Art. 6 
 
Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti  in
  beni strumentali e per attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione
  di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0 
 
  1. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta  per  investimenti
in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis  a
1058-ter, della legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  e  dei  crediti
d'imposta per  investimenti  in  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo,
innovazione  tecnologica  e  design  e  ideazione  estetica  di   cui
all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27  dicembre  2019,
n.  160,  ivi  incluse  le  attivita'  di   innovazione   tecnologica
finalizzate al raggiungimento di obiettivi  di  innovazione  digitale
4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203,  quarto  periodo,
203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160
del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via
telematica,  l'ammontare   complessivo   degli   investimenti   ((che
intendono))) effettuare a decorrere dalla data di entrata  in  vigore
del ((presente decreto)), la presunta  ripartizione  negli  anni  del
credito e la relativa fruizione. La comunicazione  e'  aggiornata  al
completamento  degli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo.   La
comunicazione  telematica  di  completamento  degli  investimenti  e'
effettuata anche  per  gli  investimenti  di  cui  al  primo  periodo
realizzati  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2024  e  fino  al  giorno
antecedente alla data di entrata in vigore del ((presente  decreto)).
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla  base
del modello adottato con decreto  direttoriale  6  ottobre  2021  del
Ministero dello sviluppo  economico.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, con apposito decreto  direttoriale  del  Ministero
delle imprese e del made  in  Italy,  sono  apportate  le  necessarie
modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che  concerne
il contenuto, le modalita' e i termini di invio  delle  comunicazioni
di cui al presente comma. 
  2. Il  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy  comunica
mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di  cui
al presente articolo  necessari  ai  fini  del  monitoraggio  di  cui
all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3.  Per  gli  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi   di   cui
all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre
2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilita' dei  crediti
maturati e  non  ancora  fruiti  e'  subordinata  alla  comunicazione
effettuata secondo le modalita' di cui al decreto direttoriale di cui
al comma 1. 
  ((3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2  marzo  2024,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29  aprile  2024,  n.  56,
sono apportate le seguenti modificazioni:)) 
  ((a) al comma 2, primo periodo, le parole: «negli anni 2024 e 2025»
sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2024 al  31  dicembre
2025»;)) 
  ((b) al comma 10:)) 
  ((1) al secondo periodo, la parola: «quotidianamente» e' sostituita
dalla seguente: «mensilmente»;)) 
  ((2) dopo il terzo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  «Tra  le
comunicazioni periodiche e'  ricompresa  quella  volta  a  dimostrare
l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore,  con  pagamento
di acconto in misura almeno  pari  al  20  per  cento  del  costo  di
acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che  per  gli
investimenti di cui al comma 5, lettera  a),  da  trasmettere,  entro
trenta giorni dalla  prenotazione  del  credito  d'imposta,  pena  la
decadenza dal  beneficio.  Resta  fermo  che  il  termine  ultimo  di
conclusione dell'investimento che da' diritto  alla  maturazione  del
credito e' il 31 dicembre 2025»;)) 
  ((c) al comma 16, dopo le parole: «sia rilevata la fruizione, anche
parziale, del credito  d'imposta»  sono  inserite  le  seguenti:  «in
assenza dei relativi presupposti».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1,  commi  da
          1057-bis a 1058-ter, della legge 30  dicembre  2020,  n.178
          (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario
          2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1057-bis. Alle imprese che  effettuano  investimenti
          in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A  annesso
          alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
          giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
          2025 il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e
          sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari
          al 20 per cento  del  costo  di  acquisizione,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
          costo, per la quota di investimenti fino a 2,5  milioni  di
          euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota
          di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10
          milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del  costo,
          per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro
          e  fino  al  limite  massimo  di   costi   complessivamente
          ammissibili pari  a  20  milioni  di  euro.  Per  la  quota
          superiore a 10 milioni di euro degli  investimenti  inclusi
          nel  PNRR,  diretti  alla  realizzazione  di  obiettivi  di
          transizione ecologica individuati con decreto del  Ministro
          dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della
          transizione ecologica e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, il credito d'imposta e'  riconosciuto  nella
          misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo  di
          costi complessivamente ammissibili pari  a  50  milioni  di
          euro. 
                1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi
          ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge
          11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre  2020
          e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024,
          a condizione che entro la data  del  31  dicembre  2023  il
          relativo ordine  risulti  accettato  dal  venditore  e  sia
          avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari  al
          20  per  cento  del  costo  di  acquisizione,  il   credito
          d'imposta e' riconosciuto nella misura del 20 per cento del
          costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari
          a 1 milione di euro. Si considerano  agevolabili  anche  le
          spese per servizi sostenute in relazione  all'utilizzo  dei
          beni di cui al predetto allegato B mediante  soluzioni  con
          risorse di calcolo condivise  e  connesse  (cosiddette  "di
          cloud computing"), per la quota imputabile per competenza. 
                1058-bis. Alle imprese  che  effettuano  investimenti
          aventi ad oggetto beni  compresi  nell'allegato  B  annesso
          alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30
          giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre
          2024 il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e
          sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari
          al 20 per cento  del  costo  di  acquisizione,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto nella misura del 15 per cento del
          costo, nel limite massimo di costi  ammissibili  pari  a  1
          milione di euro. Si considerano agevolabili anche le  spese
          per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
          cui al predetto allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud
          computing, per la quota imputabile per competenza. 
                1058-ter. Alle imprese  che  effettuano  investimenti
          aventi ad oggetto beni  compresi  nell'allegato  B  annesso
          alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30
          giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre
          2025 il relativo ordine risulti accettato dal  venditore  e
          sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno  pari
          al 20 per cento  del  costo  di  acquisizione,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto nella misura del 10 per cento del
          costo, nel limite massimo di costi  ammissibili  pari  a  1
          milione di euro. Si considerano agevolabili anche le  spese
          per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di
          cui al predetto allegato  B  mediante  soluzioni  di  cloud
          computing, per la quota imputabile per competenza.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 200,  201,
          202,  203,  203-quinquies  e  203-sexies  della  legge   27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022): 
                «200.  Sono  considerate  attivita'  di   ricerca   e
          sviluppo ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  di
          ricerca fondamentale, di  ricerca  industriale  e  sviluppo
          sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico,  come
          definite, rispettivamente, alle lettere m),  q)  e  j)  del
          punto  15  del  paragrafo  1.3  della  comunicazione  della
          Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente
          disciplina degli  aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
          sviluppo e innovazione.  Con  decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, da  pubblicare  entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono
          dettati i criteri per  la  corretta  applicazione  di  tali
          definizioni, tenendo conto  dei  principi  generali  e  dei
          criteri    contenuti    nel     Manuale     di     Frascati
          dell'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico (OCSE). Ai fini della determinazione  della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese di personale relative ai ricercatori  e
          ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o  di
          lavoro  autonomo  o  altro  rapporto  diverso  dal   lavoro
          subordinato, direttamente  impiegati  nelle  operazioni  di
          ricerca e sviluppo  svolte  internamente  all'impresa,  nei
          limiti del loro effettivo impiego in  tali  operazioni.  Le
          spese  di  personale  relative  a  soggetti  di  eta'   non
          superiore  a  trentacinque  anni,  al  primo  impiego,   in
          possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un
          ciclo di dottorato presso un'universita' italiana o  estera
          o in possesso di una laurea  magistrale  in  discipline  di
          ambito tecnico o  scientifico  secondo  la  classificazione
          internazionale     standard     dell'educazione     (Isced)
