3, terzo periodo,  del  medesimo  decreto-legge"
          sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
          119-ter  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in  deroga
          all'articolo 121, comma  3,  terzo  periodo,  del  predetto
          decreto-legge n. 34 del 2020"; 
              b) le parole: "31 ottobre 2022" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "31 marzo 2023". 
              3-sexies. All'articolo 119 del decreto-legge 19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater e'  inserito  il
          seguente: 
                  "8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
          al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
          presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
          opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
          importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
          irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
          esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
          relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
          nella relativa dichiarazione dei redditi". 
                4. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  14,  commi
          2-ter,  2-sexies  e   3.1,   e   all'articolo   16,   commi
          1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo,  e  1-septies,
          secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
          2013 sono abrogate.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
          16 febbraio 2023, n.  11,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 aprile 2023, n. 3 (Misure urgenti in materia
          di  cessione  dei  crediti  di  cui  all'articolo  121  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77): 
                «Art. 2 (Modifiche in materia di cessione dei crediti
          fiscali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto, in relazione agli interventi  di  cui
          all'articolo 121, comma  2,  del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, non  e'  consentito  l'esercizio  delle
          opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e  b),
          del medesimo decreto-legge. 
                1-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle opzioni relative alle spese  sostenute  fino
          al 31 dicembre 2023 per gli interventi  di  superamento  ed
          eliminazione   di   barriere   architettoniche    di    cui
          all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui  al
          primo periodo  sostenute  successivamente  al  31  dicembre
          2023, da: 
                  a) condomini, in relazione a  interventi  su  parti
          comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa; 
                  b) persone fisiche, in relazione  a  interventi  su
          edifici unifamiliari o unita'  abitative  site  in  edifici
          plurifamiliari,  a  condizione  che  il  contribuente   sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di riferimento non  superiore
          a 15.000 euro,  determinato  ai  sensi  del  comma  8-bis.1
          dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo  non
          si applica se nel  nucleo  familiare  del  contribuente  e'
          presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata
          ai sensi dell'articolo 3 della legge 5  febbraio  1992,  n.
          104. 
                2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge
          n. 34 del 2020, per i quali in data antecedente a quella di
          entrata in vigore del presente decreto: 
                  a) per gli interventi diversi da quelli  effettuati
          dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio
          lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma
          13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
                  b) per  gli  interventi  effettuati  dai  condomini
          risulti adottata la delibera assembleare che  ha  approvato
          l'esecuzione   dei   lavori   e   risulti   presentata   la
          comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai  sensi
          dell'articolo 119, comma 13-ter, del  decreto-legge  n.  34
          del 2020; 
                  c) per gli interventi comportanti la demolizione  e
          la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza
          per l'acquisizione del titolo  abilitativo.  Con  esclusivo
          riferimento alle aree classificate come  zone  sismiche  di
          categoria 1, 2 e 3, le disposizioni della presente  lettera
          si applicano anche  alle  spese  per  gli  interventi  gia'
          rientranti nell'ambito di applicazione degli articoli 119 e
          121, comma 2, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  compresi  in  piani  di  recupero  del  patrimonio
          edilizio esistente o di  riqualificazione  urbana  comunque
          denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio,
          attuabili a mezzo di titoli semplificati, i quali alla data
          di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   risultino
          approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge
          e che concorrano al  risparmio  del  consumo  energetico  e
          all'adeguamento sismico dei fabbricati interessati. 
                3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          alle  opzioni  relative  alle  spese  sostenute   per   gli
          interventi diversi da quelli di cui  all'articolo  119  del
          citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i  quali  in  data
          antecedente a quella di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto: 
                  a)  risulti  presentata  la  richiesta  del  titolo
          abilitativo, ove necessario; 
                  b) per gli interventi per i quali non  e'  prevista
          la presentazione  di  un  titolo  abilitativo,  siano  gia'
          iniziati i lavori oppure, nel caso  in  cui  i  lavori  non
          siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un  accordo
          vincolante tra le parti per la fornitura  dei  beni  e  dei
          servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  non  risultino
          versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori
          o della stipulazione di un accordo vincolante tra le  parti
          per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei  lavori
          deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal
          cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva
          dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445; 
                  c)   risulti   presentata,   con   riguardo    alle
          agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi  1,  lettera
          d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917,  e  all'articolo  16,  comma  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  la
          richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori
          edilizi. 
