((Art. 1 ter 
 
Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 
 
  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  3,  dopo  la
lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
  «i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole
causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 
  i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole,
ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi  negli  interventi
di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in agricoltura  per
l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 102»; 
  b) dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente: «3-quinquies. Ai
fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del Fondo
mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della  legge
30 dicembre 2021, n.  234,  trasmette  alle  regioni  Emilia-Romagna,
Toscana  e  Marche,  le  denunce  di   danno   ricevute,   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 4, alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche le risorse a sostegno degli interventi  di  cui  alle  lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.))