((Art. 2 quater
Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo per la lotta
al caporalato nell'agricoltura
1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno
del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione
qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di
analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato
nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le
regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette
a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende
agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole,
istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica
nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette
a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati
per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi,
contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i
dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle
aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai
risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione
i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori
del settore agricolo»
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle di
sposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.))