Art. 3 
 
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle  spese
                       agevolabili fiscalmente 
 
  1.  Al  fine  di  acquisire  le  informazioni  necessarie  per   il
monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi
agevolabili,  a  integrazione  dei  dati  da  fornire  all'ENEA  alla
conclusione dei lavori ai sensi dell'articolo 16,  comma  2-bis,  del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i soggetti di cui al comma 3  ((del
presente articolo))  che  sostengono  spese  per  gli  interventi  di
efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ((trasmettono all'ENEA le seguenti
informazioni inerenti agli interventi agevolati:)) 
    a)  i  dati  catastali  relativi   all'immobile   oggetto   degli
interventi; 
    b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno  sostenute
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
negli anni 2024 e 2025; 
    d) le percentuali delle detrazioni spettanti  in  relazione  alle
spese di cui alle lettere b) e c). 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 3
che sostengono spese per gli interventi  antisismici  agevolabili  ai
sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge  n.  34  ((del  2020
trasmettono al Portale  nazionale  delle  classificazioni  sismiche))
gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, gia' in fase di asseverazione ai sensi del decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((n. 58 del 28 febbraio
2017)),  le  informazioni  ((inerenti  agli))  interventi  agevolati,
relative: 
    a)  ai  dati  catastali  relativi  all'immobile   oggetto   degli
interventi; 
    b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto; 
    c)  all'ammontare  delle  spese   che   prevedibilmente   saranno
sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto negli anni 2024 e 2025; 
    d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione  alle
spese di cui alle lettere b) e c). 
  3. Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle  informazioni  di
cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti: 
    a)  che  entro  il  31  dicembre   2023   hanno   presentato   la
comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui  al  comma  13-ter
dell'articolo 119 del citato decreto-legge n.  34  del  2020,  ovvero
l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa  data
non hanno concluso i lavori; 
    b)  che  hanno  presentato  la  comunicazione  di  inizio  lavori
asseverata di cui  al  comma  13-ter  dell'articolo  119  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del
titolo abilitativo previsto per la  demolizione  e  la  ricostruzione
degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024. 
  4. Il contenuto, le modalita' e i termini  delle  comunicazioni  di
cui ai commi 1 e 2 sono  definiti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare  entro  ((sessanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore)) del presente decreto. 
  5. L'omessa trasmissione dei dati ((di cui ai commi))  1  e  2  nei
termini individuati ai sensi  del  comma  4  comporta  l'applicazione
della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione
di  cui  al  primo  periodo,  per  gli  interventi  per  i  quali  la
comunicazione di inizio lavori asseverata  di  cui  al  comma  13-ter
dell'articolo 119 del citato decreto-legge  n.  34  del  2020  ovvero
l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto  per  la
demolizione e la ricostruzione degli edifici e' presentata a  partire
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  l'omessa
trasmissione dei dati ((di cui ai commi)) 1 e 2 comporta la decadenza
dall'agevolazione  fiscale  e  non  si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.  
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   16   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge   3   agosto   2013,   n.   90
          (Disposizioni urgenti per il  recepimento  della  Direttiva
          2010/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  19
          maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per
          la definizione delle procedure d'infrazione  avviate  dalla
          Commissione europea, nonche' altre disposizioni in  materia
          di coesione sociale): 
                «Art.  16  (Proroga  delle  detrazioni  fiscali   per
          interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di
          mobili). - 1.  Ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni
          contenute  nell'articolo  16-bis  del  testo  unico   delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  per   le   spese
          documentate, relative agli interventi indicati nel comma  1
          del  citato  articolo   16-bis,   spetta   una   detrazione
          dall'imposta lorda fino ad un ammontare  complessivo  delle
          stesse non superiore a 96.000 euro per unita'  immobiliare.
          La detrazione  e'  pari  al  50  per  cento  per  le  spese
          sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024. 
