Art. 4 bis 
 
((Misure di  razionalizzazione  e  coordinamento  delle  agevolazioni
                        fiscali in edilizia)) 
 
  ((1. Alle banche e agli intermediari finanziari  iscritti  all'albo
previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n.  385,  alle  societa'  appartenenti  a  un  gruppo  bancario
iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo  unico  e
alle imprese di assicurazione autorizzate ad  operare  in  Italia  ai
sensi del codice delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  non  e'   consentita   la
compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta  derivanti  dall'esercizio
delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di  cui  all'articolo
17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto  legislativo  n.
241 del 1997.)) 
  ((2. La violazione delle disposizioni di cui al comma  1  determina
il recupero del  credito  indebitamente  compensato  e  dei  relativi
interessi e l'applicazione della sanzione  tributaria  amministrativa
di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 471.)) 
  ((3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle  compensazioni
eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.)) 
  ((4. Per le spese sostenute a  partire  dal  periodo  d'imposta  in
corso alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto in relazione agli interventi di  cui  agli  articoli
119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  e  di  cui
all'articolo 16, commi da 1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90, la detrazione e' ripartita in dieci quote annuali
di pari importo.)) 
  ((5. In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  121,  comma  3,
secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  i  crediti
d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui  al  comma  1
dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4  del
presente articolo, sono ripartiti in quattro quote  annuali  di  pari
importo per  gli  interventi  di  cui  all'articolo  119  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020  e  in  cinque  quote  annuali  di  pari
importo per gli interventi di cui  all'articolo  119-ter  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis
a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.)) 
  ((6. All'articolo 121 del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:)) 
  ((«3-ter. Per le banche  e  gli  intermediari  finanziari  iscritti
all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, per le  societa'  appartenenti  a  un  gruppo
bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del medesimo  testo
unico e per le imprese di assicurazione  autorizzate  ad  operare  in
Italia ai sensi del codice delle assicurazioni  private,  di  cui  al
decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  le  rate  annuali
utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti
dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli  interventi
di  cui  agli  articoli  119  e  119-ter  del  presente   decreto   e
all'articolo 16, commi da 1-bis  a  1-septies,  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013,  n.  90,  alle  quali  e'  stato  attribuito  il  codice
identificativo univoco ai  sensi  del  comma  1-quater  del  presente
articolo, sono ripartite in sei rate  annuali  di  pari  importo,  in
luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La  quota
di  credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere
usufruita negli  anni  successivi  e  non  puo'  essere  richiesta  a
rimborso. Le  rate  dei  crediti  d'imposta  risultanti  dalla  nuova
ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono  essere  cedute
ad altri soggetti oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni  di
cui ai periodi precedenti non si applicano ai  soggetti  che  abbiano
acquistato le rate dei predetti crediti a  un  corrispettivo  pari  o
superiore  al  75  per  cento   dell'importo   delle   corrispondenti
detrazioni, a condizione che dichiarino tale  circostanza,  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  mediante   apposita
comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate,   da   inviare   in   via
telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,
comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  improrogabilmente  entro  il  31
dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione e'  comunicata
successivamente a tale data,  la  comunicazione  di  cui  al  periodo
precedente  e'  effettuata  contestualmente  all'accettazione   della
cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono  definite
le modalita' di attuazione del presente comma e  il  contenuto  e  le
modalita'  di  presentazione  della  predetta  comunicazione.   Ferme
restando  le  sanzioni  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci,  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   ai   periodi
precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato
e dei relativi interessi e l'applicazione della  sanzione  tributaria
amministrativa  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».)) 
  ((7. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, non  e'  in  ogni  caso  consentito
l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121,  comma  1,  lettera
b),  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in  relazione  alle
rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese
per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  64  e  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 64 (Albo). - 1. Il gruppo bancario e'  iscritto
          in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2.  La  capogruppo  comunica  alla   Banca   d'Italia
          l'esistenza del  gruppo  bancario  e  la  sua  composizione
          aggiornata. 
                3.  La  Banca  d'Italia  puo'   procedere   d'ufficio
          all'accertamento dell'esistenza di  un  gruppo  bancario  e
          alla  sua  iscrizione  nell'albo  e  puo'  determinare   la
          composizione del gruppo bancario anche  in  difformita'  da
          quanto comunicato dalla capogruppo.  Nei  casi  in  cui  la
          capogruppo sia una societa' di partecipazione finanziaria o
          una   societa'   di   partecipazione   finanziaria   mista,
          l'iscrizione nell'albo  e'  subordinata  all'autorizzazione
          indicata all'articolo 60-bis. 
                4. Le societa' appartenenti al gruppo indicano  negli
          atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo. 
