Art. 3 Modalita' di conseguimento degli obiettivi 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 1, comma 1 del presente decreto, le regioni individuano ai sensi dell'art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all'art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. 3. Ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi, le regioni e le province autonome possono concludere fra loro accordi per il trasferimento statistico di determinate quantita' di potenza da fonti rinnovabili. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e' definito lo schema tipo di accordo per il trasferimento statistico. 4. Il trasferimento statistico di cui al comma 3 non deve pregiudicare il conseguimento dell'obiettivo della regione o provincia autonoma che effettua il trasferimento. 5. Il raggiungimento dell'obiettivo di ciascuna regione o provincia autonoma e la disponibilita' effettiva di potenza da trasferire, ovvero da compensare, sono misurati applicando le regole generali di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 199 del 2021.