((Art. 2 ter
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite le
seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione e con trasto
del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e
irregolare»;
b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono inserite
le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi
dal l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».
2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale da
inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore
di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle
cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a
tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unita' di
personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia
professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie
utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio del personale
ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023
ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati per
l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta
per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso
di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione
di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo
ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando.
Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti
ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei
non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti
regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme
restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici
titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.))