Art. 2
Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con
riferimento ai premi e contributi dovuti ((per il proprio personale
dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti)) nelle zone
agricole di cui all'alle gato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.
100, trovano applicazione nella misura determinata dall'arti colo 01,
comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti ((dall'attuazione del comma 1, valutati in
67,45)) milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025((,)) si
provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera
a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, ((n. 85;))
b) ((per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui al
l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307.))
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in
merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei
provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con
le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi
trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre
2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena
conoscibilita'.»
4. ((All'attuazione del comma 3)), l'INPS provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.