                5.  La  Banca  d'Italia  disciplina  gli  adempimenti
          connessi alla tenuta e all'aggiornamento dell'albo.» 
                «Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). -  1.
          L'esercizio nei confronti del  pubblico  dell'attivita'  di
          concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  e'
          riservato   agli   intermediari   finanziari   autorizzati,
          iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 
                2. Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1  gli
          intermediari finanziari possono: 
                  a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi
          di pagamento a condizione che siano a cio'  autorizzati  ai
          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel
          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a
          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi
          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo
          albo; 
                  b) prestare servizi di investimento se  autorizzati
          ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58; 
                  c)   esercitare   le   altre   attivita'   a   loro
          eventualmente  consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'
          connesse o strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
          dettate dalla Banca d'Italia. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'
          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra
          l'esercizio nei confronti del pubblico.» 
              - Il decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209
          (Codice delle assicurazioni private)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
          degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
          dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di
          modernizzazione   del    sistema    di    gestione    delle
          dichiarazioni): 
                «Art. 17 (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  dei
          crediti relativi alle imposte sui redditi e  alle  relative
          addizionali, alle imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
          per importi superiori  a  5.000  euro  annui,  puo'  essere
          effettuata a partire dal decimo giorno successivo a  quello
          di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui
          il credito emerge. 
                1-bis. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo maturati  a  titolo  di  contributi  nei  confronti
          dell'INPS puo' essere effettuata: a) dai datori  di  lavoro
          non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a
          quello di scadenza del termine mensile per la  trasmissione
          in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni
          necessarie per il calcolo dei contributi da cui il  credito
          emerge  o  dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  sua
          presentazione, se tardiva, ovvero dalla  data  di  notifica
          delle note di rettifica passive; b) dai  datori  di  lavoro
          che versano la  contribuzione  agricola  unificata  per  la
          manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza  del
          versamento  relativo  alla  dichiarazione   di   manodopera
          agricola da  cui  il  credito  emerge;  c)  dai  lavoratori
          autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed
          esercenti attivita' commerciali e dai liberi professionisti
          iscritti  alla  Gestione  separata  presso  l'INPS  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, a decorrere dal decimo giorno successivo a  quello  di
          presentazione della dichiarazione dei  redditi  da  cui  il
          credito emerge.  Resta  impregiudicata  la  verifica  sulla
          correttezza  sostanziale  del  credito   compensato.   Sono
          escluse dalle compensazioni le aziende  committenti  per  i
          compensi  assoggettati  a   contribuzione   alla   suddetta
          Gestione separata presso l'INPS. 
                1-ter. La  compensazione  dei  crediti  di  qualsiasi
          importo  per  premi  e  accessori  maturati  nei  confronti
          dell'INAIL puo'  essere  effettuata  a  condizione  che  il
          credito certo, liquido ed esigibile  sia  registrato  negli
          archivi del predetto Istituto. 
                2.  Il  versamento  unitario   e   la   compensazione
          riguardano i crediti e i debiti relativi: 
                  a)  alle  imposte  sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'Art.  3  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta
          ferma la facolta'  di  eseguire  il  versamento  presso  la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                  b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
                  c)  alle  imposte  sostitutive  delle  imposte  sui
          redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                  d) all'imposta prevista  dall'Art.  3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                  d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1,  commi
          da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
                  e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari
          di   posizione   assicurativa   in   una   delle   gestioni
          amministrate  da  enti  previdenziali,  comprese  le  quote
          associative; 
                  f) ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'Art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  g)  ai  premi  per   l'assicurazione   contro   gli
          infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti  ai
          sensi del testo unico approvato con decreto del  Presidente
          della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                  h) agli interessi previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'Art. 20; 
                  h-bis)  al  saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                  h-ter) alle altre entrate individuate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                  h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche; 
                  h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni; 
                  h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative; 
                  h-septies) alle tasse scolastiche. 
                2-bis. 
                2-ter. Qualora il credito di  imposta  utilizzato  in
          compensazione risulti superiore all'importo previsto  dalle
          disposizioni che fissano  il  limite  massimo  dei  crediti
          compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
          e' scartato. La progressiva attuazione  della  disposizione
          di cui al periodo precedente e' fissata  con  provvedimenti
          del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  sono  altresi'
          indicate le modalita' con le quali lo scarto e'  comunicato
          al soggetto interessato. 