          dell'UNESCO, assunti dall'impresa con contratto  di  lavoro
          subordinato   a    tempo    indeterminato    e    impiegati
          esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, concorrono
          a formare la base di calcolo del credito d'imposta  per  un
          importo pari al 150 per cento del loro ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  ricerca  e   sviluppo   anche   per   la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo
          e nel limite massimo complessivo pari al 30 per cento delle
          spese di personale indicate alla lettera a).  Nel  caso  in
          cui i suddetti beni siano utilizzati anche per le ordinarie
          attivita' produttive dell'impresa, si assume la parte delle
          quote di ammortamento e delle altre spese  imputabile  alle
          sole attivita' di ricerca e sviluppo; 
                  c) le spese per contratti di  ricerca  extra  muros
          aventi ad oggetto  il  diretto  svolgimento  da  parte  del
          soggetto  commissionario  delle  attivita'  di  ricerca   e
          sviluppo ammissibili al  credito  d'imposta.  Nel  caso  di
          contratti di ricerca extra muros stipulati con  universita'
          e istituti di ricerca nonche' con start-up  innovative,  di
          cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
          179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
          2012, n. 221 aventi sede nel  territorio  dello  Stato,  le
          spese concorrono a formare la base di calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare. Nel caso in cui i contratti siano stipulati  con
          imprese  o  soggetti  appartenenti   al   medesimo   gruppo
          dell'impresa committente, si  applicano  le  stesse  regole
          applicabili nel caso di attivita'  di  ricerca  e  sviluppo
          svolte    internamente    all'impresa.    Si    considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neoassunti qualificati  siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati i progetti relativi alle attivita' di ricerca
          e sviluppo  ammissibili  al  credito  d'imposta,  anche  se
          appartenenti allo stesso gruppo  dell'impresa  committente,
          siano fiscalmente residenti o localizzati  in  altri  Stati
          membri dell'Unione europea o in Stati aderenti  all'accordo
          sullo  Spazio  economico  europeo  o  in   Stati   compresi
          nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze  4
          settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220
          del 19 settembre 1996; 
                  d) le quote di ammortamento  relative  all'acquisto
          da terzi, anche in licenza d'uso, di privative  industriali
          relative a un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a
          una topografia di prodotto a semiconduttori o a  una  nuova
          varieta'  vegetale,  nel  limite  massimo  complessivo   di
          1.000.000 di euro  e  a  condizione  che  siano  utilizzate
          direttamente ed esclusivamente  per  lo  svolgimento  delle
          attivita'  inerenti  ai  progetti  di  ricerca  e  sviluppo
          ammissibili al credito d'imposta. Le spese  previste  dalla
          presente lettera sono ammissibili a condizione che derivino
          da contratti di acquisto o licenza stipulati  con  soggetti
          terzi residenti nel territorio dello  Stato  o  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996.
          Non  si  considerano  comunque  ammissibili  le  spese  per
          l'acquisto, anche  in  licenza  d'uso,  dei  suddetti  beni
          immateriali derivanti da operazioni intercorse con  imprese
          appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa acquirente. Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di capitali; 
                  e) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti inerenti alle attivita' di ricerca  e  sviluppo
          ammissibili  al  credito  d'imposta,  nel  limite   massimo
          complessivo pari al 20 per cento delle spese  di  personale
          ammissibili indicate alla lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c),  senza  tenere  conto
          della  maggiorazione  ivi  prevista,  a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  f)  le  spese  per  materiali,  forniture  e  altri
          prodotti analoghi  impiegati  nei  progetti  di  ricerca  e
          sviluppo   ammissibili   al   credito   d'imposta    svolti
          internamente dall'impresa anche  per  la  realizzazione  di
          prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30  per  cento
          dei costi dei contratti indicati alla lettera c). 
                201.  Sono  considerate  attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta le  attivita',
          diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate  alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati.  Per  prodotto  o  processo  di
          produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un
          bene materiale o immateriale o un servizio  o  un  processo
          che si differenzia, rispetto a  quelli  gia'  realizzati  o
          applicati dall'impresa,  sul  piano  delle  caratteristiche
          tecnologiche o delle prestazioni o dell'ecocompatibilita' o
          dell'ergonomia o per altri elementi  sostanziali  rilevanti
          nei  diversi  settori  produttivi.  Non  sono   considerate
          attivita' di innovazione tecnologica ammissibili al credito
          d'imposta le attivita'  di  routine  per  il  miglioramento
          della qualita' dei prodotti  e  in  generale  le  attivita'
          volte a differenziare i  prodotti  dell'impresa  da  quelli
          simili, presenti sullo stesso mercato  concorrenziale,  per
          elementi   estetici   o   secondari,   le   attivita'   per
          l'adeguamento di  un  prodotto  esistente  alle  specifiche
          richieste  di  un  cliente  nonche'  le  attivita'  per  il
          controllo di qualita' e la standardizzazione dei  prodotti.
          Con  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico
          previsto dal comma 200,  sono  dettati  i  criteri  per  la
          corretta applicazione di tali  definizioni,  tenendo  conto
          dei principi generali e dei criteri contenuti  nel  Manuale
          di Oslo dell'OCSE. Ai fini della determinazione della  base
          di  calcolo  del  credito   d'imposta,   sono   considerate
          ammissibili,  nel  rispetto  delle   regole   generali   di
          effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese per il personale titolare  di  rapporto
          di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          nelle  operazioni   di   innovazione   tecnologica   svolte
          internamente all'impresa, nei limiti dell'effettivo impiego
          in tali  operazioni.  Le  spese  di  personale  relative  a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso  di  un  titolo  di  dottore  di
          ricerca  o  iscritti  a  un  ciclo  di   dottorato   presso
          un'universita' italiana o  estera  o  in  possesso  di  una
          laurea  magistrale  in  discipline  di  ambito  tecnico   o
          scientifico secondo la classificazione  Isced  dell'UNESCO,
          assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato  a
          tempo indeterminato e impiegati esclusivamente  nei  lavori
          di innovazione tecnologica, concorrono a formare la base di
          calcolo del credito d'imposta per un importo  pari  al  150
          per cento del loro ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nei  progetti  di  innovazione  tecnologica  anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti pilota, per l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese  imputabile  alle  sole  attivita'   di   innovazione
          tecnologica; 
                  c) le spese per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di innovazione tecnologica  ammissibili  al
          credito d'imposta.  Nel  caso  in  cui  i  contratti  siano
          stipulati con imprese o soggetti appartenenti  al  medesimo
          gruppo dell'impresa committente,  si  applicano  le  stesse
          regole applicabili nel caso  di  attivita'  di  innovazione
          tecnologica svolte internamente all'impresa. Si considerano
          appartenenti allo stesso gruppo le imprese  controllate  da
          un medesimo soggetto, controllanti  o  collegate  ai  sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile,  inclusi  i  soggetti
          diversi dalle societa' di capitali. La maggiorazione per le
          spese di  personale  prevista  dal  secondo  periodo  della
          lettera a) si applica solo  nel  caso  in  cui  i  soggetti
          neo-assunti qualificati siano  impiegati  in  laboratori  e
          altre strutture di ricerca  situati  nel  territorio  dello
          Stato. Le spese previste dalla presente lettera,  nel  caso
          di  contratti   stipulati   con   soggetti   esteri,   sono
          ammissibili  a  condizione  che  i  soggetti  cui   vengono
          commissionati  i  progetti  relativi  alle   attivita'   di
          innovazione tecnologica ammissibili al  credito  d'imposta,
          anche  se  appartenenti  allo  stesso  gruppo  dell'impresa
          committente, siano fiscalmente residenti o  localizzati  in
          altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati  aderenti
          all'accordo sullo  Spazio  economico  europeo  o  in  Stati
          compresi nell'elenco di cui al citato decreto del  Ministro
          delle finanze 4 settembre 1996; 
                  d) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti  inerenti   alle   attivita'   di   innovazione
          tecnologica ammissibili al credito  d'imposta,  nel  limite
          massimo complessivo pari al 20 per  cento  delle  spese  di
          personale indicate  alla  lettera  a)  ovvero  delle  spese
          ammissibili indicate alla lettera c), a  condizione  che  i
          relativi contratti siano stipulati con  soggetti  residenti
          nel territorio  dello  Stato  o  con  soggetti  fiscalmente
          residenti o localizzati in altri Stati  membri  dell'Unione
          europea  o  in  Stati  aderenti  all'accordo  sullo  Spazio
          economico europeo o in Stati compresi nell'elenco di cui al
          citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  e)  le  spese  per  materiali,  forniture  e  altri
          prodotti analoghi impiegati nelle attivita' di  innovazione
          tecnologica ammissibili al credito d'imposta anche  per  la
          realizzazione di prototipi o impianti  pilota,  nel  limite
          massimo del 30 per cento delle spese di personale  indicate
          alla lettera a), ovvero del 30 per cento delle spese per  i
          contratti indicati alla lettera c). 
