Art. 6 
 
Modalita' di  gestione  dei  casi  di  mancato  raggiungimento  degli
                              obiettivi 
 
  1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione  delle  leggi
regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3,  commi  1  e  2,  il
Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  propone  al
Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti  normativi
di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e  aventi
le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1,  della  legge  24
dicembre 2012, n. 234. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto  delle  analisi  e
verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'art. 5, comma  2,  in
caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata  all'art.  2
al presente decreto, da parte della regioni o province  autonome,  il
Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la regione
o provincia autonoma interessata a  presentare  entro  trenta  giorni
osservazioni in  merito,  al  fine  di  valutare  in  che  misura  lo
scostamento sia attribuibile all'operato della  regione  o  provincia
autonoma stessa. 
  3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni  di  cui
al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della  sicurezza  energetica,
in caso di accertata inerzia  della  regione  o  provincia  autonoma,
informa  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  affinche'  si
provveda, ai sensi dell'art. 41, comma 2,  della  legge  24  dicembre
2012, n. 234, ad  assegnare  all'ente  interessato  un  termine,  non
inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti  necessari  al
conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi
di cui all'art. 3, comma 3, qualora ne ricorrano  le  condizioni  per
l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al
periodo precedente,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi di cui agli art. 117, quinto comma, e 120, secondo
comma, della Costituzione.