Art. 4 Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi 1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome. In particolare: a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma 1 verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei provvedimenti di cui all'art. 3, comma 2, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto; b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell'anno precedente. 2. L'esito delle verifiche di cui al comma 1, lettera a) e' comunicato tempestivamente alle regioni e province autonome, nonche' al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, al Ministero della cultura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Osservatorio di cui all'art. 5. Secondo le medesime modalita' di cui al primo periodo, l'esito delle verifiche di cui al comma 1 lettera b) e' comunicato entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma 1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3 comma 2 o di scostamento negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica l'art. 6. 4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a) le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica copia dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b) le regioni e province autonome trasmettono al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 3, comma 3; b) i valori delle quote di potenza ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 3 e della potenza effettivamente trasferita ai sensi dell'art. 3, comma 3. Tali valori dovranno essere riferiti all'anno precedente, in attuazione delle intese e degli accordi di cui alla lettera a). 6. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasferiti sulla piattaforma di cui all'art. 48, comma 5, del decreto legislativo n. 199 del 2021 che dovra' essere operativa entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.