                202.   Sono    considerate    attivita'    innovative
          ammissibili al credito d'imposta le attivita' di  design  e
          ideazione  estetica  svolte  dalle  imprese  operanti   nei
          settori    tessile    e    della    moda,     calzaturiero,
          dell'occhialeria, orafo, del mobile e dell'arredo  e  della
          ceramica, per  la  concezione  e  realizzazione  dei  nuovi
          prodotti e campionari. Con il decreto  del  Ministro  dello
          sviluppo economico previsto dal comma 200, sono  dettati  i
          criteri per la corretta  applicazione  del  presente  comma
          anche  in  relazione  alle  medesime  attivita'  svolte  in
          settori diversi da  quelli  sopraindicati.  Ai  fini  della
          determinazione della base di calcolo del credito  d'imposta
          per  le  attivita'  di  design  e  ideazione  estetica,  si
          considerano ammissibili, nel rispetto delle regole generali
          di effettivita', pertinenza e congruita': 
                  a) le spese per il personale titolare  di  rapporto
          di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto
          diverso  dal  lavoro  subordinato,  direttamente  impiegato
          presso   le   strutture   produttive   dell'impresa   nello
          svolgimento delle attivita' di design e ideazione  estetica
          ammissibili al credito d'imposta, nei limiti dell'effettivo
          impiego in tali attivita'. Le spese di personale relative a
          soggetti di eta' non  superiore  a  trentacinque  anni,  al
          primo impiego, in possesso di una laurea in design o  altri
          titoli equiparabili, assunti dall'impresa con contratto  di
          lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato  e   impiegati
          esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica,
          concorrono  a  formare  la  base  di  calcolo  del  credito
          d'imposta per un importo pari al 150  per  cento  del  loro
          ammontare; 
                  b) le quote di ammortamento, i canoni di  locazione
          finanziaria o  di  locazione  semplice  e  le  altre  spese
          relative ai beni materiali mobili e ai software  utilizzati
          nelle  attivita'   di   design   e   innovazione   estetica
          ammissibili al credito d'imposta, compresa la progettazione
          e   realizzazione    dei    campionari,    per    l'importo
          ordinariamente deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari  al
          30 per cento delle spese di personale indicate alla lettera
          a). Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati  anche
          per le  ordinarie  attivita'  produttive  dell'impresa,  si
          assume la parte delle quote di ammortamento e  delle  altre
          spese imputabile alle sole attivita' di design e  ideazione
          estetica; 
                  c) le spese per  contratti  aventi  ad  oggetto  il
          diretto svolgimento da parte  del  soggetto  commissionario
          delle attivita' di design e ideazione estetica  ammissibili
          al credito d'imposta, stipulati con professionisti o  studi
          professionali o altre imprese. Nel caso in cui i  contratti
          siano stipulati con imprese o  soggetti  appartenenti  allo
          stesso gruppo dell'impresa  committente,  si  applicano  le
          stesse regole applicabili nel caso di attivita' di design e
          ideazione  estetica  svolte  internamente  all'impresa.  Si
          considerano appartenenti  allo  stesso  gruppo  le  imprese
          controllate  da  un  medesimo  soggetto,   controllanti   o
          collegate ai sensi dell'articolo 2359  del  codice  civile,
          inclusi i soggetti diversi dalle societa' di  capitali.  La
          maggiorazione  per  le  spese  di  personale  prevista  dal
          secondo periodo della lettera a) si applica solo  nel  caso
          in cui i soggetti neo-assunti qualificati  siano  impiegati
          in laboratori e altre  strutture  di  ricerca  situati  nel
          territorio dello Stato. Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che  i  soggetti  cui
          vengono commissionati i progetti relativi alle attivita' di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  d) le spese per servizi  di  consulenza  e  servizi
          equivalenti utilizzati esclusivamente  per  lo  svolgimento
          delle altre attivita'  innovative  ammissibili  al  credito
          d'imposta, nel limite massimo complessivo pari  al  20  per
          cento delle spese di personale  indicate  alla  lettera  a)
          ovvero alla lettera c). Le spese  previste  dalla  presente
          lettera, nel  caso  di  contratti  stipulati  con  soggetti
          esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti cui
          sono commissionati i progetti relativi  alle  attivita'  di
          design  e  ideazione  estetica   ammissibili   al   credito
          d'imposta,  anche  se  appartenenti  allo   stesso   gruppo
          dell'impresa committente,  siano  fiscalmente  residenti  o
          localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o  in
          Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o
          in Stati compresi nell'elenco di cui al citato decreto  del
          Ministro delle finanze 4 settembre 1996; 
                  e)  le  spese  per  materiali,  forniture  e  altri
          prodotti analoghi impiegati nelle  attivita'  di  design  e
          ideazione estetica ammissibili al  credito  d'imposta,  nel
          limite  massimo  pari  al  30  per  cento  delle  spese  di
          personale indicate alla lettera a) ovvero delle spese per i
          contratti di cui alla lettera c). 
                203. Per le attivita' di ricerca e sviluppo  previste
          dal comma 200, il credito d'imposta e'  riconosciuto,  fino
          al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2022,  in
          misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti per le stesse spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  4   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore a dodici mesi. Per  le  attivita'  di
          innovazione tecnologica previste dal comma 201, il  credito
          d'imposta e' riconosciuto, fino  al  periodo  d'imposta  in
          corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in  caso
          di periodo d'imposta di  durata  inferiore  o  superiore  a
          dodici  mesi.  Per  le  attivita'  di  design  e  ideazione
          estetica previste dal comma 202, il  credito  d'imposta  e'
          riconosciuto, fino al periodo  d'imposta  in  corso  al  31
          dicembre 2023,  in  misura  pari  al  10  per  cento  della
          relativa base di calcolo,  assunta  al  netto  delle  altre
          sovvenzioni o dei contributi a  qualunque  titolo  ricevuti
          sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo  annuale
          di 2 milioni di euro,  ragguagliato  ad  anno  in  caso  di
          periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a  dodici
          mesi. Per le attivita' di innovazione tecnologica  previste
          dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti  o
          processi di produzione nuovi o  sostanzialmente  migliorati
          per  il  raggiungimento  di  un  obiettivo  di  transizione
          ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il
          decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto  dal
          comma 200, il credito d'imposta e'  riconosciuto,  fino  al
          periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022,  in  misura
          pari al 15  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti sulle stesse  spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  2   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore  a  dodici  mesi.  Nel  rispetto  dei
          massimali  indicati  e  a  condizione   della   separazione
          analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
          alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
          il beneficio anche per  piu'  attivita'  ammissibili  nello
          stesso periodo d'imposta.» 
