Art. 2 
 
   Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura 
 
  1. Per i periodi  di  contribuzione  dal  1°  gennaio  2024  al  31
dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  con
riferimento ai premi e contributi dovuti ((per il  proprio  personale
dipendente dai  datori  di  lavoro  agricolo  operanti))  nelle  zone
agricole di cui all'alle gato 1 al decreto-legge 1° giugno  2023,  n.
61, convertito, con modificazioni, dalla legge  31  luglio  2023,  n.
100, trovano applicazione nella misura determinata dall'arti colo 01,
comma 2, lettera  b),  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 
  2. Agli oneri derivanti ((dall'attuazione del comma 1, valutati  in
67,45)) milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e  2025((,))  si
provvede: 
    a)   per   l'anno   2024,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera
a)  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, ((n. 85;)) 
    b) ((per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui   al
l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.
307.)) 
  3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. Fermo restando quanto stabilito  ai  commi  6  e  7  in
merito  alla  notifica  degli  elenchi  nominativi  annuali   e   dei
provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla  pubblicazione,  con
le modalita' telematiche  previste  dall'articolo  12-bis  del  regio
decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  degli  elenchi   nominativi
trimestrali  di  variazione  di  cui  all'articolo  9-quinquies   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
      7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre
2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis  del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con
comunicazione individuale a  mezzo  raccomandata,  posta  elettronica
certificata  o  altra  modalita'  idonea   a   garantire   la   piena
conoscibilita'.» 
  4. ((All'attuazione del comma 3)), l'INPS provvede con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,
((senza nuovi o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.