Art. 2 
 
                Modifiche alla disciplina transitoria 
          in tema di rappresentativita' a livello nazionale 
 
  1. ((Il comma 2 dell'articolo 2257-ter del codice  dell'ordinamento
militare, di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e'
sostituito dal seguente: 
    «2. Le quote percentuali di iscritti previste dall'articolo 1478,
commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento  della  rappresentativita'  a
livello nazionale, sono ridotte: 
      a) di 2 punti percentuali, per il triennio negoziale 2022-2024; 
      b)  di  1  punto  percentuale,  per   il   triennio   negoziale
2025-2027.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2257-ter del citato
          decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 2257-ter (Disposizioni transitorie  in  materia
          di associazioni professionali  a  carattere  sindacale  tra
          militari). - 1. Le associazioni professionali  a  carattere
          sindacale tra militari, che alla data del  27  maggio  2022
          avevano gia' conseguito l'assenso del Ministro  competente,
          si adeguano alle disposizioni del libro quarto, titolo  IX,
          capo III entro novanta giorni.  Decorso  tale  termine,  il
          Ministro competente effettua  sulle  predette  associazioni
          gli accertamenti previsti dall'articolo 1477. 
                2.  Le  quote  percentuali   di   iscritti   previste
          dall'articolo 1478, commi 1 e 2, ai fini del riconoscimento
          della rappresentativita' a livello nazionale, sono ridotte: 
                  a)  di  2  punti  percentuali,  per   il   triennio
          negoziale 2022-2024; 
                  b)  di  1  punto  percentuale,  per   il   triennio
          negoziale 2025-2027.».