Art. 2 
 
             Obiettivi delle regioni e province autonome 
 
  1. La seguente Tabella A traccia per ciascuna regione  e  provincia
autonoma la traiettoria di conseguimento  dell'obiettivo  di  potenza
complessiva da traguardare al 2030. 
  
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. Per il calcolo del raggiungimento degli  obiettivi,  specificati
nella Tabella A si tiene conto: 
    a) della potenza nominale degli impianti a fonti  rinnovabili  di
nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31
dicembre dell'anno di riferimento  realizzati  sul  territorio  della
regione o provincia autonoma; 
    b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da  interventi  di
rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento  o  riattivazione
entrati in  esercizio  dal  1°  gennaio  2021  fino  al  31  dicembre
dell'anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione  o
provincia autonoma; 
    c) del cento per cento della potenza nominale  degli  impianti  a
fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio
dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell'anno di  riferimento  le
cui opere di connessione alla  rete  elettrica  sono  realizzate  sul
territorio della regione o provincia  autonoma,  fatto  salvo  quanto
indicato al comma 4. 
  3. Nei casi di impianti ubicati sul territorio di  piu'  regioni  o
province autonome o la cui produzione sia attribuibile  agli  apporti
di piu' regioni  ovvero  province  autonome,  la  ripartizione  delle
relative potenze e' definita da accordi stipulati tra i medesimi enti
territoriali  coinvolti.  In  carenza  di  accordi,  la  potenza   e'
attribuita applicando i criteri di cui  al  punto  10.5  delle  linee
guida emanate con decreto ministeriale 10 settembre 2010 e successive
modifiche e integrazioni. 
  4. Nei casi di impianti  di  fonti  rinnovabili  off-shore  la  cui
connessione alla rete elettrica  e'  realizzata  in  regioni  diverse
rispetto a quella o quelle la cui costa risulta  piu'  prossima  alle
opere off-shore previste, la ripartizione di cui alla lettera c)  del
comma 1 avviene per il 20% a carico della regione  nella  quale  sono
realizzate le opere di connessione  alla  rete  elettrica  e  per  il
restante 80%, in via proporzionale rispetto alla reciproca  distanza,
tra le altre regioni  la  cui  costa  sia  direttamente  prospiciente
l'impianto. 
  5. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di  cui  al  presente
articolo, per  gli  impianti  geotermoelettrici  e  idroelettrici  e'
riconosciuta una potenza nominale aggiuntiva  pari  alla  potenza  di
ogni fonte rinnovabile per il relativo  parametro  di  equiparazione.
Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il GSE pubblica i  parametri  di  equiparazione  sulla  base
della producibilita' media rilevata delle fonti  geotermoelettrica  e
idroelettrica  rispetto  alla  producibilita'   media   della   fonte
fotovoltaica. Tali parametri  sono  periodicamente  aggiornati  sulla
base dell'andamento dei dati rilevati.