Art. 3 
 
             Modalita' di conseguimento degli obiettivi 
 
  1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma  1
del presente decreto, le regioni individuano ai sensi  dell'art.  20,
comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con  propria
legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, le aree di cui  all'art.  1,  comma  2,  secondo  i
principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto. 
  2. Ai sensi dell'art. 20,  comma  4,  ultimo  periodo  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome  provvedono
agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale  e
delle relative norme di attuazione. 
  3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le  regioni
e le province autonome possono concludere fra  loro  accordi  per  il
trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti
rinnovabili.  Con  decreto  del  Ministero  dell'ambiente   e   della
sicurezza energetica e' definito lo schema tipo  di  accordo  per  il
trasferimento statistico. 
  4.  Il  trasferimento  statistico  di  cui  al  comma  3  non  deve
pregiudicare  il  conseguimento  dell'obiettivo   della   regione   o
provincia autonoma che effettua il trasferimento. 
  5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia
autonoma e la disponibilita'  effettiva  di  potenza  da  trasferire,
ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali  di
cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.