                3-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano alle opzioni di cui all'articolo  121,  comma  1,
          lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e
          d-bis)  del  comma  9  dell'articolo   119   del   medesimo
          decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano gia'  costituiti
          alla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Con
          riguardo ai soggetti di cui alla  predetta  lettera  d-bis)
          del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n.  34  del
          2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione
          delle disposizioni del comma 10-bis del  medesimo  articolo
          119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o,
          se  precedente,  di  sostenimento  delle  spese,  e  devono
          permanere fino alla fine dell'ultimo periodo  d'imposta  di
          fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo
          il requisito della registrazione del contratto di  comodato
          d'uso, nel caso di detenzione a tale  titolo  dell'immobile
          oggetto degli interventi, per il quale il  secondo  periodo
          del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b),  prevede
          espressamente la sussistenza da data certa  anteriore  alla
          data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis. 
                3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal  secondo
          periodo del comma 3-bis, il requisito della non  percezione
          di compensi o indennita' di carica da parte dei membri  del
          consiglio  di  amministrazione  delle  organizzazioni   non
          lucrative di  utilita'  sociale,  delle  organizzazioni  di
          volontariato e delle associazioni  di  promozione  sociale,
          previsto dalla lettera a) del  comma  10-bis  dell'articolo
          119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
          soddisfatto qualora, indipendentemente da  quanto  previsto
          nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova
          oppure con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46  e
          47  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che i predetti membri del  consiglio
          di  amministrazione  non   hanno   percepito   compensi   o
          indennita' di carica ovvero vi hanno rinunciato o li  hanno
          restituiti. 
                3-quater. Le disposizioni di cui al comma  1  non  si
          applicano  agli  interventi  effettuati  in   relazione   a
          immobili  danneggiati   dagli   eventi   sismici   di   cui
          all'articolo  119,  comma   8-ter,   primo   periodo,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  nonche'
          in  relazione   a   immobili   danneggiati   dagli   eventi
          meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre  2022
          per i quali e' stato dichiarato lo stato di  emergenza  con
          le deliberazioni del Consiglio dei  ministri  16  settembre
          2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  221  del  21
          settembre  2022,  e  19  ottobre  2022,  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati  nei
          territori della regione Marche. 
                3-quinquies. All'articolo 9, comma 4, primo  periodo,
          del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 13  gennaio  2023,  n.  6,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a)  le  parole:  "di  cui  all'articolo   119   del
          decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo
          121, comma 3, terzo periodo,  del  medesimo  decreto-legge"
          sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 119 e
          119-ter  del  decreto-legge  19   maggio   2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a  1-septies,  del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in  deroga
          all'articolo 121, comma  3,  terzo  periodo,  del  predetto
          decreto-legge n. 34 del 2020"; 
                  b) le parole: "31  ottobre  2022"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "31 marzo 2023". 
                3-sexies.  All'articolo  119  del  decreto-legge   19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  il  comma  8-quater  e'
          inserito il seguente: 
                  "8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio
          al 31 dicembre 2022 relativamente agli interventi di cui al
          presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
          opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
          importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
          irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
          esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
          relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
          nella relativa dichiarazione dei redditi". 
