Art. 1 bis 
 
((Fondo  per  sostenere  gli  interventi  di   riqualificazione   nei
            territori interessati dagli eventi sismici)) 
 
  ((1. Al  fine  di  sostenere  gli  interventi  di  riqualificazione
energetica e  strutturale  eseguiti  su  immobili  danneggiati  dagli
eventi sismici verificatisi nei  territori  dei  comuni,  diversi  da
quelli di cui all'articolo 2, comma  3-ter.1,  del  decreto-legge  16
febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
aprile 2023, n. 38, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, interessati dai suddetti eventi a far  data  dal  1°  aprile
2009,  in  cui  sia  stato  dichiarato  lo  stato  di  emergenza,  e'
istituito, nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  fondo  con  una
dotazione di 35 milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  finalizzato  a
riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono  spese
per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter  e  4-quater,
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77.  Il  Capo  del
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza  e
dello  stato  di  avanzamento  della  ricostruzione  successiva  alle
calamita', procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari
straordinari o delegati espressamente incaricati per  gli  interventi
di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei  comuni  di
cui al primo periodo.)) 
  ((2. Per l'accesso al contributo, i soggetti  di  cui  al  comma  1
presentano, in via telematica, un'istanza ai Commissari  straordinari
o  delegati  espressamente   incaricati   per   gli   interventi   di
ricostruzione  competenti  per   territorio,   tenuto   conto   della
localizzazione dell'immobile  per  cui  e'  presentata  l'istanza  di
contributo.  I  Commissari  straordinari  o  delegati   espressamente
incaricati  per  gli  interventi  di  ricostruzione  competenti   per
territorio,   procedendo   in   base   all'ordine   cronologico    di
presentazione delle istanze,  concedono  il  contributo,  nel  limite
delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1
e fino a esaurimento delle stesse, dandone  immediata  comunicazione,
ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite  di  spesa,
al Ministero dell'economia e delle finanze.)) 
  ((3. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con
l'Autorita' politica delegata alla ricostruzione, da  adottare  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono stabiliti  il  limite  massimo
del contributo spettante a  ciascun  richiedente,  il  contenuto  del
modello  standardizzato  per  la  presentazione  dell'istanza  e   le
modalita' applicative delle disposizioni del presente  articolo,  ivi
incluse quelle relative ai controlli  e  alla  revoca  del  beneficio
conseguente alla sua indebita fruizione.)) 
  ((4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre  alla  formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva  ai  fini
del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre  alla  formazione
del valore della produzione netta, di cui al decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  2,  comma   3-ter.1,   del
          decreto-legge 16 febbraio  2023,  n.  11,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  11  aprile  2023,  n.  38,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Il testo dell'articolo 119, commi 1-ter  e  4-quater,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  61  e  109,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, (testo unico delle imposte sui redditi): 
                «Art. 61 (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi inerenti all'esercizio  d'impresa  sono  deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 
                2. La parte di interessi passivi  non  deducibile  ai
          sensi del comma 1 del presente  articolo  non  da'  diritto
          alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e  b)
          del comma 1 dell'articolo 15.» 
                «Art. 109 (Norme generali sui componenti del  reddito
          d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri  componenti
          positivi e negativi, per i quali le precedenti norme  della
          presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono  a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio  di  competenza   non   sia   ancora   certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono a formarlo nell'esercizio in cui  si  verificano
          tali condizioni. 
                2. Ai fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
          competenza: 
                  a) i corrispettivi delle  cessioni  si  considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano  sostenute,  alla   data   della   consegna   o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva,  alla  data  in  cui  si   verifica   l'effetto
          traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
          diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
          della   proprieta'.   La   locazione   con   clausola    di
          trasferimento della proprieta' vincolante  per  ambedue  le
          parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; 
                  b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi  si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi si considerano  sostenute,  alla  data  in  cui  le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti  di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e   altri
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi; 
                  c) per le societa' e  gli  enti  che  hanno  emesso
          obbligazioni o titoli similari la differenza tra  le  somme
          dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
          dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di  imposta
          per una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano  di
          ammortamento del prestito. 
                3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere  e  le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto economico. 