                «203-quinquies.  Per  le  attivita'  di   innovazione
          tecnologica  previste  dal  comma  201   finalizzate   alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati  per  il  raggiungimento  di  un
          obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di   innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta  e'  riconosciuto,  per  il   periodo   d'imposta
          successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, in misura
          pari al 10  per  cento  della  relativa  base  di  calcolo,
          assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a
          qualunque titolo ricevuti sulle stesse  spese  ammissibili,
          nel  limite  massimo  annuale  di  4   milioni   di   euro,
          ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata
          inferiore o superiore  a  dodici  mesi.  Nel  rispetto  dei
          massimali  indicati  e  a  condizione   della   separazione
          analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti
          alle diverse tipologie di attivita', e' possibile applicare
          il beneficio anche per  piu'  attivita'  ammissibili  nello
          stesso periodo d'imposta. 
                203-sexies.   Per   le   attivita'   di   innovazione
          tecnologica  previste  dal  comma  201   finalizzate   alla
          realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi  o
          sostanzialmente migliorati  per  il  raggiungimento  di  un
          obiettivo  di  transizione  ecologica  o   di   innovazione
          digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  previsto  dal  comma  200,  il  credito
          d'imposta e' riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo
          a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino  a  quello  in
          corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al  5  per  cento
          della relativa base di  calcolo,  assunta  al  netto  delle
          altre sovvenzioni  o  dei  contributi  a  qualunque  titolo
          ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo
          annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in  caso
          di periodo d'imposta di  durata  inferiore  o  superiore  a
          dodici mesi.  Nel  rispetto  dei  massimali  indicati  e  a
          condizione della separazione analitica dei progetti e delle
          spese ammissibili  pertinenti  alle  diverse  tipologie  di
          attivita', e' possibile applicare il  beneficio  anche  per
          piu' attivita' ammissibili nello stesso periodo d'imposta.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. In
          attuazione  dell'articolo  81  della  Costituzione,   fermo
          restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 243, e dall'articolo  21  della  presente
          legge, ciascuna legge che comporti nuovi o  maggiori  oneri
          indica  espressamente,  per  ciascun  anno   e   per   ogni
          intervento da essa previsto, la spesa autorizzata,  che  si
          intende come limite massimo di spesa,  ovvero  le  relative
          previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura
          finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma.
          Nel caso si verifichino nuove  o  maggiori  spese  rispetto
          alle previsioni, alla compensazione  dei  relativi  effetti
          finanziari si provvede ai sensi dei commi 12-bis, 12-ter  e
          12-quater.  La  copertura  finanziaria  delle   leggi   che
          comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
          e'  determinata  esclusivamente  attraverso   le   seguenti
          modalita': 
                  a) mediante utilizzo degli accantonamenti  iscritti
          nei fondi  speciali  previsti  dall'articolo  18,  restando
          precluso  sia  l'utilizzo  di  accantonamenti   del   conto
          capitale per iniziative di parte corrente,  sia  l'utilizzo
          per finalita' difformi di  accantonamenti  per  regolazioni
          contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di
          obblighi internazionali; 
                  a-bis)  mediante  modifica   o   soppressione   dei
          parametri che regolano l'evoluzione  della  spesa  previsti
          dalla normativa vigente, dalle quali derivino  risparmi  di
          spesa; 
                  b) mediante riduzione di precedenti  autorizzazioni
          legislative  di  spesa.  Ove  dette  autorizzazioni   siano
          affluite in  conti  correnti  o  in  contabilita'  speciali
          presso la Tesoreria statale, si  procede  alla  contestuale
          iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello
          stato   di   previsione   dell'entrata,   disponendone   il
          versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale,
          la  congruita'  della  copertura  e'  valutata   anche   in
          relazione all'effettiva riduzione della capacita' di  spesa
          dei Ministeri; 
                  c)   mediante   modificazioni    legislative    che
          comportino nuove o maggiori entrate;  resta  in  ogni  caso
          esclusa la copertura di nuovi o  maggiori  oneri  di  parte
          corrente attraverso l'utilizzo dei  proventi  derivanti  da
          entrate in conto capitale. 
                1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle
          leggi che comportino nuovi o maggiori oneri  ovvero  minori
          entrate non possono essere utilizzate le risorse  derivanti
          dalla quota dell'otto per mille  del  gettito  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche attribuita  alla  diretta
          gestione statale ai sensi dell'articolo 47, secondo  comma,
          della legge 20 maggio 1985, n. 222,  ne'  quelle  derivanti
          dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
          cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, di cui all'articolo 1,  comma  154,  della
          legge   23   dicembre   2014,   n.   190,   che   risultino
          effettivamente  utilizzate  sulla  base  delle  scelte  dei
          contribuenti. 
                1-bis. Le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte
          nel bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli
          andamenti  a  legislazione  vigente  non   possono   essere
          utilizzate per la copertura finanziaria di nuove o maggiori
          spese  o  riduzioni  di  entrate  e  sono  finalizzate   al
          miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
                2. Le leggi di  delega  comportanti  oneri  recano  i
          mezzi di copertura necessari per  l'adozione  dei  relativi
          decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della
          delega, per la complessita' della materia trattata, non sia
          possibile  procedere  alla  determinazione  degli   effetti
          finanziari   derivanti   dai   decreti   legislativi,    la
          quantificazione  degli  stessi  e'  effettuata  al  momento
          dell'adozione dei singoli decreti  legislativi.  I  decreti
          legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri  sono
          emanati solo  successivamente  all'entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti  legislativi  che  stanzino   le   occorrenti
          risorse  finanziarie.  A   ciascuno   schema   di   decreto
          legislativo e' allegata una relazione tecnica,  predisposta
          ai sensi del comma  3,  che  da'  conto  della  neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura. 
                3. Fermo restando quanto  previsto  dal  comma  2,  i
          disegni di legge, gli schemi di  decreto  legislativo,  gli
          emendamenti  di  iniziativa  governativa   che   comportino
          conseguenze finanziarie  devono  essere  corredati  di  una
          relazione  tecnica,   predisposta   dalle   amministrazioni
          competenti e verificata dal Ministero dell'economia e delle
          finanze, sulla quantificazione delle entrate e degli  oneri
          recati da ciascuna  disposizione,  nonche'  delle  relative
          coperture, con la specificazione, per la spesa  corrente  e
          per le  minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino  alla
          completa attuazione delle norme e, per le  spese  in  conto
          capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel
          bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in  relazione
          agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
          allegato   un   prospetto   riepilogativo   degli   effetti
          finanziari di ciascuna disposizione ai fini del saldo netto
          da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di  cassa
          delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento  netto
          del  conto  consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni.
          Nella relazione sono indicati i dati e i metodi  utilizzati
          per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile
          per la verifica tecnica in  sede  parlamentare  secondo  le
          norme  di  cui  ai  regolamenti  parlamentari,  nonche'  il
          raccordo con le previsioni tendenziali del  bilancio  dello
          Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico
          delle  amministrazioni  pubbliche,  contenute  nel  DEF  ed
          eventuali successivi aggiornamenti. 
                4.  Ai  fini  della   definizione   della   copertura
          finanziaria dei  provvedimenti  legislativi,  la  relazione
          tecnica di cui al comma 3 evidenzia anche  gli  effetti  di
          ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo
          di  cassa  e  dell'indebitamento  netto   delle   pubbliche
          amministrazioni  per  la  verifica   del   rispetto   degli
          equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i criteri
          per la loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito
          della stessa copertura finanziaria. 
