((Art. 2 bis 
 
           Interventi in materia di ammortizzatori sociali 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  il  31  dicembre  2024,  il  trattamento  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto  nei  casi
di intemperie stagionali, e'  riconosciuto  agli  operai  agricoli  a
tempo inde terminato anche  in  caso  di  riduzione  del  l'attivita'
lavorativa pari alla meta' dell'orario  giornaliero  contrattualmente
previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono
conteggiati ai  fini  del  raggiungimento  della  durata  massima  di
novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi  ai
fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici  di  cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2024. In deroga  all'articolo  14  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e'  con
cesso dalla sede dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS)  territorialmente  competente  ed  e'  erogato  diretta  mente
dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri  conseguenti,
anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di
spesa, non accogliendo le domande eccedenti  il  predetto  limite  di
spesa. 
  2. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate  nel  periodo  dal  1°
luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le  disposizioni  dell'articolo  12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  non
trovano applicazione relativamente agli interventi  de  terminati  da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese  di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere  m),  n)  e  o),  del  medesimo
decreto legislativo n. 148 del  2015.  A  carico  delle  imprese  che
presentano domanda di integrazione salariale ai  sensi  del  presente
comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo  5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di  cui
al presente comma sono riconosciuti  nel  li  mite  di  spesa  di  11
milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS  provvede  al  monito  raggio
degli oneri conseguenti,  anche  in  via  prospettica,  ai  fini  del
rispetto del relativo limite di spesa,  non  accogliendo  le  domande
eccedenti il predetto limite di spesa. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modifica zioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo'  essere  con  cesso,  per
l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro,  anche  alle  imprese
operanti nelle aree di crisi industriale complessa  riconosciute,  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
i decreti del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy  del  17
aprile 2023 e dell'11 settembre 2023,  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Le
risorse relative al limite di spesa di cui al primo  periodo  possono
essere destinate anche a finanziare il trattamento  di  mobilita'  in
deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
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