Art. 4 
 
Disposizioni in materia  di  utilizzabilita'  dei  crediti  da  bonus
             edilizi e compensazioni di crediti fiscali 
 
  1. All'articolo 121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
    «3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali  e
relativi accessori, nonche' iscrizioni a  ruolo  o  carichi  affidati
agli agenti  della  riscossione  relativi  ad  atti  comunque  emessi
dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti,  ivi  compresi
quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da
421 a 423, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e  dell'articolo
38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per importi complessivamente superiori a euro 10.000,  per  i
quali sia gia'  decorso  il  trentesimo  giorno  dalla  scadenza  dei
termini  di  pagamento  e  non  siano  in  essere  provvedimenti   di
sospensione  ((o  per  i  quali  sia  intervenuta  decadenza))  dalla
rateazione, l'utilizzabilita' in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  dei  crediti
d'imposta di cui al presente  articolo,  presenti  nella  piattaforma
telematica disciplinata dal provvedimento del direttore  dell'Agenzia
delle entrate di cui al comma 7, e' sospesa fino a concorrenza  degli
importi dei predetti ruoli e carichi.  Restano  fermi  i  termini  di
utilizzo delle singole quote annuali del credito di cui al comma 3  e
l'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  37,  comma
49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Le modalita' di
attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono
definite con regolamento del Ministro dell'economia e  delle  finanze
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400.». 
  2. All'articolo  37  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  il
comma 49-quinquies e' sostituito dal seguente: 
    «49-quinquies. In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge  27
luglio 2000, n. 212, per i  contribuenti  che  abbiano  iscrizioni  a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a
ruolo o carichi affidati agli agenti della  riscossione  relativi  ad
atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in  base  alle  norme
vigenti, ivi compresi quelli per atti di  recupero  emessi  ai  sensi
dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  e  dell'articolo  38-bis  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  per  importi  complessivamente
superiori a euro 100.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano
scaduti e non  siano  in  essere  provvedimenti  di  sospensione,  e'
esclusa  la  facolta'  di  avvalersi  della  compensazione   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  fatta
eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del ((comma
2 del medesimo articolo 17)). La previsione di cui al  primo  periodo
non opera con riferimento alle somme oggetto di piani  di  rateazione
per i quali non  sia  intervenuta  decadenza.  Sono  fatte  salve  le
previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31,  comma  1,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. ((Qualora non siano applicabili))
le disposizioni di cui al primo periodo, resta  ferma  l'applicazione
((del citato articolo 31)) del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78.
Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter  e  49-quater  ai  meri
fini della verifica delle condizioni di cui al presente comma.». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a  decorrere  dal
1° luglio 2024. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   121   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77  (Misure
          urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al  lavoro   e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
          luogo delle  detrazioni  fiscali).  -  1.  I  soggetti  che
          sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese
          per gli interventi elencati al comma 2 possono  optare,  in
          luogo dell'utilizzo  diretto  della  detrazione  spettante,
          alternativamente: 
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad   altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari  finanziari,  senza  facolta'  di   successiva
          cessione, fatta salva  la  possibilita'  di  tre  ulteriori
          cessioni  solo  se  effettuate  a  favore   di   banche   e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad  operare  in  Italia   ai   sensi   del   codice   delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando  l'applicazione
          dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto,  per
          ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti,  anche
          successiva alla prima; alle banche,  ovvero  alle  societa'
          appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
          all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre  1993,
          n. 385, e'  sempre  consentita  la  cessione  a  favore  di
          soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come  definiti
          dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
          consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
          206, che abbiano stipulato un contratto di  conto  corrente
          con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza
          facolta' di ulteriore cessione; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare ad  altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta'
          di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di  tre
          ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e
          intermediari   finanziari   iscritti   all'albo    previsto
          dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n.  385,  di  societa'  appartenenti  a  un
          gruppo bancario iscritto all'albo di  cui  all'articolo  64
          del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria  e
          creditizia ovvero di imprese di  assicurazione  autorizzate
          ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al  decreto
          legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando
          l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente
          decreto, per ogni cessione  intercorrente  tra  i  predetti
          soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  ovvero
          alle societa' appartenenti ad un gruppo  bancario  iscritto
          all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione  a
          favore di soggetti diversi dai consumatori o  utenti,  come
          definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto
          corrente  con  la  banca  stessa,  ovvero  con   la   banca
          capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione. 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati
          nel comma 2, in caso di opzione di cui al comma 1: 
                  a) il contribuente richiede il visto di conformita'
          dei  dati  relativi  alla  documentazione  che  attesta  la
          sussistenza  dei  presupposti  che   danno   diritto   alla
          detrazione d'imposta per gli interventi di cui al  presente
          articolo. Il visto di conformita' e'  rilasciato  ai  sensi
          dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3
          dell'articolo 3 del regolamento recante  modalita'  per  la
          presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui
          redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
          all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  e  dai
          responsabili dell'assistenza fiscale dei centri  costituiti
          dai soggetti di cui  all'articolo  32  del  citato  decreto
          legislativo n. 241 del 1997; 
                  b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'
          delle spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo
          119, comma 13-bis. Rientrano tra le  spese  detraibili  per
          gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per
          il rilascio del visto di conformita', delle attestazioni  e
          delle asseverazioni di cui al presente  comma,  sulla  base
          dell'aliquota prevista  dalle  singole  detrazioni  fiscali
          spettanti  in  relazione   ai   predetti   interventi.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle
          opere gia' classificate come attivita' di  edilizia  libera
          ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 81 del 7 aprile 2018, o  della  normativa  regionale,  e
          agli interventi di  importo  complessivo  non  superiore  a
          10.000 euro, eseguiti sulle singole  unita'  immobiliari  o
          sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione  per  gli
          interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27
          dicembre 2019, n. 160. 
                1-quater. I crediti  derivanti  dall'esercizio  delle
          opzioni di cui al comma 1, lettere a)  e  b),  non  possono
          formare oggetto di cessioni parziali  successivamente  alla
          prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle  entrate
          effettuata con le modalita' previste dal provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma  7.  A
          tal fine, al credito e' attribuito un codice identificativo
          univoco da indicare  nelle  comunicazioni  delle  eventuali
          successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
          provvedimento di cui al primo periodo. Le  disposizioni  di
          cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della
          prima  cessione  o  dello   sconto   in   fattura   inviate
          all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. 
                1-quinquies. Ai fini del coordinamento della  finanza
          pubblica, le pubbliche amministrazioni di cui  all'articolo
          1, comma 2, della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  non
          possono essere cessionari dei crediti di imposta  derivanti
          dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere  a)
          e b). 
                1-sexies. Alle banche, agli  intermediari  finanziari
          iscritti nell'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  alle
          societa'  appartenenti  a  un  gruppo   bancario   iscritto
          nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico e
          alle imprese di  assicurazione  autorizzate  a  operare  in
          Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,  di
          cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,
          cessionarie dei crediti d'imposta di cui  al  comma  2  del
          presente articolo, ai sensi dell'articolo 119 del  presente
          decreto, in relazione agli interventi la cui spesa e' stata
          sostenuta fino  al  31  dicembre  2022,  e'  consentito  di
          utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta  al
          fine  di  sottoscrivere  emissioni  di  buoni  del   tesoro
          poliennali, con scadenza non inferiore a  dieci  anni,  nel
          limite del 10 per cento della  quota  annuale  eccedente  i
          crediti d'imposta, sorti  a  fronte  di  spese  di  cui  al
          predetto articolo 119 del presente decreto, gia' utilizzati
          in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  nel  caso  in  cui  il
          cessionario abbia  esaurito  la  propria  capienza  fiscale
          nello stesso anno. In ogni caso,  il  primo  utilizzo  puo'
          essere  fatto  in  relazione   alle   ordinarie   emissioni
          effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
          provvedimenti di  natura  direttoriale  dell'Agenzia  delle
          entrate e del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
          sentita la Banca d'Italia, sono  individuate  le  modalita'
          applicative del presente comma. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;  
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                  f-bis)  superamento  ed  eliminazione  di  barriere