                5. Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere al Governo la relazione di cui al  comma  3  per
          tutte le proposte legislative e  gli  emendamenti  al  loro
          esame ai fini della verifica tecnica della  quantificazione
          degli oneri da  essi  recati.  La  relazione  tecnica  deve
          essere  trasmessa  nel  termine  indicato  dalle   medesime
          Commissioni in relazione all'oggetto e alla  programmazione
          dei lavori parlamentari  e,  in  ogni  caso,  entro  trenta
          giorni dalla richiesta. Qualora il Governo non sia in grado
          di  trasmettere  la  relazione  tecnica  entro  il  termine
          stabilito dalle Commissioni deve indicarne  le  ragioni.  I
          dati devono  essere  trasmessi  in  formato  telematico.  I
          regolamenti parlamentari disciplinano gli ulteriori casi in
          cui il Governo e' tenuto alla presentazione della relazione
          tecnica di cui al comma 3. 
                6. I disegni di legge di iniziativa regionale  e  del
          Consiglio  nazionale  dell'economia  e  del  lavoro  (CNEL)
          devono essere corredati, a  cura  dei  proponenti,  di  una
          relazione tecnica formulata secondo le modalita' di cui  al
          comma 3. 
                6-bis. Per le disposizioni corredate di  clausole  di
          neutralita' finanziaria, la relazione  tecnica  riporta  la
          valutazione  degli  effetti  derivanti  dalle  disposizioni
          medesime,  i  dati  e  gli  elementi  idonei  a  suffragare
          l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di  finanza
          pubblica,  attraverso  l'indicazione   dell'entita'   delle
          risorse gia' esistenti nel bilancio e delle relative unita'
          gestionali, utilizzabili per le  finalita'  indicate  dalle
          disposizioni   medesime   anche    attraverso    la    loro
          riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di  neutralita'
          finanziaria non puo' essere prevista nel caso di  spese  di
          natura obbligatoria. 
                7.  Per  le  disposizioni  legislative   in   materia
          pensionistica e di pubblico impiego, la relazione di cui al
          comma  3  contiene  un  quadro  analitico   di   proiezioni
          finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle
          variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al  comparto
          di riferimento. Per le disposizioni legislative in  materia
          di pubblico impiego,  la  relazione  contiene  i  dati  sul
          numero  dei  destinatari,   sul   costo   unitario,   sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro completa attuazione, nonche' sulle  loro  correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti pubblici  omologabili.  In  particolare  per  il
          comparto scuola sono indicati anche le ipotesi demografiche
          e di flussi  migratori  assunte  per  l'elaborazione  delle
          previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro
          elemento utile per la verifica delle quantificazioni. 
                8. La relazione tecnica di cui ai commi 3 e  5  e  il
          prospetto riepilogativo di cui al comma 3  sono  aggiornati
          all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento  tra  i
          due rami del Parlamento. 
                8-bis. Le  relazioni  tecniche  di  cui  al  presente
          articolo  sono   trasmesse   al   Parlamento   in   formato
          elettronico elaborabile. 
                9. Ogni quattro mesi la  Corte  dei  conti  trasmette
          alle Camere una relazione sulla tipologia  delle  coperture
          finanziarie adottate  nelle  leggi  approvate  nel  periodo
          considerato  e  sulle  tecniche  di  quantificazione  degli
          oneri.  Nella  medesima  relazione  la  Corte   dei   conti
          riferisce  sulla  tipologia  delle  coperture   finanziarie
          adottate  nei  decreti  legislativi  emanati  nel   periodo
          considerato  e  sulla   congruenza   tra   le   conseguenze
          finanziarie di tali  decreti  legislativi  e  le  norme  di
          copertura recate dalla legge di delega. 
                10. Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori
          spese  hanno   effetto   entro   i   limiti   della   spesa
          espressamente  autorizzata   nei   relativi   provvedimenti
          legislativi.  Con  decreto   dirigenziale   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare   nella
          Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto  raggiungimento
          dei predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni  recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a decorrere dalla data di  pubblicazione  del  decreto  per
          l'anno in corso alla medesima data. 
                11. Per le amministrazioni dello Stato, il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  -.   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici centrali del bilancio e le  ragionerie  territoriali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 10. Per gli enti ed  organismi
          pubblici non territoriali gli  organi  di  revisione  e  di
          controllo   provvedono   agli   analoghi   adempimenti   di
          vigilanza,  dandone  completa  informazione  al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato. 
                12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
          base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti,
          provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle  leggi
          che indicano le previsioni di spesa di cui al comma  1,  al
          fine di prevenire l'eventuale  verificarsi  di  scostamenti
          dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni. 
                12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi  gli
          scostamenti di cui al comma 12, il Ministro dell'economia e
          delle finanze, in attesa delle misure correttive di cui  al
          comma  12-quater,  sentito  il  Ministro  competente,   con
          proprio decreto, provvede, per l'esercizio in  corso,  alla
          riduzione  degli  stanziamenti  iscritti  nello  stato   di
          previsione  del  Ministero  competente,  nel  rispetto  dei
          vincoli di spesa derivanti dalla lettera  a)  del  comma  5
          dell'articolo 21. Qualora i suddetti stanziamenti non siano
          sufficienti alla copertura finanziaria  del  maggior  onere
          risultante dall'attivita' di monitoraggio di cui  al  comma
          12, allo stesso  si  provvede,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione   del
          Consiglio   dei   ministri,   mediante   riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di  previsione  della
          spesa, nel rispetto dei vincoli di  spesa  derivanti  dalla
          lettera a) del comma 5 dell'articolo  21.  Gli  schemi  dei
          decreti di cui ai precedenti periodi  sono  trasmessi  alle
          Camere  per  l'espressione  del  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,   da
          rendere entro il termine di sette giorni dalla  data  della
          trasmissione. Gli schemi  dei  decreti  sono  corredati  di
          apposita  relazione  che  espone   le   cause   che   hanno
          determinato gli scostamenti, anche ai fini della  revisione
          dei dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione
          degli oneri  previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le
          Commissioni non si esprimano entro il  termine  di  cui  al
          terzo periodo, i decreti possono  essere  adottati  in  via
          definitiva. 
                12-ter. Nel caso di scostamenti non compensabili  nel
          corso dell'esercizio con le misure di cui al comma  12-bis,
          si provvede ai sensi del comma 13. 
                12-quater. Per gli esercizi successivi  a  quello  in
          corso, alla compensazione degli  effetti  che  eccedono  le
          previsioni si provvede con la legge di bilancio,  ai  sensi
          dell'articolo  21,  comma  1-ter,  lettera  f),   adottando
          prioritariamente misure di carattere  normativo  correttive
          della maggiore spesa. 
                13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81 della Costituzione. La medesima procedura  e'  applicata
          in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali  e
          della Corte costituzionale  recanti  interpretazioni  della
          normativa  vigente  suscettibili  di  determinare  maggiori
          oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
          personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165. 
                14.  Le  disposizioni  contenute  nei   provvedimenti
          legislativi  di  iniziativa   governativa   che   prevedono
          l'incremento o la riduzione  di  stanziamenti  di  bilancio
          indicano anche le missioni di spesa e i relativi  programmi
          interessati.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.  56,  recante
          ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione  del  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 38 (Transizione 5.0). - 1. Al fine di sostenere
          il processo di transizione  digitale  ed  energetica  delle
          imprese, in attuazione di quanto previsto  dalla  decisione
          del  Consiglio  ECOFIN   dell'8   dicembre   2023   e,   in
          particolare,    di    quanto    disposto    in    relazione
          all'Investimento 15 - "Transizione 5.0", della Missione 7 -
          REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0. 
