Art. 6 Modalita' di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi 1. Decorso infruttuosamente il termine per l'adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall'art. 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, tenuto conto delle analisi e verifiche condotte dall'Osservatorio di cui all'art. 5, comma 2, in caso di scostamento negativo dalla traiettoria tracciata all'art. 2 al presente decreto, da parte della regioni o province autonome, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica invita la regione o provincia autonoma interessata a presentare entro trenta giorni osservazioni in merito, al fine di valutare in che misura lo scostamento sia attribuibile all'operato della regione o provincia autonoma stessa. 3. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di osservazioni di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in caso di accertata inerzia della regione o provincia autonoma, informa il Presidente del Consiglio dei ministri affinche' si provveda, ai sensi dell'art. 41, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad assegnare all'ente interessato un termine, non inferiore a sei mesi, per l'adozione dei provvedimenti necessari al conseguimento degli obiettivi, anche mediante il ricorso agli accordi di cui all'art. 3, comma 3, qualora ne ricorrano le condizioni per l'adozione. In caso di mancato adeguamento entro il termine di cui al periodo precedente, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica adotta le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli art. 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione.