Art. 5 
 
      Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE 
 
  1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al terzo  periodo,  le  parole  «con  facolta'  di  successiva
cessione»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «senza   facolta'   di
successiva cessione»; 
    b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «In  presenza
di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9,
comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  ai  fini
del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche  la
responsabilita' in solido dei soggetti cessionari. Alle  cessioni  di
cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
122-bis del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». 
  2. I crediti che, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stati precedentemente  oggetto  di  cessione  ai  sensi
dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio
2021,  n.  73,  possono  costituire  oggetto  esclusivamente  di  una
ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   19   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.  10  (Misure
          urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese,
          il lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Proroga degli incentivi per la cessione  di
          crediti e ACE innovativa 2021). -  1.  All'articolo  44-bis
          del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole "31 dicembre 2020", ovunque ricorrano,
          sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021"; 
                  b) al comma 1, dopo le parole "2 miliardi di  euro"
          sono aggiunte le seguenti parole "per ciascuno  degli  anni
          2020 e 2021". 
                2. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso
          al 31 dicembre 2020,  per  la  variazione  in  aumento  del
          capitale proprio rispetto a quello esistente alla  chiusura
          del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di
          cui alla lettera b) del comma  287  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' pari al  15  per  cento.
          Nel periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
          dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano
          a partire dal primo giorno del periodo d'imposta.  Ai  fini
          del presente comma la variazione in  aumento  del  capitale
          proprio rileva per un ammontare massimo  di  5  milioni  di
          euro indipendentemente dall'importo  del  patrimonio  netto
          risultante dal bilancio. 
                3. Per il periodo d'imposta successivo  a  quello  in
          corso al 31 dicembre  2020,  la  deduzione  del  rendimento
          nozionale  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge   6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  22  dicembre  2011,  n.   214,   valutato   mediante
          applicazione dell'aliquota percentuale di cui  al  comma  2
          corrispondente agli incrementi di capitale proprio  di  cui
          al medesimo comma 2, puo'  essere  alternativamente  fruita
          tramite  riconoscimento  di   un   credito   d'imposta   da
          calcolarsi  applicando  al   rendimento   nozionale   sopra
          individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e  77  del
          testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,
          in vigore nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre
          2020. Il credito d'imposta puo' essere  utilizzato,  previa
          comunicazione all'Agenzia delle entrate da  effettuarsi  ai
          sensi del comma 7, secondo le modalita' stabilite al  comma
          6, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto  versamento
          del conferimento in denaro o  dal  giorno  successivo  alla
          rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal  giorno
          successivo alla delibera dell'assemblea  di  destinare,  in
          tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio. 
                4. Nel caso di applicazione del comma 3,  qualora  la
          differenza  tra  la  variazione  in  aumento  del  capitale
          proprio riferita  al  periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre  2021  e  quella  riferita  al  periodo  d'imposta
          precedente risulti inferiore agli incrementi sui  quali  si
          e' usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 3, il
          credito d'imposta  e'  restituito  in  proporzione  a  tale
          minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo  a
          quello in corso  al  31  dicembre  2021  la  variazione  in
          aumento del capitale proprio risulti inferiore  rispetto  a
          quella del periodo  precedente,  il  credito  d'imposta  e'
          restituito in proporzione a tale  minore  importo.  Qualora
          nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in  corso
          al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento  del  capitale
          proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo  in
          corso  al  31  dicembre  2021,  il  credito  d'imposta   e'
          restituito in proporzione alla differenza tra la variazione
          in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo
          d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre  2021
          rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al
          31 dicembre 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta
          restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini  della
          determinazione  della  variazione  in  aumento  di  cui  ai
          periodi precedenti  non  si  tiene  conto  del  limite  del
          patrimonio netto risultante dal bilancio. 