                2-quater.  In   deroga   alle   previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di cessazione della  partita  IVA,  ai  sensi
          dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e'
          esclusa la facolta' di avvalersi, a partire dalla  data  di
          notifica  del  provvedimento,   della   compensazione   dei
          crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo;  detta
          esclusione  opera   a   prescindere   dalla   tipologia   e
          dall'importo dei crediti, anche qualora questi  ultimi  non
          siano maturati con riferimento all'attivita' esercitata con
          la partita IVA  oggetto  del  provvedimento,  e  rimane  in
          vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata. 
                2-quinquies.  In  deroga  alle  previsioni   di   cui
          all'articolo 8, comma 1, della legge  27  luglio  2000,  n.
          212, per i contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il
          provvedimento di esclusione della partita IVA  dalla  banca
          dati  dei  soggetti  passivi  che   effettuano   operazioni
          intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma  15-bis,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633,  e'  esclusa  la  facolta'  di  avvalersi,  a
          partire dalla data di  notifica  del  provvedimento,  della
          compensazione dei crediti IVA, ai sensi  del  comma  1  del
          presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
          quando  non  siano  rimosse  le  irregolarita'  che   hanno
          generato l'emissione del provvedimento di esclusione. 
                2-sexies. Nel caso di utilizzo  in  compensazione  di
          crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
          e 2-quinquies, il modello F24 e'  scartato.  Lo  scarto  e'
          comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia  delle
          entrate al  soggetto  che  ha  trasmesso  il  modello  F24,
          mediante apposita ricevuta.» 
              - Il testo  dell'articolo  121,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77 e'  riportato  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  13,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  471  concernente  riforma
          delle sanzioni tributarie non penali in materia di  imposte
          dirette, di imposta sul valore aggiunto  e  di  riscossione
          dei tributi, a norma dell'articolo 3,  comma  133,  lettera
          q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662: 
                «Art. 13 (Ritardati od omessi  versamenti  diretti  e
          altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
          esegue, in tutto o in parte, alle  prescritte  scadenze,  i
          versamenti  in  acconto,   i   versamenti   periodici,   il
          versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione, detratto in  questi  casi  l'ammontare
          dei  versamenti  periodici  e  in  acconto,  ancorche'  non
          effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa  pari  al
          trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
          in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
          rilevati in sede di controllo della dichiarazione  annuale,
          risulti  una  maggiore  imposta  o  una  minore   eccedenza
          detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo  non
          superiore a novanta giorni, la sanzione  di  cui  al  primo
          periodo  e'  ridotta  alla  meta'.   Salva   l'applicazione
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472, per i versamenti  effettuati  con  un  ritardo  non
          superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al  secondo
          periodo e' ulteriormente ridotta a un  importo  pari  a  un
          quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 
                2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei  casi
          di  liquidazione  della  maggior  imposta  ai  sensi  degli
          articoli 36-bis e 36-ter del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   ai   sensi
          dell'articolo  54-bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 
                3. Fuori dei casi di tributi  iscritti  a  ruolo,  la
          sanzione prevista al comma 1 si applica  altresi'  in  ogni
          ipotesi di mancato pagamento di un tributo  o  di  una  sua
          frazione nel termine previsto. 
                4. Nel caso di  utilizzo  di  un'eccedenza  o  di  un
          credito d'imposta esistenti in misura  superiore  a  quella
          spettante o  in  violazione  delle  modalita'  di  utilizzo
          previste   dalle   leggi   vigenti   si   applica,    salva
          l'applicazione di disposizioni speciali, la  sanzione  pari
          al trenta per cento del credito utilizzato. 
                5. Nel caso di utilizzo in compensazione  di  crediti
          inesistenti  per  il  pagamento  delle  somme   dovute   e'
          applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della
          misura dei crediti stessi. Per  le  sanzioni  previste  nel
          presente comma, in nessun caso si  applica  la  definizione
          agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17,  comma
          2, del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.  472.  Si
          intende inesistente il credito in relazione al quale manca,
          in tutto o in parte, il presupposto costitutivo  e  la  cui
          inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui
          agli articoli 36-bis e 36-ter del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  all'articolo
          54-bis del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633. 
                6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo  11,  comma
          7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti
          dalla   dichiarazione   annuale   dell'ente   o    societa'
          controllante ovvero delle societa' controllate,  compensate
          in tutto o in parte con somme che avrebbero  dovuto  essere
          versate dalle altre  societa'  controllate  o  dall'ente  o
          societa' controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma,
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, si applica la sanzione  di  cui  al  comma  1
          quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del  medesimo
          decreto e' presentata oltre il termine  di  novanta  giorni
          dalla  scadenza  del   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione annuale. 
                7. Le sanzioni previste nel presente articolo non  si
          applicano quando i versamenti  sono  stati  tempestivamente
          eseguiti ad ufficio  o  concessionario  diverso  da  quello
          competente.»