                1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017  al
          31 dicembre 2024 per gli  interventi  di  cui  all'articolo
          16-bis, comma 1, lettera i), del  testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate  dopo
          la data di entrata in vigore  della  presente  disposizione
          ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio,
          su  edifici   ubicati   nelle   zone   sismiche   ad   alta
          pericolosita'  (zone  1  e  2)  di  cui  all'ordinanza  del
          Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20  marzo
          2003, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio  2003,  riferite  a
          costruzioni  adibite   ad   abitazione   e   ad   attivita'
          produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda  nella
          misura del 50 per cento, fino ad un  ammontare  complessivo
          delle stesse spese non superiore a 96.000 euro  per  unita'
          immobiliare per ciascun anno. La detrazione e' ripartita in
          cinque  quote  annuali  di  pari   importo   nell'anno   di
          sostenimento delle spese e in quelli successivi.  Nel  caso
          in cui gli interventi di cui al presente  comma  realizzati
          in ciascun  anno  consistano  nella  mera  prosecuzione  di
          interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo
          del limite massimo  delle  spese  ammesse  a  fruire  della
          detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli
          stessi  anni  per  le  quali  si  e'  gia'   fruito   della
          detrazione. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino  al  31
          dicembre 2024, le disposizioni del comma 1-bis si applicano
          anche agli edifici ubicati nella  zona  sismica  3  di  cui
          all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
          3274  del  20  marzo  2003,  pubblicata   nel   supplemento
          ordinario n. 72  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8
          maggio 2003. 
                1-quater.   Qualora   dalla    realizzazione    degli
          interventi di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter  derivi  una
          riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad
          una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta
          spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta.
          Ove dall'intervento derivi il passaggio  a  due  classi  di
          rischio  inferiori,  la  detrazione  spetta  nella   misura
          dell'80  per  cento.  Con  decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  il  28
          febbraio 2017, sentito il Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici,  sono   stabilite   le   linee   guida   per   la
          classificazione  di  rischio  sismico   delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati. 
                1-quinquies. Qualora gli interventi di cui  al  comma
          1-quater siano realizzati sulle  parti  comuni  di  edifici
          condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo  e
          al secondo periodo del medesimo  comma  1-quater  spettano,
          rispettivamente, nella misura del 75 per  cento  e  dell'85
          per cento.  Le  predette  detrazioni  si  applicano  su  un
          ammontare  delle  spese  non  superiore   a   euro   96.000
          moltiplicato per il  numero  delle  unita'  immobiliari  di
          ciascun edificio. 
                1-sexies. A decorrere dal 1º  gennaio  2017,  tra  le
          spese detraibili per la realizzazione degli  interventi  di
          cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano  anche
          le spese  effettuate  per  la  classificazione  e  verifica
          sismica degli immobili. 
                1-sexies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis  a
          1-sexies sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
          le case popolari, comunque denominati, nonche'  dagli  enti
          aventi le stesse finalita' sociali dei  predetti  istituti,
          istituiti  nella  forma  di  societa'  che  rispondono   ai
          requisiti della legislazione europea in materia di in house
          providing e che siano costituiti e operanti alla  data  del
          31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di
          loro  proprieta'  ovvero  gestiti  per  conto  dei  comuni,
          adibiti ad edilizia residenziale  pubblica,  nonche'  dalle
          cooperative  di  abitazione  a  proprieta'   indivisa   per
          interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti  e
          assegnati in godimento ai propri soci. 
                1-septies. Qualora gli interventi  di  cui  al  comma
          1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti  nelle  zone
          classificate  a  rischio  sismico  1,  2  e  3   ai   sensi
          dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
          3519  del  28  aprile  2006,  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante  demolizione
          e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il
          rischio sismico, anche con variazione volumetrica  rispetto
          all'edificio  preesistente,  ove  le   norme   urbanistiche
          vigenti consentano tale aumento,  eseguiti  da  imprese  di
          costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano,
          entro trenta mesi dalla data  di  conclusione  dei  lavori,
          alla successiva alienazione  dell'immobile,  le  detrazioni
          dall'imposta di cui al  primo  e  al  secondo  periodo  del
          medesimo  comma  1-quater  spettano  all'acquirente   delle
          unita' immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per
          cento e dell'85 per cento del prezzo della  singola  unita'
          immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita
          e, comunque, entro un ammontare massimo  di  spesa  pari  a
          96.000 euro per ciascuna unita' immobiliare. 