                2. A tutte le imprese residenti nel territorio  dello
          Stato e alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato di soggetti non  residenti,  indipendentemente  dalla
          forma giuridica, dal  settore  economico  di  appartenenza,
          dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del
          reddito  dell'impresa,  che  dal  1°  gennaio  2024  al  31
          dicembre 2025 effettuano nuovi  investimenti  in  strutture
          produttive ubicate nel territorio dello Stato,  nell'ambito
          di progetti di innovazione da cui  consegua  una  riduzione
          dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei  limiti  delle
          risorse  di  cui  al  comma  21,   un   credito   d'imposta
          proporzionale alla spesa  sostenuta  per  gli  investimenti
          effettuati alle condizioni e  nelle  misure  stabilite  nei
          commi successivi. 
                3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non  spetta
          alle  imprese  in   stato   di   liquidazione   volontaria,
          fallimento, liquidazione coatta amministrativa,  concordato
          preventivo senza continuita'  aziendale,  o  sottoposte  ad
          altra procedura concorsuale prevista dal regio  decreto  16
          marzo 1942, n. 267, dal  codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo  12  gennaio
          2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o  che  abbiano  in
          corso un procedimento per la dichiarazione di una  di  tali
          situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese  destinatarie
          di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8
          giugno 2001, n. 231. Per  le  imprese  ammesse  al  credito
          d'imposta,  la  spettanza   del   beneficio   e'   comunque
          subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei
          luoghi di  lavoro  applicabili  in  ciascun  settore  e  al
          corretto  adempimento  degli  obblighi  di  versamento  dei
          contributi  previdenziali  e  assistenziali  a  favore  dei
          lavoratori. 
                4.  Sono  agevolabili  gli   investimenti   in   beni
          materiali e immateriali  nuovi,  strumentali  all'esercizio
          d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al  sistema
          aziendale di gestione  della  produzione  o  alla  rete  di
          fornitura,  a  condizione  che,  tramite  gli  stessi,   si
          consegua  complessivamente  una   riduzione   dei   consumi
          energetici  della  struttura  produttiva  localizzata   nel
          territorio nazionale,  cui  si  riferisce  il  progetto  di
          innovazione,  non  inferiore  al  3   per   cento   o,   in
          alternativa,  una  riduzione  dei  consumi  energetici  dei
          processi interessati dall'investimento non inferiore  al  5
          per cento. Ai fini della disciplina del presente  articolo,
          rientrano tra i beni di cui all'allegato B  alla  legge  11
          dicembre 2016, n.  232,  ove  specificamente  previsti  dal
          progetto di innovazione, anche: a) i software,  i  sistemi,
          le piattaforme o le applicazioni per  l'intelligenza  degli
          impianti che garantiscono il  monitoraggio  continuo  e  la
          visualizzazione  dei  consumi  energetici  e   dell'energia
          autoprodotta e autoconsumata, o introducono  meccanismi  di
          efficienza   energetica,   attraverso   la    raccolta    e
          l'elaborazione   dei   dati   anche    provenienti    dalla
          sensoristica IoT  di  campo  (Energy  Dashboarding);  b)  i
          software relativi alla gestione di  impresa  se  acquistati
          unitamente ai software, ai sistemi o  alle  piattaforme  di
          cui alla lettera a). 
                5.  Nell'ambito  dei  progetti  di  innovazione   che
          conseguono  una  riduzione  dei  consumi  energetici  nelle
          misure e alle condizioni di cui al comma  4,  sono  inoltre
          agevolabili: 
                  a)  gli  investimenti  in  beni   materiali   nuovi
          strumentali     all'esercizio     d'impresa     finalizzati
          all'autoproduzione  di   energia   da   fonti   rinnovabili
          destinata  all'autoconsumo,  a  eccezione  delle  biomasse,
          compresi  gli  impianti  per  lo  stoccaggio   dell'energia
          prodotta.    Con    riferimento    all'autoproduzione     e
          all'autoconsumo  di   energia   da   fonte   solare,   sono
          considerati ammissibili  esclusivamente  gli  impianti  con
          moduli  fotovoltaici  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,
          lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.
          181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  febbraio
          2024, n. 11. Gli investimenti in impianti che comprendano i
          moduli di cui alle citate lettere  b)  e  c)  concorrono  a
          formare la base di calcolo del  credito  d'imposta  per  un
          importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e  140  per
          cento del loro  costo.  Nelle  more  della  formazione  del
          registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge
          9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti  con
          moduli   fotovoltaici   che,   sulla   base   di   apposita
          attestazione  rilasciata  dal  produttore,   rispettino   i
          requisiti di  carattere  tecnico  e  territoriale  previsti
          dalle lettere a), b) e c) del comma 1 del medesimo articolo
          12; 
                  b)  le  spese  per  la  formazione  del   personale
          previste dall'articolo 31,  paragrafo  3,  del  regolamento
          (UE) n. 651/2014 della Commissione,  del  17  giugno  2014,
          finalizzate  all'acquisizione  o  al  consolidamento  delle
          competenze nelle tecnologie rilevanti  per  la  transizione
          digitale ed energetica dei processi produttivi, nel  limite
          del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni  di
          cui al comma 4 e alla lettera a) del presente  comma  e  in
          ogni caso sino al massimo di 300 mila  euro,  a  condizione
          che  le  attivita'  formative  siano  erogate  da  soggetti
          esterni individuati  con  il  decreto  del  Ministro  delle
          imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le
          modalita' ivi stabilite. 
                6. Al fine di garantire il rispetto del principio  di
          non arrecare un danno significativo all'ambiente  ai  sensi
          dell'articolo  17  del  regolamento   (UE)   2020/852   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non
          sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati: 
                  a)   ad   attivita'   direttamente   connesse    ai
          combustibili fossili; 
                  b) ad attivita' nell'ambito del sistema di  scambio
          di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano  emissioni
          di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti
          parametri di riferimento; 
                  c)  ad  attivita'  connesse  alle   discariche   di
          rifiuti, agli inceneritori e agli impianti  di  trattamento
          meccanico biologico; 
                  d) ad attivita' nel cui processo  produttivo  venga
          generata   un'elevata   dose   di    sostanze    inquinanti
          classificabili come rifiuti speciali pericolosi di  cui  al
          regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,  del  18
          dicembre  2014,  e  il  cui  smaltimento  a  lungo  termine
          potrebbe  causare  un  danno  all'ambiente.  Sono  altresi'
          esclusi gli investimenti in beni gratuitamente  devolvibili
          delle imprese operanti  in  concessione  e  a  tariffa  nei
          settori  dell'energia,  dell'acqua,  dei  trasporti,  delle
          infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
          raccolta e depurazione  delle  acque  di  scarico  e  della
          raccolta e smaltimento dei rifiuti. 
                7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella  misura
          del 35 per cento del costo, per la  quota  di  investimenti
          fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15  per  cento
          del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni
          di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura  del  5
          per cento del costo, per la quota di investimenti  oltre  i
          10 milioni di euro  e  fino  al  limite  massimo  di  costi
          ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per  impresa
          beneficiaria.  Per  gli  investimenti  effettuati  mediante
          contratti di locazione  finanziaria,  si  assume  il  costo
          sostenuto dal locatore per l'acquisto  dei  beni.  Per  gli
          investimenti nei beni di cui all'allegato B alla  legge  11
          dicembre 2016, n.  232  utilizzati  mediante  soluzioni  di
          cloud computing, ossia con risorse di calcolo  condivise  e
          connesse, si assume anche il costo relativo alle spese  per
          servizi imputabili per competenza. 