                4. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  14,  commi
          2-ter,  2-sexies  e   3.1,   e   all'articolo   16,   commi
          1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo,  e  1-septies,
          secondo e terzo periodo, del citato decreto-legge n. 63 del
          2013 sono abrogate.» 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   119   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire  tra  gli  aventi
          diritto in cinque  quote  annuali  di  pari  importo  e  in
          quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese
          sostenuta dal 1° gennaio 2022, nei seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.  Gli
          interventi per la coibentazione del tetto  rientrano  nella
          disciplina  agevolativa,  senza  limitare  il  concetto  di
          superficie   disperdente   al   solo   locale    sottotetto
          eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
          lettera e' calcolata  su  un  ammontare  complessivo  delle
          spese  non  superiore  a  euro  50.000  per   gli   edifici
          unifamiliari  o   per   le   unita'   immobiliari   situate
          all'interno   di   edifici   plurifamiliari    che    siano
          funzionalmente indipendenti e  dispongano  di  uno  o  piu'
          accessi autonomi dall'esterno; a euro  40.000  moltiplicati
          per il  numero  delle  unita'  immobiliari  che  compongono
          l'edificio per gli edifici composti da due  a  otto  unita'
          immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
          unita'  immobiliari  che  compongono  l'edificio  per   gli
          edifici composti da piu'  di  otto  unita'  immobiliari.  I
          materiali isolanti utilizzati devono rispettare  i  criteri
          ambientali  minimi  di  cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  11
          ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  259
          del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1.1 Tra le spese sostenute per gli interventi di  cui
          al comma 1  rientrano  anche  quelle  relative  alle  sonde
          geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici  di  cui
          alle lettere b) e c) del medesimo comma 1. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
          Un'unita'  immobiliare   puo'   ritenersi   "funzionalmente
          indipendente"  qualora  sia  dotata  di  almeno  tre  delle
          seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
          impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti  per  il
          gas;  impianti  per  l'energia   elettrica;   impianto   di
          climatizzazione invernale. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                1-quater. Sono compresi fra gli edifici che  accedono
          alle detrazioni di  cui  al  presente  articolo  anche  gli
          edifici  privi  di  attestato  di  prestazione   energetica
          perche'  sprovvisti  di  copertura,  di  uno  o  piu'  muri
          perimetrali,  o  di  entrambi,  purche'  al  termine  degli
          interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
          lettera a) del comma 1, anche  in  caso  di  demolizione  e
          ricostruzione  o  di  ricostruzione  su  sedime  esistente,
          raggiungano una classe energetica in fascia A. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica,  dalla  legislazione  vigente,   nonche'   agli
          interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,  lettera
          e), del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche  ove  effettuati
          in favore di persone di  eta'  superiore  a  sessantacinque
          anni, a condizione che  siano  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi  di  cui  al  citato  comma  1.
          Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
          previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio,  di
          cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  o  gli
          interventi di cui  al  citato  comma  1  siano  vietati  da
          regolamenti   edilizi,   urbanistici   e   ambientali,   la
          detrazione si applica a tutti  gli  interventi  di  cui  al
          presente comma, anche se  non  eseguiti  congiuntamente  ad
          almeno uno degli interventi di cui  al  medesimo  comma  1,
          fermi restando i requisiti di cui al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380.  Gli
          interventi di dimensionamento del cappotto  termico  e  del
          cordolo sismico non concorrono al conteggio della  distanza
          e dell'altezza, in deroga alle  distanze  minime  riportate
          all'articolo 873 del codice civile, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 16-bis del testo unico delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), e dalle cooperative di  cui  al
          comma 9, lettera d), le disposizioni dei commi da 1 a 3  si
          applicano anche alle spese, documentate e rimaste a  carico
          del contribuente, sostenute  dal  1°  gennaio  2022  al  30
          giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio  2022  la
          detrazione e' ripartita in quattro quote  annuali  di  pari
          importo.  
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n.  90,  l'aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 30 giugno 2022.  Tale  aliquota  si  applica
          anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,  comma
          1, lettera e), del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche
          ove effettuati in favore di persone  di  eta'  superiore  a
          sessantacinque anni ed  a  condizione  che  siano  eseguiti
          congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati  nel
          primo periodo e che non siano gia' richiesti ai  sensi  del
          comma 2 della presente  disposizione.  Per  gli  acquirenti
          delle unita' immobiliari che alla data del 30  giugno  2022
          abbiano sottoscritto un contratto  preliminare  di  vendita
          dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano  versato
          acconti mediante il meccanismo dello sconto  in  fattura  e
          maturato  il  relativo  credito  d'imposta,   che   abbiano
          ottenuto  la  dichiarazione  di  ultimazione   dei   lavori
          strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli  stessi
          e l'attestazione del collaudatore statico che  asseveri  il
          raggiungimento della riduzione di  rischio  sismico  e  che
          l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4,  l'atto
          definitivo di compravendita  puo'  essere  stipulato  anche
          oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro  il  31  dicembre
          2022. Per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio  2022,
          la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
          importo. Per gli interventi di cui  al  primo  periodo,  in
          caso di cessione del corrispondente credito  ad  un'impresa
          di assicurazione  e  di  contestuale  stipulazione  di  una
          polizza che copre  il  rischio  di  eventi  calamitosi,  la
          detrazione prevista  nell'articolo  15,  comma  1,  lettera
          fbis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n.  917,  spetta  nella  misura  del  90  per   cento.   Le
          disposizioni  del  primo  e  del  secondo  periodo  non  si
          applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno  2022,  sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  nonche'
          nei  comuni  interessati  da  tutti  gli   eventi   sismici
          verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato  lo
          stato  di  emergenza.  In  tal  caso,  gli  incentivi  sono
          alternativi al  contributo  per  la  ricostruzione  e  sono
          fruibili per tutte le spese necessarie  al  ripristino  dei
          fabbricati danneggiati,  comprese  le  case  diverse  dalla
          prima abitazione, con esclusione degli  immobili  destinati
          alle attivita' produttive. 
                4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da  eventi
          sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
          stato dichiarato lo stato di emergenza,  gli  incentivi  di
          cui  al  comma  4  spettano  per  l'importo  eccedente   il
          contributo previsto per la ricostruzione. 
                5. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute  per  l'installazione  di  impianti
          solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto  1993,  n.  412,  ovvero  di  impianti
          solari  fotovoltaici  su   strutture   pertinenziali   agli
          edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di
          cui ai commi 1 e 4 del presente articolo, la detrazione  di
          cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, da ripartire tra  gli  aventi  diritto  in  quattro
          quote  annuali  di  pari  importo,  spetta   nella   misura
          riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi  commi
          1 e 4 in relazione all'anno di  sostenimento  della  spesa,
          fino ad un ammontare complessivo  delle  stesse  spese  non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare  fotovoltaico.  In  caso  di   interventi   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, lettere d), e)  e  f),  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto
          ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. 
                5-bis.  Le  violazioni  meramente  formali  che   non
          arrecano  pregiudizio   all'esercizio   delle   azioni   di
          controllo non comportano la  decadenza  delle  agevolazioni
          fiscali  limitatamente  alla  irregolarita'  od   omissione
          riscontrata. Nel caso  in  cui  le  violazioni  riscontrate
          nell'ambito  dei  controlli  da   parte   delle   autorita'
          competenti siano rilevanti ai  fini  dell'erogazione  degli
          incentivi,  la   decadenza   dal   beneficio   si   applica
          limitatamente   al   singolo    intervento    oggetto    di
          irregolarita' od omissione. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                7-bis. La detrazione di cui al comma  5  spetta,  nei
          limiti ivi previsti, anche per  gli  interventi  realizzati
          dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), in  aree  o
          strutture non pertinenziali, anche di proprieta' di  terzi,
          diversi dagli immobili ove sono realizzati  gli  interventi
          previsti ai commi 1 e 4, sempre  che  questi  ultimi  siano
          situati all'interno di centri storici soggetti  ai  vincoli
          di cui all'articolo 136,  comma  1,  lettere  b)  e  c),  e
          all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali  e
          del paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio
          2004, n. 42. 
                8. Per le spese documentate e rimaste  a  carico  del
          contribuente, sostenute per gli interventi di installazione
          di infrastrutture per  la  ricarica  di  veicoli  elettrici
          negli edifici di cui all'articolo 16-ter del  decreto-legge
          4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguita congiuntamente  a  uno
          degli interventi di cui al comma 1 del  presente  articolo,
          la detrazione spetta  nella  misura  riconosciuta  per  gli
          interventi previsti  dallo  stesso  comma  1  in  relazione
          all'anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra  gli
          aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo,  e
          comunque nel rispetto dei seguenti limiti di  spesa,  fatti
          salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per
          gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'  immobiliari
          situate all'interno di  edifici  plurifamiliari  che  siano
          funzionalmente  indipendenti  e  dispongano  di  uno   piu'
          accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui
          al comma 1-bis del presente articolo; euro  1.500  per  gli
          edifici plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un
          numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per  gli  edifici
          plurifamiliari o  i  condomini  che  installino  un  numero
          superiore a 8 colonnine. L'agevolazione si intende riferita
          a una sola colonnina di ricarica per unita' immobiliare. 
                8-bis. Per gli interventi effettuati  dai  condomini,
          dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e  dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli
          effettuati  dalle  persone  fisiche  sulle  singole  unita'
          immobiliari all'interno dello  stesso  condominio  o  dello
          stesso edificio,  compresi  quelli  effettuati  su  edifici
          oggetto di demolizione e ricostruzione di cui  all'articolo
          3, comma 1, lettera d), del testo unico delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, la detrazione spetta  anche  per  le  spese  sostenute
          entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110  per  cento
          per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90  per
          cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento
          per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento  per
          quelle  sostenute  nell'anno  2025.  Per   gli   interventi
          effettuati su unita' immobiliari dalle persone  fisiche  di
          cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento
          spetta anche per le spese sostenute entro  il  31  dicembre
          2023, a condizione che alla  data  del  30  settembre  2022
          siano stati effettuati lavori per almeno il  30  per  cento
          dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere
          compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente
          articolo. Per gli  interventi  avviati  a  partire  dal  1°
          gennaio 2023 su unita' immobiliari dalle persone fisiche di
          cui al comma 9, lettera  b),  la  detrazione  spetta  nella
          misura del 90 per cento anche per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2023, a condizione che il  contribuente  sia
          titolare di diritto di proprieta' o  di  diritto  reale  di
          godimento sull'unita' immobiliare,  che  la  stessa  unita'
          immobiliare sia adibita ad abitazione principale e  che  il
          contribuente abbia un reddito di  riferimento,  determinato
          ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore  a  15.000  euro.
          Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al  comma
          9, lettera c), compresi  quelli  effettuati  dalle  persone
          fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno  dello
          stesso edificio, e dalle cooperative di  cui  al  comma  9,
          lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023  siano
          stati  effettuati  lavori  per  almeno  il  60  per   cento
          dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del  110  per
          cento spetta anche per  le  spese  sostenute  entro  il  31
          dicembre 2023. 
              8-bis.1. Ai fini  dell'applicazione  del  comma  8-bis,
          terzo periodo,  il  reddito  di  riferimento  e'  calcolato
          dividendo  la  somma  dei  redditi  complessivi  posseduti,
          nell'anno precedente quello di  sostenimento  della  spesa,
          dal  contribuente,  dal  coniuge  del   contribuente,   dal
          soggetto legato da unione civile o convivente  se  presente
          nel suo nucleo familiare,  e  dai  familiari,  diversi  dal
          coniuge o dal soggetto legato  da  unione  civile,  di  cui
          all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui  redditi,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo  nucleo  familiare,
          che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa
          si sono trovati nelle condizioni previste nel comma  2  del
          medesimo articolo 12, per un numero  di  parti  determinato
          secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto. 
                8-ter. Per gli interventi effettuati nei  comuni  dei
          territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data
          dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato  lo  stato  di
          emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali  di  cui
          ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in  tutti  i  casi
          disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute  entro
          il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.  Fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  10-bis,   per   gli
          interventi ivi contemplati la detrazione spetta  anche  per
          le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025  nella  misura
          del 110 per cento. 
                8-quater.   La   detrazione   spetta   nella   misura
          riconosciuta nel comma 8-bis anche per le  spese  sostenute
          entro i  termini  previsti  nello  stesso  comma  8-bis  in
          relazione agli interventi di cui ai  commi  2,  4,  secondo
          periodo, 4-bis, 5, 6 e 8  del  presente  articolo  eseguiti
          congiuntamente agli interventi indicati  nel  citato  comma
          8-bis. 
                8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al
          31 dicembre 2022 relativamente agli interventi  di  cui  al
          presente articolo, la detrazione puo' essere ripartita,  su
          opzione del contribuente, in dieci quote  annuali  di  pari
          importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione  e'
          irrevocabile. Essa e' esercitata  nella  dichiarazione  dei
          redditi relativa al periodo d'imposta  2023.  L'opzione  e'
          esercitabile  a  condizione  che  la  rata  di   detrazione
          relativa al periodo d'imposta 2022 non sia  stata  indicata
          nella relativa dichiarazione dei redditi. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini e dalle  persone  fisiche,  al  di
          fuori  dell'esercizio  di  attivita'  di  impresa,  arte  o
          professione, con riferimento  agli  interventi  su  edifici
          composti da due a quattro unita' immobiliari  distintamente
          accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario  o
          in comproprieta' da piu' persone fisiche; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legislazione europea in materia di "in house providing" per
          interventi  realizzati  su  immobili,  di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. Le deliberazioni  dell'assemblea  del
          condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno  o  piu'
          condomini   dell'intera   spesa   riferita   all'intervento
          deliberato,  sono  valide  se  approvate  con   le   stesse
          modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
          condomini ai quali sono imputate le spese esprimano  parere
          favorevole. 