                1-octies. Per gli interventi di  adozione  di  misure
          antisismiche di  cui  al  presente  articolo,  il  soggetto
          avente  diritto  alle  detrazioni  puo'  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo diretto delle stesse, per  un  contributo  di
          pari ammontare, sotto forma  di  sconto  sul  corrispettivo
          dovuto, anticipato dal  fornitore  che  ha  effettuato  gli
          interventi e  a  quest'ultimo  rimborsato  sotto  forma  di
          credito   d'imposta   da   utilizzare   esclusivamente   in
          compensazione, in cinque quote annuali di pari importo,  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n.  241,  senza  l'applicazione  dei  limiti  di  cui
          all'articolo 34 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e
          all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.
          244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua
          volta facolta' di cedere il  credito  d'imposta  ai  propri
          fornitori  di  beni  e  servizi,   con   esclusione   della
          possibilita' di  ulteriori  cessioni  da  parte  di  questi
          ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti
          di credito e ad intermediari finanziari. 
                2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione  di
          cui al comma 1  e'  altresi'  riconosciuta  una  detrazione
          dall'imposta lorda, fino a concorrenza del  suo  ammontare,
          per le ulteriori spese  documentate  sostenute  negli  anni
          2022, 2023 e 2024 per l'acquisto  di  mobili  e  di  grandi
          elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A  per
          i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici
          e le lavastoviglie, alla classe F per  i  frigoriferi  e  i
          congelatori,  per  le  apparecchiature  per  le  quali  sia
          prevista  l'etichetta  energetica,  finalizzati  all'arredo
          dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di
          cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi  diritto
          in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura
          del 50 per cento delle spese sostenute ed e'  calcolata  su
          un ammontare complessivo non superiore a  10.000  euro  per
          l'anno 2022, a 8.000 euro per l'anno 2023 e  a  5.000  euro
          per l'anno 2024. La detrazione spetta a condizione che  gli
          interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio   siano
          iniziati a partire dal 1° gennaio  dell'anno  precedente  a
          quello dell'acquisto. Qualora gli  interventi  di  recupero
          del  patrimonio   edilizio   siano   effettuati   nell'anno
          precedente a quello dell'acquisto,  ovvero  siano  iniziati
          nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in
          detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo e'
          considerato  al  netto  delle  spese  sostenute   nell'anno
          precedente per le quali si e' fruito della  detrazione.  Ai
          fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le  spese
          di cui al presente comma sono  computate  indipendentemente
          dall'importo  delle  spese  sostenute  per  i   lavori   di
          ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di  cui  al
          comma 1. 
                2-bis. Al fine di garantire  la  corretta  attuazione
          del Piano nazionale di ripresa  e  resilienza,  nell'ambito
          della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1  "Ecobonus
          e  Sismabonus  fino  al  110  per  cento  per  l'efficienza
          energetica e la sicurezza degli edifici", nonche'  al  fine
          di effettuare il monitoraggio degli interventi  di  cui  al
          presente articolo, compresa la  valutazione  del  risparmio
          energetico da essi conseguito, in analogia  a  quanto  gia'
          previsto  in  materia  di   detrazioni   fiscali   per   la
          riqualificazione energetica degli edifici,  sono  trasmesse
          per  via  telematica   all'ENEA   le   informazioni   sugli
          interventi effettuati alla conclusione degli stessi. L'ENEA
          elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione
          sui  risultati  degli   interventi   al   Ministero   della
          transizione ecologica, al Ministero dell'economia  e  delle
          finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento  e
          di  Bolzano,  nell'ambito   delle   rispettive   competenze
          territoriali.» 
              - Il  testo  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in  materia  di
          salute, sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonche'  di
          politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19)   e'   riportato   nei   riferimenti    normativi
          all'articolo 1. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (Sisma Bonus  -  Linee
          guida per la  classificazione  del  rischio  sismico  delle
          costruzioni nonche' le  modalita'  per  l'attestazione,  da
          parte di  professionisti  abilitati,  dell'efficacia  degli
          interventi  effettuati)  e'  stato  pubblicato   nel   sito
          internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
          in data 28 febbraio 2017. 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 1, del  decreto-legge
          2 marzo 2012, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 26  aprile  2012,  n.  44  (Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e
          potenziamento delle procedure di accertamento) e' riportato
          nei riferimenti normativi all'articolo 2.