((Art. 2 quater 
 
Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per  la  lotta
                   al caporalato nell'agricoltura 
 
  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, dopo il comma 5 e' inserito il  seguente:  «5-bis.  Al  fine  di
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto  al  fenomeno
del  caporalato,  di  cui  al  comma  1,  di  favorire   l'evoluzione
qualitativa del lavoro agricolo e di  incrementare  le  capacita'  di
analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni  di  sfruttamento  dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta  al  caporalato
nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali  e  le
regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste,  il  Ministero  dell'interno,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT).
Ai  fini  della   formazione   e   dell'aggiornamento   del   Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  mette
a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle  aziende
agricole e i dati del sistema informativo  unitario  delle  politiche
del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del  lavoro  agricolo;
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste mette  a  disposizione  l'anagrafe  delle  aziende  agricole,
istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e i  dati  sulla  loro  situazione  economica
nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno  mette
a disposizione i dati relativi ai permessi  di  soggiorno  rilasciati
per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi,
contributivi, assicurativi  e  quelli  relativi  ai  risultati  delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione  i
dati relativi agli infortuni  e  alle  malattie  professionali  nelle
aziende agricole; l'INL mette  a  disposizione  i  dati  relativi  ai
risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a  disposizione
i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati  ai  lavoratori
del settore agricolo» 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  competenti  provvedono   all'attuazione   delle   di
sposizioni di  cui  al  comma  1  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))