((Art. 2 bis
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi
di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a
tempo inde terminato anche in caso di riduzione del l'attivita'
lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente
previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono
conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di
novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi ai
fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8
agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e' con
cesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) territorialmente competente ed e' erogato diretta mente
dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti,
anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di
spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di
spesa.
2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1°
luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non
trovano applicazione relativamente agli interventi de terminati da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo
decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente
comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 11
milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monito raggio
degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del
rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande
eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere con cesso, per
l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese
operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17
aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le
risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono
essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilita' in
deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
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