Art. 2 Modifiche alla disciplina transitoria in tema di rappresentativita' a livello nazionale 1. ((Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente: «2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024; b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'articolo 2257-ter del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dalla presente legge: «Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). - 1. Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, che alla data del 27 maggio 2022 avevano gia' conseguito l'assenso del Ministro competente, si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo IX, capo III entro novanta giorni. Decorso tale termine, il Ministro competente effettua sulle predette associazioni gli accertamenti previsti dall'articolo 1477. 2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte: a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024; b) di 1 punto percentuale, per il triennio negoziale 2025-2027.».