                9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non  detraibile,
          anche parzialmente, ai sensi  degli  articoli  19,  19-bis,
          19-bis.1  e  36-bis  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  dovuta  sulle  spese
          rilevanti ai fini degli  incentivi  previsti  dal  presente
          articolo,   si   considera   nel   calcolo   dell'ammontare
          complessivo ammesso al beneficio,  indipendentemente  dalla
          modalita'   di   rilevazione   contabile    adottata    dal
          contribuente. 
                10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere  a)
          e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai  commi
          da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul  numero  massimo
          di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
          delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle  parti
          comuni dell'edificio. 
                10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di
          cui al presente articolo, previsto per  le  singole  unita'
          immobiliari,  e'  moltiplicato  per  il  rapporto  tra   la
          superficie   complessiva   dell'immobile   oggetto    degli
          interventi di  incremento  dell'efficienza  energetica,  di
          miglioramento o  di  adeguamento  antisismico  previsti  ai
          commi 1, 2, 3,  3-bis,  4,  4-bis,  5,  6,  7  e  8,  e  la
          superficie media di una unita' abitativa immobiliare,  come
          ricavabile    dal    Rapporto    Immobiliare     pubblicato
          dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare   dell'Agenzia
          delle Entrate ai sensi dell'articolo  120-sexiesdecies  del
          decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  per  i
          soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis),  che  siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) svolgano attivita'  di  prestazione  di  servizi
          socio-sanitari  e  assistenziali,  e  i  cui   membri   del
          Consiglio  di  Amministrazione   non   percepiscano   alcun
          compenso o indennita' di carica; 
                  b) siano in possesso di immobili  rientranti  nelle
          categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprieta',
          nuda proprieta', usufrutto o comodato  d'uso  gratuito.  Il
          titolo di comodato d'uso  gratuito  e'  idoneo  all'accesso
          alle detrazioni di cui al presente articolo,  a  condizione
          che il contratto sia regolarmente registrato in data  certa
          anteriore alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione. 
                10-ter. Nel caso di acquisto di  immobili  sottoposti
          ad uno o piu' interventi di cui al comma 1, lettere a),  b)
          e c), il termine per stabilire la  residenza  di  cui  alla
          lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa,
          parte prima, allegata al  testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,  e'  di
          trenta  mesi  dalla  data  di  stipulazione  dell'atto   di
          compravendita. 
                10-quater.  Al  primo  periodo  del  comma  1-septies
          dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, le parole: "entro  diciotto  mesi"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "entro trenta mesi". 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, nonche' in caso di utilizzo
          della  detrazione  nella  dichiarazione  dei  redditi,   il
          contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
          relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
          presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per
          gli interventi di cui al presente  articolo.  Il  visto  di
          conformita' e' rilasciato ai  sensi  dell'articolo  35  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti
          indicati alle lettere a) e b) del comma 3  dell'articolo  3
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322,  e  dai  responsabili
          dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai  soggetti
          di cui all'articolo 32 del citato  decreto  legislativo  n.
          241  del  1997.  In  caso   di   dichiarazione   presentata
          direttamente dal contribuente  all'Agenzia  delle  entrate,
          ovvero  tramite   il   sostituto   d'imposta   che   presta
          l'assistenza fiscale, il  contribuente,  il  quale  intenda
          utilizzare la detrazione nella dichiarazione  dei  redditi,
          non  e'  tenuto  a  richiedere   il   predetto   visto   di
          conformita'. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto di cui al comma 13, lettera a), nonche'  ai  valori
          massimi  stabiliti,  per  talune  categorie  di  beni,  con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   da
          emanare entro il 9 febbraio 2022.  I  prezzari  individuati
          nel decreto di cui alla lettera  a)  del  comma  13  devono
          intendersi applicabili anche ai fini della lettera  b)  del
          medesimo comma e con riferimento  agli  interventi  di  cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-sexies,   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  n.  90,  di  cui
          all'articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre
          2019, n. 160, e di cui all'articolo 16-bis,  comma  1,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre   1986,   n.   917.   Nelle   more
          dell'adozione dei predetti  decreti,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-bis.1.   Il   tecnico   abilitato    che,    nelle
          asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121,  comma
          1-ter, lettera b), espone informazioni false  o  omette  di
          riferire informazioni rilevanti sui requisiti  tecnici  del
          progetto di  intervento  o  sulla  effettiva  realizzazione
          dello stesso ovvero attesta falsamente la congruita'  delle
          spese, e' punito con la reclusione da due a cinque  anni  e
          con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto  e'
          commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per se'
          o per altri la pena e' aumentata. 
