Art. 4 
 
      Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi 
 
  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
provvede, con il supporto del Gestore dei servizi  energetici  -  GSE
S.p.a. e Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.a., al monitoraggio
e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni  e  province
autonome. In particolare: 
    a) decorsi novanta giorni dal termine di cui all'art. 3, comma  1
verifica l'adozione delle leggi ivi previste e dei  provvedimenti  di
cui all'art.  3,  comma  2,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
stabiliti dal presente decreto; 
    b) entro il 31 luglio di ciascun anno a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, provvede alla verifica  della
potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita  per
ciascuna regione e provincia nell'anno precedente. 
  2. L'esito delle verifiche  di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  e'
comunicato tempestivamente alle regioni e province autonome,  nonche'
al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, al Ministero della cultura, alla  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri e  dell'Osservatorio  di  cui  all'art.  5.  Secondo  le
medesime modalita' di cui al primo periodo, l'esito  delle  verifiche
di cui al comma 1 lettera b) e' comunicato entro il 30  settembre  di
ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
  3. Nei casi di mancata adozione delle leggi di cui all'art. 3 comma
1 o dei provvedimenti di cui all'art. 3  comma  2  o  di  scostamento
negativo dagli obiettivi previsti per l'anno 2026, si applica  l'art.
6. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1,  lettera  a)  le  regioni  e
province autonome trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza  energetica  copia  dei  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 3. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1,  lettera  b)  le  regioni  e
province autonome trasmettono  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica: 
    a) copia degli accordi e delle intese conclusi ai sensi dell'art.
2, comma 3 e dell'art. 3, comma 3; 
    b) i valori delle quote di potenza ripartite ai  sensi  dell'art.
2, comma  3  e  della  potenza  effettivamente  trasferita  ai  sensi
dell'art. 3, comma 3. Tali valori dovranno essere  riferiti  all'anno
precedente, in attuazione delle intese e degli accordi  di  cui  alla
lettera a). 
  6. Gli esiti delle attivita' di monitoraggio sono trasferiti  sulla
piattaforma di cui all'art. 48, comma 5, del decreto  legislativo  n.
199 del 2021 che dovra' essere  operativa  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.