((Art. 2 ter 
 
     Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio»  sono  inserite  le
seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione  e  con  trasto
del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e
irregolare»; 
  b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono  inserite
le  seguenti:  «,  compreso  il  personale  ispettivo   del   Comando
carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai  sensi
dal l'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,». 
  2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste  procedure  di
mobilita'  di  cui  all'articolo  30,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale  da
inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore
di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito  delle
cessazioni dal servi zio del personale ispettivo a decorrere  dal  1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai  sensi  dell'articolo  31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56,  individuate  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro  gli  infortuni
sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a
tempo  indeterminato,  senza  previo   esperimento   delle   previste
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sino  a  111  unita'  di
personale  da   inquadrare   nell'area   dei   funzionari,   famiglia
professionale ispettore  di  vigilanza,  nei  limiti  delle  economie
utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servi zio  del  personale
ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre  2023
ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.
56,  individuate  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati  per
l'anno 2024 a bandire una procedura  concorsuale  pubblica  congiunta
per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta  mediante  l'uso
di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi  della  Commissione
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Ogni candidato puo'  presentare  domanda  per  un  solo
ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe  a  bando.
Qualora una graduatoria  regionale  risulti  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso, le amministrazioni possono  coprire  i  posti
ancora vacanti mediante scorrimento delle  graduatorie  degli  idonei
non vincitori per la medesima posizione di  lavoro  in  altri  ambiti
regionali,  previ  interpello  e  assenso  degli  interessati.  Ferme
restando, a parita' di requisiti, le  riserve  previste  dalla  legge
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici
titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.))