                8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota
          di investimento prevista dal  comma  7  e'  rispettivamente
          aumentata: 
                  a) al 40 per cento, 20 per cento e  10  per  cento,
          nel  caso  di  riduzione  dei  consumi   energetici   della
          struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale
          superiore al 6 per cento o, in  alternativa,  di  riduzione
          dei   consumi   energetici   dei    processi    interessati
          dall'investimento superiore al  10  per  cento,  conseguita
          tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4; 
                  b) al 45 per cento, 25 per cento e  15  per  cento,
          nel  caso  di  riduzione  dei  consumi   energetici   della
          struttura produttiva localizzata nel  territorio  nazionale
          superiore al 10 per cento o, in alternativa,  di  riduzione
          dei   consumi   energetici   dei    processi    interessati
          dall'investimento superiore al  15  per  cento,  conseguita
          tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4. 
                9. La riduzione  dei  consumi  di  cui  al  comma  4,
          riproporzionata  su  base   annuale,   e'   calcolata   con
          riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio
          precedente a quello di avvio degli investimenti,  al  netto
          delle variazioni dei volumi produttivi e  delle  condizioni
          esterne che influiscono  sul  consumo  energetico.  Per  le
          imprese di  nuova  costituzione,  il  risparmio  energetico
          conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi
          annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato
          secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17. 
                10.  Per   l'accesso   al   beneficio,   le   imprese
          presentano, in via telematica, sulla  base  di  un  modello
          standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi
          Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui  al  comma
          11, lettera a), unitamente ad una comunicazione concernente
          la descrizione del progetto  di  investimento  e  il  costo
          dello stesso. Il GSE,  previa  verifica  della  completezza
          della documentazione, trasmette mensilmente, con  modalita'
          telematiche, al Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto
          di  fruire  dell'agevolazione  e  l'importo   del   credito
          prenotato,  assicurando  che  l'importo   complessivo   dei
          progetti ammessi a prenotazione non  ecceda  il  limite  di
          spesa di  cui  al  comma  21.  Ai  fini  dell'utilizzo  del
          credito, l'impresa invia al  GSE  comunicazioni  periodiche
          relative    all'avanzamento    dell'investimento    ammesso
          all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto
          di cui al comma 17.  Tra  le  comunicazioni  periodiche  e'
          ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione  degli
          ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in
          misura  almeno  pari  al  20  per  cento   del   costo   di
          acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che
          per gli investimenti di cui al  comma  5,  lettera  a),  da
          trasmettere, entro trenta  giorni  dalla  prenotazione  del
          credito d'imposta, pena la decadenza dal  beneficio.  Resta
          fermo   che    il    termine    ultimo    di    conclusione
          dell'investimento che  da'  diritto  alla  maturazione  del
          credito  e'  il  31  dicembre  2025.   In   base   a   tali
          comunicazioni  e'   determinato   l'importo   del   credito
          d'imposta  utilizzabile,  nel  limite  massimo  di   quello
          prenotato.    L'impresa    comunica    il     completamento
          dell'investimento  e   tale   comunicazione   deve   essere
          corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui
          al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle
          entrate,  con  modalita'  telematiche  definite   d'intesa,
          l'elenco delle imprese  beneficiarie  di  cui  al  presente
          comma  con  l'ammontare  del  relativo  credito   d'imposta
          utilizzabile in compensazione, ai  sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
                11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di
          apposite  certificazioni  rilasciate   da   un   valutatore
          indipendente, secondo criteri e modalita'  individuate  con
          il decreto del Ministro delle imprese e del made  in  Italy
          di cui al comma 17,  che  rispetto  all'ammissibilita'  del
          progetto  di  investimento   e   al   completamento   degli
          investimenti attestano: 
                  a) ex ante, la  riduzione  dei  consumi  energetici
          conseguibili tramite gli investimenti nei beni  di  cui  al
          comma 4; 
                  b)  ex  post,   l'effettiva   realizzazione   degli
          investimenti  conformemente   a   quanto   previsto   dalla
          certificazione ex ante. 
                11-bis. Con il  decreto  di  cui  al  comma  17  sono
          individuati i requisiti, anche in termini di  indipendenza,
          imparzialita',   onorabilita'   e   professionalita',   dei
          soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.  Tra
          i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni  sono
          compresi, in ogni caso: 
                  a)  gli  esperti  in  gestione  dell'energia  (EGE)
          certificati da organismo accreditato secondo la  norma  UNI
          CEI 11339; 
                  b)  le  societa'  di  servizi   energetici   (ESCo)
          certificate da organismo accreditato secondo la  norma  UNI
          CEI 11352. 
                11-ter. Il Ministero delle  imprese  e  del  made  in
          Italy esercita, anche avvalendosi  del  GSE,  la  vigilanza
          sulle attivita' svolte dai soggetti abilitati  al  rilascio
          delle  certificazioni  di  cui   al   comma   11,   alinea,
          verificando la  correttezza  formale  delle  certificazioni
          rilasciate e procedendo, sulla  base  di  idonei  piani  di
          controllo, alla verifica nel merito della  rispondenza  del
          loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto
          e ai relativi provvedimenti attuativi. 
                12.  Per  le  piccole  e  medie  imprese,  le   spese
          sostenute per adempiere all'obbligo  di  certificazione  di
          cui al comma 11 sono riconosciute in  aumento  del  credito
          d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo
          restando il limite massimo di cui al comma 7. 
                13.   Il   credito    d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  decorsi
          cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE
          all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco  di  cui  all'ultimo
          periodo del comma 10 entro la data del  31  dicembre  2025,
          presentando il modello F24  unicamente  tramite  i  servizi
          telematici offerti dall'Agenzia delle entrate,  a  pena  di
          rifiuto  dell'operazione  di  versamento.  L'ammontare  non
          ancora utilizzato alla predetta data e' riportato in avanti
          ed e' utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
          L'ammontare   del   credito   d'imposta    utilizzato    in
          compensazione non deve eccedere l'importo  utilizzabile  ai
          sensi del comma  10,  pena  lo  scarto  dell'operazione  di
          versamento.  Allo  scopo  di  consentire   la   regolazione
          contabile  delle  compensazioni  effettuate  attraverso  il
          modello F24 telematico, le risorse  stanziate  a  copertura
          del  credito  d'imposta  concesso  sono  trasferite   sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  entrate  -
          Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello  Stato.
          Il credito d'imposta non puo' formare oggetto di cessione o
          trasferimento neanche all'interno del consolidato  fiscale.
          Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma  53,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di  cui  all'articolo
          34  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  di  cui
          all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione
          del reddito  nonche'  della  base  imponibile  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive e non rileva  ai  fini
          del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                14.  Se  i  beni  agevolati  sono  ceduti  a   terzi,
          destinati a finalita' estranee  all'esercizio  dell'impresa
          ovvero destinati a strutture produttive diverse  da  quelle
          che  hanno   dato   diritto   all'agevolazione   anche   se
          appartenenti allo  stesso  soggetto,  nonche'  in  caso  di
          mancato  esercizio  dell'opzione  per  il  riscatto   nelle
          ipotesi di beni acquisiti in locazione  finanziaria,  entro
          il 31 dicembre del  quinto  anno  successivo  a  quello  di
          completamento degli investimenti, il credito  d'imposta  e'
          corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base
          di calcolo il relativo costo. Il maggior credito  d'imposta
          eventualmente   gia'   utilizzato   in   compensazione   e'
          direttamente riversato dal beneficiario  entro  il  termine
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si verificano  le  suddette
          ipotesi, senza applicazione di  sanzioni  e  interessi.  Si
          applicano,   in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
          dell'articolo 1, commi 35 e 36,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi. 