          architettoniche di cui all'articolo  119-ter  del  presente
          decreto. 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                3-bis. In presenza di iscrizioni a ruolo per  imposte
          erariali e relativi accessori, nonche' iscrizioni a ruolo o
          carichi affidati agli agenti della riscossione relativi  ad
          atti comunque emessi dall'Agenzia  delle  entrate  in  base
          alle  norme  vigenti,  ivi  compresi  quelli  per  atti  di
          recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi  da  421  a
          423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  dell'articolo
          38-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre  1973,  n.  600,  per  importi   complessivamente
          superiori a euro 10.000, per i quali sia  gia'  decorso  il
          trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e
          non siano in essere provvedimenti di sospensione  o  per  i
          quali   sia   intervenuta   decadenza   dalla   rateazione,
          l'utilizzabilita' in compensazione ai  sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  dei
          crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo,  presenti
          nella piattaforma telematica disciplinata dal provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7,
          e' sospesa fino a concorrenza degli  importi  dei  predetti
          ruoli e carichi. Restano fermi i termini di utilizzo  delle
          singole quote annuali del credito  di  cui  al  comma  3  e
          l'applicazione delle disposizioni di cui  all'articolo  37,
          comma 49-quinquies, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248. Le modalita' di attuazione  e  la  decorrenza
          delle disposizioni del presente  comma  sono  definite  con
          regolamento del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione con dolo o colpa grave,  oltre  all'applicazione
          dell'articolo  9,  comma  1  del  decreto  legislativo   18
          dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita'  in  solido
          del fornitore che ha applicato lo sconto e  dei  cessionari
          per il pagamento dell'importo di  cui  al  comma  5  e  dei
          relativi interessi. 
                6-bis.  Ferma  restando,  nei  casi   di   dolo,   la
          disciplina di cui al comma 6 del presente articolo e  fermo
          restando  il  divieto  di  acquisto  di  cui   all'articolo
          122-bis, comma 4, il  concorso  nella  violazione  che,  ai
          sensi del medesimo comma 6, determina la responsabilita' in
          solido del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei
          cessionari,  e'  in  ogni  caso  escluso  con  riguardo  ai
          cessionari che dimostrino di aver acquisito il  credito  di
          imposta  e   che   siano   in   possesso   della   seguente
          documentazione, relativa alle opere che hanno originato  il
          credito di imposta, le cui spese  detraibili  sono  oggetto
          delle opzioni di cui al comma 1: 
                  a) titolo edilizio  abilitativo  degli  interventi,
          oppure, nel  caso  di  interventi  in  regime  di  edilizia
          libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta',
          resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,
          n. 445, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed
          attestata   la   circostanza   che   gli   interventi    di
          ristrutturazione edilizia posti  in  essere  rientrano  tra
          quelli agevolabili, pure se i medesimi non  necessitano  di
          alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente; 
                  b)  notifica  preliminare  dell'avvio  dei   lavori
          all'azienda  sanitaria  locale,   oppure,   nel   caso   di
          interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in  base
          alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto
          di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 
                  c)  visura  catastale   ante   operam   o   storica
          dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso  di
          immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento; 
                  d) fatture, ricevute o altri documenti  comprovanti
          le spese sostenute, nonche' documenti attestanti l'avvenuto
          pagamento delle spese medesime; 
                  e) asseverazioni, quando  obbligatorie  per  legge,
          dei requisiti tecnici degli interventi e  della  congruita'
          delle relative  spese,  corredate  di  tutti  gli  allegati
          previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con
          relative ricevute di  presentazione  e  deposito  presso  i
          competenti uffici; 
                  f) nel  caso  di  interventi  su  parti  comuni  di
          edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione
          dei lavori e relativa tabella di ripartizione  delle  spese
          tra i condomini; 
                  g) nel caso di interventi di efficienza  energetica
          diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2,  la
          documentazione prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettere
          a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico
          6 agosto 2020, recante  "Requisiti  tecnici  per  l'accesso
          alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
          degli edifici - cd. Ecobonus",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure,  nel  caso  di
          interventi per i quali uno o piu'  dei  predetti  documenti
          non  risultino  dovuti  in  base  alla  normativa  vigente,
          dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa  ai
          sensi dell'articolo 47 del testo unico di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          che attesti tale circostanza; 
                  h) visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla
          documentazione che attesti la sussistenza  dei  presupposti
          che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per
          le opere, rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  dai  soggetti  indicati
          all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b),  del  regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1998, n. 322, e dai  responsabili  dell'assistenza  fiscale
          dei centri costituiti dai soggetti di cui  all'articolo  32
          del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; 
                  i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che  e'
          controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente
          articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli
          articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre  2007,
          n. 231. Qualora tale soggetto sia una  societa'  quotata  o
          una societa' appartenente al gruppo di una societa' quotata
          e  non  rientri  fra  i   soggetti   obbligati   ai   sensi
          dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del
          2007,   un'attestazione   dell'adempimento   di    analoghi
          controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica
          della clientela e' rilasciata da una societa' di  revisione
          a tale fine incaricata; 
                  i-bis) nel caso  di  interventi  di  riduzione  del
          rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del  6
          agosto 2020, recante  modifica  del  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28  febbraio
          2017,  recante  "Sisma  Bonus  -   Linee   guida   per   la
          classificazione  del  rischio  sismico  delle   costruzioni
          nonche'  le  modalita'  per  l'attestazione,  da  parte  di
          professionisti abilitati, dell'efficacia  degli  interventi
          effettuati; 
                  i-ter) contratto di  appalto  sottoscritto  tra  il
          soggetto che ha realizzato i lavori e il committente. 
                6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche
          con  riguardo  ai  cessionari  che  acquistano  i   crediti
          d'imposta da una banca o da altra societa' appartenente  al
          gruppo bancario della medesima  banca  o  da  una  societa'
          quotata o da altra societa' appartenente  al  gruppo  della
          medesima    societa'    quotata    facendosi     rilasciare
          un'attestazione del possesso, da parte della  banca,  della
          societa'  quotata  o  della  diversa  societa'  del  gruppo
          cedente, di tutta la documentazione di cui al comma  6-bis.
          Resta fermo il divieto di cui all'articolo  122-bis,  comma
          4. 
                6-quater.  Il  mancato  possesso   di   parte   della
          documentazione di cui al comma 6-bis  non  costituisce,  da
          solo, causa di responsabilita' solidale per  dolo  o  colpa
          grave del cessionario, il  quale  puo'  fornire,  con  ogni
          mezzo, prova della propria diligenza o della  non  gravita'
          della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere  della
          prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o
          della  colpa  grave  del   cessionario,   ai   fini   della
          contestazione del concorso del cessionario nella violazione
          e della sua responsabilita' solidale ai sensi del comma  6.
          Rimane  ferma  l'applicazione   dell'articolo   14,   comma
          1-bis.1,  del  decreto-legge  17  maggio   2022,   n.   50,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2022,
          n. 91. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
                7-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1°  gennaio
          2022  al  31  dicembre  2025,  spese  per  gli   interventi
          individuati dall'articolo 119.» 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   37,   comma
          49-quinquies, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223
          «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto   all'evasione    fiscale»,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art.  37  (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          Omissis. 
                49-quinquies. In  deroga  all'articolo  8,  comma  1,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti  che
          abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e  relativi
          accessori, nonche' iscrizioni a ruolo  o  carichi  affidati
          agli agenti della riscossione  relativi  ad  atti  comunque
          emessi  dall'Agenzia  delle  entrate  in  base  alle  norme
          vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai
          sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della  legge  30
          dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          per importi complessivamente superiori a euro 100.000,  per
          i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in
          essere provvedimenti di sospensione, e' esclusa la facolta'
          di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fatta  eccezione
          per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2
          del medesimo articolo 17. La previsione  di  cui  al  primo
          periodo non opera con riferimento  alle  somme  oggetto  di
          piani  di  rateazione  per  i  quali  non  sia  intervenuta
          decadenza. Sono fatte salve le previsioni di cui al  quarto
          periodo dell'articolo 31, comma  1,  del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora non siano applicabili
          le disposizioni  di  cui  al  primo  periodo,  resta  ferma
          l'applicazione del citato articolo 31 del decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78. Si applicano le disposizioni dei  commi
          49-ter e  49-quater  ai  meri  fini  della  verifica  delle
          condizioni di cui al presente comma. 
                Omissis.»