                13-ter. Gli interventi di cui al  presente  articolo,
          anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici
          o i prospetti, con  esclusione  di  quelli  comportanti  la
          demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono
          manutenzione straordinaria  e  sono  realizzabili  mediante
          comunicazione di inizio  lavori  asseverata  (CILA).  Nella
          CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo  che
          ha   previsto   la   costruzione   dell'immobile    oggetto
          d'intervento o del provvedimento che ne  ha  consentito  la
          legittimazione ovvero e' attestato che  la  costruzione  e'
          stata completata in data antecedente al 1° settembre  1967.
          La presentazione della  CILA  non  richiede  l'attestazione
          dello stato legittimo di cui  all'  articolo  9-bis,  comma
          1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
          2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente  comma,
          la decadenza del beneficio fiscale  previsto  dall'articolo
          49 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
          2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: 
                  a) mancata presentazione della CILA; 
                  b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA; 
                  c) assenza dell'attestazione dei  dati  di  cui  al
          secondo periodo; 
                  d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai
          sensi del comma 14. 
                13-quater. Fermo restando quanto  previsto  al  comma
          13-ter, resta  impregiudicata  ogni  valutazione  circa  la
          legittimita' dell'immobile oggetto di intervento. 
                13-quinquies. In caso di opere gia' classificate come
          attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo  6  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  2   marzo   2018,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  81  del  7  aprile
          2018, o della normativa regionale, nella CILA e'  richiesta
          la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in
          corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei  lavori
          e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non  e'
          richiesta, alla conclusione  dei  lavori,  la  segnalazione
          certificata di inizio attivita' di cui all'articolo 24  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  per
          ogni intervento comportante attestazioni  o  asseverazioni,
          con massimale pari  agli  importi  dell'intervento  oggetto
          delle predette attestazioni o  asseverazioni,  al  fine  di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione  della
          polizza si considera  rispettato  qualora  i  soggetti  che
          rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni   abbiano   gia'
          sottoscritto una polizza assicurativa per  danni  derivanti
          da attivita' professionale ai  sensi  dell'articolo  5  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche'  questa:  a)  non
          preveda esclusioni relative ad attivita' di  asseverazione;
          b) preveda un  massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,
          specifico  per  il  rischio  di  asseverazione  di  cui  al
          presente comma, da integrare a cura del professionista  ove
          si renda necessario; c) garantisca, se in  operativita'  di
          claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
          caso di cessazione di attivita' e una  retroattivita'  pari
          anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
          effettuate  negli  anni  precedenti.  In   alternativa   il
          professionista puo' optare per una  polizza  dedicata  alle
          attivita' di cui al  presente  articolo  con  un  massimale
          adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni
          rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle
          predette attestazioni  o  asseverazioni  e,  comunque,  non
          inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
          di responsabilita' civile di cui alla lettera  a).  La  non
          veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta  la
          decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al
          controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 14 della legge  24  novembre  1981,  n.
          689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                14-bis.  Per  gli  interventi  di  cui  al   presente
          articolo, nel cartello esposto presso il  cantiere,  in  un
          luogo ben visibile  e  accessibile,  deve  essere  indicata
          anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
          previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus  110
          per  cento  per  interventi  di  efficienza  energetica   o
          interventi antisismici". 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione". 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. Fermo  restando  quanto  previsto  dal
          comma  10-bis,  per  gli  interventi  ivi  contemplati   il
          presente comma si applica fino alla soglia di  200  kW  con
          l'aliquota del 110 per cento delle spese sostenute. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.»