Art. 2 Obiettivi delle regioni e province autonome 1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell'obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030. Parte di provvedimento in formato grafico 2. Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto: a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma; b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma; c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4. 3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di piu' regioni o province autonome o la cui produzione sia attribuibile agli apporti di piu' regioni ovvero province autonome, la ripartizione delle relative potenze e' definita da accordi stipulati tra i medesimi enti territoriali coinvolti. In carenza di accordi, la potenza e' attribuita applicando i criteri di cui al punto 10.5 delle linee guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni. 4. Nei casi di impianti di fonti rinnovabili off-shore la cui connessione alla rete elettrica e' realizzata in regioni diverse rispetto a quella o quelle la cui costa risulta piu' prossima alle opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c) del comma 1 avviene per il 20% a carico della regione nella quale sono realizzate le opere di connessione alla rete elettrica e per il restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca distanza, tra le altre regioni la cui costa sia direttamente prospiciente l'impianto. 5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo, per gli impianti geotermoelettrici e idroelettrici e' riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva pari alla potenza di ogni fonte rinnovabile per il relativo parametro di equiparazione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica i parametri di equiparazione sulla base della producibilita' media rilevata delle fonti geotermoelettrica e idroelettrica rispetto alla producibilita' media della fonte fotovoltaica. Tali parametri sono periodicamente aggiornati sulla base dell'andamento dei dati rilevati.