Art. 4 ter 
 
((Attivita' di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione
  agli interventi di cui agli articoli 119 
e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)) 
 
  1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni
all'accertamento  dei  tributi  erariali  previste  ai  sensi   della
normativa  di  riferimento,  il  competente  ufficio  comunale   che,
nell'ambito delle attivita' di vigilanza e di controllo previste  dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001,  n.  380,  rilevi  l'inesistenza,  totale  o  parziale,   degli
interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli  uffici
della Guardia di finanza  e  dell'Agenzia  delle  entrate  nella  cui
circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione. 
  2. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al  comma  1  si
applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni  al
contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e  di  cui
all'articolo 2, comma 10, lettera  b),  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il  testo  dell'articolo  119  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio  2020,  n.  77,  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 1. 
              - Il testo  dell'articolo  121,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17  luglio  2020,  n.  77  e'  riportato  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno
          2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative  e
          regolamentari in  materia  edilizia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245, S.O. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   1,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248  (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria): 
                «Art.  1  (Partecipazione  dei  comuni  al  contrasto
          all'evasione fiscale). -  1.  Per  potenziare  l'azione  di
          contrasto   all'evasione   fiscale   e   contributiva,   in
          attuazione  dei  principi  di  economicita',  efficienza  e
          collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni
          all'accertamento  fiscale  e  contributivo  e'  incentivata
          mediante il riconoscimento di una  quota  pari  al  33  per
          cento delle  maggiori  somme  relative  a  tributi  statali
          riscosse a titolo definitivo nonche' delle sanzioni  civili
          applicate  sui  maggiori  contributi  riscossi   a   titolo
          definitivo, a seguito dell'intervento del comune che  abbia
          contribuito all'accertamento stesso. 
                2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con
          l'INPS  e  la  Conferenza  unificata,  sono  stabilite   le
          modalita'  tecniche  di  accesso  alle  banche  dati  e  di
          trasmissione ai comuni, anche in via telematica,  di  copia
          delle  dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  in   essi
          residenti, nonche' quelle della partecipazione  dei  comuni
          all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma  1.
          Per  le  attivita'  di  supporto  all'esercizio  di   detta
          funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono
          avvalersi delle  societa'  e  degli  enti  partecipati  dai
          comuni  stessi  ovvero  degli  affidatari   delle   entrate
          comunali i quali,  pertanto,  devono  garantire  ai  comuni
          l'accesso alle banche  dati  utilizzate.  Con  il  medesimo
          provvedimento  sono  altresi'  individuate   le   ulteriori
          materie per le quali i comuni partecipano  all'accertamento
          fiscale  e  contributivo;   in   tale   ultimo   caso,   il
          provvedimento,   adottato   d'intesa   con   il   direttore
          dell'Agenzia del  territorio  per  i  tributi  di  relativa
          competenza, puo' prevedere anche una applicazione  graduale
          in relazione ai diversi tributi. 
                2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative   norme   di   attuazione,   ed   in   particolare
          dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992,  n.
          268. 
                2-ter.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale): 
                «Art.  2  (Devoluzione  ai  comuni  della  fiscalita'
          immobiliare). - 1. 
                2. 
                3. 
                4. 
                5. 
                6.   A   decorrere   dall'anno   2012   l'addizionale
          all'accisa sull'energia elettrica di  cui  all'articolo  6,
          comma 1, lettere a) e b),  del  decreto-legge  28  novembre
          1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          gennaio 1989,  n.  20,  cessa  di  essere  applicata  nelle
          regioni  a  statuto  ordinario  ed  e'  corrispondentemente
          aumentata, nei predetti  territori,  l'accisa  erariale  in
          modo tale da  assicurare  la  neutralita'  finanziaria  del
          presente provvedimento ai fini del rispetto  dei  saldi  di
          finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze da emanarsi entro il 31  dicembre  2011  sono
          stabilite le modalita' attuative del presente comma. 
                7. 
                8. 
                9. 
                10. In ogni caso, al fine di rafforzare la  capacita'
          di gestione delle entrate  comunali  e  di  incentivare  la
          partecipazione dei  comuni  all'attivita'  di  accertamento
          tributario: 
                  a) e' assicurato al comune interessato  il  maggior
          gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora
          non dichiarati in catasto; 
                  b) e' elevata al 50 per cento la quota dei  tributi
          statali riconosciuta ai comuni ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, e successive modificazioni. La  quota  del  50  per
          cento e' attribuita ai comuni in via provvisoria  anche  in
          relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.  Con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,   sono
          stabilite le modalita' di recupero delle  somme  attribuite
          ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a
          qualunque titolo; 
                  c) i  singoli  comuni  hanno  accesso,  secondo  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   Direttore
          dell'Agenzia delle  entrate,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  ai   dati   contenuti
          nell'anagrafe tributaria relativi: 
                    1) ai contratti  di  locazione  nonche'  ad  ogni
          altra informazione riguardante il possesso o la  detenzione
          degli immobili ubicati nel proprio territorio; 
                    2) alla somministrazione di energia elettrica, di
          servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel
          proprio territorio; 
                    3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel
          proprio territorio; 
                    4)  ai  soggetti  che  esercitano  nello   stesso
          un'attivita' di lavoro autonomo o di impresa; 
                  d)  i  comuni  hanno  altresi'  accesso,   con   le
          modalita' di cui alla lettera c), a qualsiasi  altra  banca
          dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero  a
          soggetti aventi domicilio fiscale  nel  comune,  che  possa
          essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale  o
          di tributi locali; 
                  e)  il  sistema  informativo  della  fiscalita'  e'
          integrato, d'intesa  con  l'Associazione  Nazionale  Comuni
          Italiani, con i dati relativi alla  fiscalita'  locale,  al
          fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni  ed  i
          servizi necessari per la gestione dei tributi di  cui  agli
          articoli 7 e 11 e per la formulazione delle  previsioni  di
          entrata. 
                11. Il sistema informativo della fiscalita'  assicura
          comunque l'interscambio  dei  dati  relativi  all'effettivo
          utilizzo degli immobili, con particolare  riferimento  alle
          risultanze catastali,  alle  dichiarazioni  presentate  dai
          contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti  di
          somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2). 
                12. A decorrere  dal  1°  luglio  2011,  gli  importi
          minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
          l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici
          dell'Agenzia  del  territorio  degli   immobili   e   delle
          variazioni di consistenza o di  destinazione  dei  medesimi
          previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio
          decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,  n.  1249,  sono
          quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle  sanzioni
          irrogate a decorrere dalla predetta  data  e'  devoluto  al
          comune ove e' ubicato l'immobile interessato.»