                5. Nel caso di  mancata  applicazione  del  comma  3,
          qualora la variazione in aumento del capitale  proprio  del
          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31
          dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente
          alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il  reddito
          complessivo ai fini dell'imposta sui redditi  e'  aumentato
          di un ammontare pari al 15 per cento della  differenza  tra
          la variazione in aumento  del  capitale  proprio  esistente
          alla chiusura del periodo  d'imposta  precedente  e  quella
          esistente alla chiusura del  periodo  d'imposta  in  corso.
          Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo  a  quello
          in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in  aumento  del
          capitale proprio risulti inferiore rispetto  a  quella  del
          periodo  in  corso  al  31  dicembre   2021,   il   reddito
          complessivo ai fini dell'imposta sui redditi  e'  aumentato
          di un ammontare pari al 15 per cento della  differenza  tra
          la variazione in aumento  del  capitale  proprio  esistente
          alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
          2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta
          in corso,  al  netto  dell'eventuale  aumento  del  reddito
          complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel
          periodo d'imposta precedente. Ai fini della  determinazione
          della variazione in aumento di cui  ai  periodi  precedenti
          non  si  tiene  conto  del  limite  del  patrimonio   netto
          risultante dal bilancio. 
                6. Il credito d'imposta di cui  al  comma  3  non  e'
          produttivo di  interessi.  Puo'  essere  utilizzato,  senza
          limiti di importo, in compensazione ai sensi  dell'articolo
          17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  oppure
          puo' essere chiesto a rimborso. In alternativa, il  credito
          d'imposta puo' essere ceduto, senza facolta' di  successiva
          cessione del credito ad altri soggetti, ed e' usufruito dal
          cessionario  con  le  stesse  modalita'  previste  per   il
          soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per
          l'eventuale  utilizzo  del  credito   d'imposta   in   modo
          irregolare  o  in  misura  maggiore  rispetto  al   credito
          ricevuto. In presenza di concorso nella  violazione,  oltre
          all'applicazione dell'articolo  9,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ai fini del  recupero
          del credito e dei relativi  interessi,  sussiste  anche  la
          responsabilita' in solido  dei  soggetti  cessionari.  Alle
          cessioni  di  cui  al  terzo  periodo   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 122-bis del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n.  77.  Il  credito  d'imposta  deve
          essere  indicato  nella  dichiarazione  dei  redditi,   non
          concorre alla formazione del reddito  d'impresa  ne'  della
          base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
          produttive e  non  rileva  ai  fini  del  rapporto  di  cui
          all'articolo 109, comma 5, del testo  unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                7. I soggetti che  intendono  avvalersi  del  credito
          d'imposta di cui al  comma  3  devono  presentare  apposita
          comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con  provvedimento
          del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di conversione  del  presente  decreto,  sono  definiti  le
          modalita', i termini di presentazione e il contenuto  della
          comunicazione  nonche'  le  modalita'  attuative   per   la
          cessione del credito. 
                8. All'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178 le parole  "e  deliberate  dall'assemblea  dei
          soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il  1°
          gennaio e il  31  dicembre  2021,"  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  "qualora  il  progetto   sia   stato   approvato
          dall'organo  amministrativo   competente   delle   societa'
          partecipanti,  in  caso   di   fusioni   e   scissioni,   o
          l'operazione    sia    stata     deliberata     dall'organo
          amministrativo competente  della  conferente,  in  caso  di
          conferimenti, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021,". 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          valutati in 2.881,2 milioni di euro per l'anno  2021,  5,28
          milioni di euro per l'anno 2022, 106,64 milioni di euro per
          l'anno 2023, 2,02 milioni di euro  per  l'anno  2024,  1,57
          milioni di euro per l'anno 2025, 1,13 milioni di  euro  per
          l'anno 2026, 0,75 milioni di euro  per  l'anno  2027,  0,43
          milioni di euro per l'anno 2028, 0,40 milioni di  euro  per
          l'anno 2029, 0,29 milioni di euro per  l'anno  2030,  40,58
          milioni di euro per l'anno 2031, 0,24 milioni di  euro  per
          l'anno 2032 e 0,25 milioni di  euro  per  l'anno  2033,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 77.»