                3-bis.   Le   minusvalenze   realizzate   ai    sensi
          dell'articolo  101  sulle   azioni,   quote   e   strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  che  non  possiedono  i
          requisiti di  cui  all'articolo  87  non  rilevano  fino  a
          concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei  dividendi,
          ovvero dei  loro  acconti,  percepiti  nei  trentasei  mesi
          precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica  anche
          alle differenze negative tra  i  ricavi  dei  beni  di  cui
          all'articolo 85, comma 1, lettere c) e  d),  e  i  relativi
          costi. 
                3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis  si  applicano
          con riferimento alle azioni, quote e  strumenti  finanziari
          similari  alle  azioni   acquisite   nei   trentasei   mesi
          precedenti il realizzo, sempre che soddisfino  i  requisiti
          per l'esenzione di cui alle lettere c) e  d)  del  comma  1
          dell'articolo 87. 
                3-quater. Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo
          37-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,   anche   con   riferimento   ai
          differenziali negativi di natura finanziaria  derivanti  da
          operazioni iniziate  nel  periodo  d'imposta  o  in  quello
          precedente  sulle  azioni,  quote  e  strumenti  finanziari
          similari alle azioni di cui al comma 3-bis. 
                3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater  non  si
          applicano ai soggetti che redigono il bilancio in  base  ai
          principi contabili internazionali  di  cui  al  regolamento
          (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 19 luglio 2002. 
                3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni  di
          cui ai commi  3-bis  e  3-ter  il  contribuente  interpella
          l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  recante  lo  Statuto  dei
          diritti del contribuente. 
                4. Le spese e gli altri componenti negativi non  sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
          competenza. Si considerano imputati  a  conto  economico  i
          componenti imputati direttamente a patrimonio  per  effetto
          dei principi contabili adottati dall'impresa. Sono tuttavia
          deducibili: 
                  a)  quelli  imputati  al  conto  economico  di   un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita' alle precedenti norme  della  presente  sezione
          che dispongono o consentono il rinvio; 
                  b) quelli che pur non essendo imputabili  al  conto
          economico, sono deducibili per disposizione  di  legge.  Le
          spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi  e  gli
          altri proventi, che pur non risultando  imputati  al  conto
          economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi  in
          deduzione se e nella misura in cui  risultano  da  elementi
          certi e precisi. 
                5. Le spese e gli altri componenti  negativi  diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi e di utilita' sociale, sono  deducibili  se  e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui derivano ricavi  o  altri  proventi  che  concorrono  a
          formare il reddito  o  che  non  vi  concorrono  in  quanto
          esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad  attivita'  o
          beni produttivi di proventi computabili e  ad  attivita'  o
          beni produttivi  di  proventi  non  computabili  in  quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la parte corrispondente al  rapporto  tra  l'ammontare  dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa o che non  vi  concorrono  in  quanto  esclusi  e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi  e  proventi.  Le
          plusvalenze di cui all'articolo 87, non  rilevano  ai  fini
          dell'applicazione del periodo  precedente.  Fermo  restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti  e
          bevande, diverse da quelle di cui al comma 3  dell'articolo
          95, sono deducibili nella misura del 75 per cento. 
                6. 
                7. In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
          concorrono alla formazione del  reddito  nell'esercizio  in
          cui sono percepiti o corrisposti. 
                8. In deroga al comma 5 non e'  deducibile  il  costo
          sostenuto per l'acquisto del diritto  d'usufrutto  o  altro
          diritto  analogo  relativamente   ad   una   partecipazione
          societaria  da  cui  derivino  utili   esclusi   ai   sensi
          dell'articolo 89. 
                9. Non  e'  deducibile  ogni  tipo  di  remunerazione
          dovuta: 
                  a)  su  titoli,   strumenti   finanziari   comunque
          denominati, di cui all'articolo 44, per la  quota  di  essa
          che   direttamente    o    indirettamente    comporti    la
          partecipazione  ai  risultati  economici   della   societa'
          emittente o di  altre  societa'  appartenenti  allo  stesso
          gruppo o dell'affare in relazione al  quale  gli  strumenti
          finanziari sono stati emessi; 
                  b) relativamente ai contratti  di  associazione  in
          partecipazione ed a quelli di  cui  all'articolo  2554  del
          codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso  da
          quello di opere e servizi.» 
              - Il decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446
          (Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.