Art. 2 
 
     Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo   2,   comma   1,   del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  non  si  applicano  in  relazione
all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio
delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle  relative  alle
cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle
spese sostenute negli anni precedenti. 
  2. Al fine di acquisire tempestivamente le informazioni  necessarie
per  il  monitoraggio  dell'ammontare  dei  crediti  derivanti  dalle
opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione  del  credito,  la
sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni  previste
dall'articolo  121,  comma  1,  lettere  a)  e   b),   ((del   citato
decreto-legge)) 19 maggio 2020, n. 34, di cui  al  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del
medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e
alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite
alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4
aprile 2024, e' consentita entro il 4 aprile 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  2,  comma  1,  del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
                «Art. 2 (Comunicazioni e adempimenti formali).  -  1.
          La fruizione di benefici di natura fiscale  o  l'accesso  a
          regimi  fiscali  opzionali,  subordinati   all'obbligo   di
          preventiva comunicazione ovvero  ad  altro  adempimento  di
          natura  formale  non  tempestivamente  eseguiti,   non   e'
          preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
          o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o  altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
          laddove il contribuente: 
                  a) abbia i requisiti  sostanziali  richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
                  b)  effettui   la   comunicazione   ovvero   esegua
          l'adempimento richiesto entro il termine  di  presentazione
          della prima dichiarazione utile; 
                  c) versi contestualmente l'importo pari alla misura
          minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo
          le  modalita'  stabilite  dall'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
                Omissis.» 
              - Il testo  dell'articolo  121,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1-ter.