                15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti  che
          si  avvalgono  del  credito   d'imposta   sono   tenuti   a
          conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione
          idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la  corretta
          determinazione  dei  costi  agevolabili.  A  tal  fine,  le
          fatture, i documenti di trasporto  e  gli  altri  documenti
          relativi  all'acquisizione  dei   beni   agevolati   devono
          contenere l'espresso riferimento alle disposizioni  di  cui
          al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle  spese
          ammissibili  e  la   corrispondenza   delle   stesse   alla
          documentazione contabile  predisposta  dall'impresa  devono
          risultare  da  apposita   certificazione   rilasciata   dal
          soggetto incaricato della revisione legale dei  conti.  Per
          le imprese non obbligate per legge  alla  revisione  legale
          dei conti, la certificazione e' rilasciata da  un  revisore
          legale dei conti o da una societa' di revisione legale  dei
          conti,  iscritti  nella  sezione  A  del  registro  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.
          39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei
          conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano
          i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo
          10 del citato decreto legislativo n.  39  del  2010  e,  in
          attesa della loro  adozione,  quelli  previsti  dal  codice
          etico dell'International Federation of Accountants  (IFAC).
          Per le sole imprese non obbligate per legge alla  revisione
          legale  dei  conti,  le  spese  sostenute   per   adempiere
          all'obbligo   di   certificazione   della    documentazione
          contabile previsto dal presente comma sono riconosciute  in
          aumento del credito d'imposta per un importo non  superiore
          a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il  limite  massimo
          di cui al comma 7. 
                16. Sulla base della documentazione tecnica  prevista
          dal presente articolo  nonche'  della  eventuale  ulteriore
          documentazione fornita dalle imprese,  ivi  inclusa  quella
          necessaria  alla  verifica  della  prevista  riduzione  dei
          consumi  energetici,  il  GSE,  effettua,   entro   termini
          concordati  con  l'Agenzia  delle  entrate,   i   controlli
          finalizzati alla  verifica  dei  requisiti  tecnici  e  dei
          presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione
          del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli di
          cui al primo periodo nonche' delle verifiche documentali  e
          in  situ  di  cui  all'articolo  22  del  regolamento  (UE)
          2021/241 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  12
          febbraio 2021, svolte dai competenti  organi  di  controllo
          nazionali ed  europei  sia  rilevata  la  fruizione,  anche
          parziale, del credito d'imposta  in  assenza  dei  relativi
          presupposti, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia  delle
          Entrate indicando i presupposti, i  mezzi  di  prova  e  le
          ragioni giuridiche su cui  si  fonda  il  recupero,  per  i
          conseguenti  atti  di  recupero   del   relativo   importo,
          maggiorato di interessi e sanzioni. Nei  giudizi  tributari
          avverso gli  atti  di  recupero  il  GSE  e'  litisconsorte
          necessario  ai   sensi   dell'articolo   14   del   decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 
                17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made
          in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  sentito  il  Ministro   dell'Ambiente   e   della
          sicurezza energetica, da adottare  entro  30  giorni  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di  cui
          al presente articolo, con particolare riguardo: 
                  a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini
          di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e
          dell'eventuale ulteriore documentazione atta  a  dimostrare
          la spettanza del  beneficio,  ivi  compresa  l'attestazione
          dell'avvenuta  interconnessione   dei   beni   al   sistema
          aziendale di gestione  della  produzione  o  alla  rete  di
          fornitura, della congruita' e della pertinenza delle  spese
          sostenute; 
                  b) ai criteri per la determinazione  del  risparmio
          energetico conseguito, anche  in  relazione  allo  scenario
          controfattuale di cui al comma 9,  e  dell'esistenza  degli
          ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti; 
                  b-bis) al costo massimo ammissibile,  calcolato  in
          euro/kW, degli impianti di produzione di energia  da  fonti
          rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di  cui
          al comma 5 
                  c)  alle  procedure  di   fruizione   del   credito
          d'imposta, nonche' di controllo, esclusione e recupero  del
          beneficio atte a  garantire  il  rispetto  della  normativa
          nazionale ed europea; 
                  d) alle  modalita'  finalizzate  ad  assicurare  il
          rispetto del limite di spesa di cui al comma 21; 
                  e)  all'individuazione  dei  requisiti,  anche   in
          termini  di  indipendenza,  imparzialita',  onorabilita'  e
          professionalita' dei soggetti autorizzati al rilascio delle
          certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11  e  di
          quelle  di  cui  al  comma  15,  nonche'   alle   coperture
          assicurative di cui gli stessi devono  dotarsi  per  tenere
          indenni  le  imprese  in  caso  di  errate  valutazioni  di
          carattere tecnico; 
                  f)  all'individuazione  delle  eccezioni  e   delle
          specifiche connesse agli investimenti  non  agevolabili  di
          cui al comma 6; 
                  g) alle modalita' con le  quali  e'  effettuato  il
          monitoraggio  in  ordine  al  concorso  della   misura   al
          raggiungimento degli obiettivi in  materia  di  cambiamenti
          climatici, in conformita' all'allegato VI  del  regolamento
          (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          12 febbraio 2021. 
                18. Il credito d'imposta di cui al presente  articolo
          non  e'  cumulabile,  in  relazione   ai   medesimi   costi
          ammissibili, con il credito d'imposta per  investimenti  in
          beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051  e
          seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' con
          il credito d'imposta per investimenti nella  ZES  unica  di
          cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n.
          124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre
          2023, n. 162. Il credito d'imposta e' cumulabile con  altre
          agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi  costi,  a
          condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non
          concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base
          imponibile   dell'imposta   regionale    sulle    attivita'
          produttive di cui  al  periodo  precedente,  non  porti  al
          superamento  del  costo  sostenuto.  Con  riferimento  alla
          cumulabilita' del credito di imposta  di  cui  al  presente
          articolo resta fermo quanto previsto  dall'articolo  9  del
          regolamento (UE) 2021/241  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 12 febbraio 2021. 
                19. Il Ministero delle imprese e del  made  in  Italy
          provvede allo sviluppo, implementazione e gestione  di  una
          piattaforma   informatica    finalizzata    a    consentire
          l'attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  sull'andamento
          della misura agevolativa, anche ai fini  del  rispetto  dei
          limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma  e'
          altresi' funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio
          e la gestione dei dati  trasmessi  dal  GSE,  nonche'  alla
          gestione e al monitoraggio di altre misure incentivanti, in
          modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti  di
          finanziamento europee, con particolare riguardo ai  settori
          maggiormente strategici per la competitivita' e l'autonomia
          tecnologica nazionale  e  dell'Unione  europea,  nonche'  a
          consentire  l'elaborazione   di   un   rapporto   analitico
          sull'efficacia  degli  investimenti  PNRR  assegnati   alla
          titolarita' del Ministero  delle  imprese  e  del  made  in
          Italy. 
                20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con  il
          Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione
          delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post
          di cui al comma 11, lettera b),  e  di  quelle,  ulteriori,
          eventualmente previste dal  decreto  di  cui  al  comma  17
          relative  alla  rendicontazione  dell'investimento   e   al
          credito  di  imposta  spettante,  all'effettuazione   delle
          verifiche  della  documentazione  allegata  dagli  istanti,
          nonche' ai controlli di cui  al  comma  16  sulla  base  di
          apposita  convenzione  stipulata  con  il  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy e con l'Agenzia delle  Entrate,
          con oneri a valere sulle risorse di cui  al  comma  21  nei
          limiti massimi di 45 milioni. 
                21. Agli oneri derivanti dai commi  da  1  a  15  del
          presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 3.118,5 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e
          415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2026  al
          2030, che aumentano in termini  di  indebitamento  netto  a
          3.118,5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  e  agli  oneri
          derivanti dai commi 16, 19 e 20,  pari  complessivamente  a
          euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla
          nuova Misura PNRR M7 - Investimento  15  "Transizione  5.0"
          finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.".»