((Art. 2 quinquies 
 
Disposizioni urgenti in  materia  di  Banca  dati  degli  appalti  in
                             agricoltura 
 
  1. Al fine di  rafforzare  i  controlli  in  materia  di  lavoro  e
legislazione  sociale  nel  settore  agricolo  e'  istituita,  presso
l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui  contenuti,
sia in forma analitica che aggregata, accede il  personale  ispettivo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL. 
  2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono  le  imprese,  in
forma singola o  associata,  di  cui  all'articolo  6,  primo  comma,
lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979,  n.  92,  che  intendono
parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente  sia  un'impresa
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS,  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali  e  dei  datori  di
lavoro del settore agricolo firmatarie dei  contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
sono individuati i requisiti di qualificazione  dell'appaltatore,  in
relazione alla  struttura  imprenditoriale,  all'organizza  zione  di
mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio  della  prestazione
oggetto di appalto, la documentazione  per  la  veri  fica  del  loro
possesso, le informazioni relative alle imprese di  cui  al  comma  2
gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri  enti
pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiorna  mento  e
la  consultazione  della  documentazione,  anche  avvalendosi   delle
competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato  organizzativo  del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  fo
reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa  a
garanzia dei con  tributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto
nonche'  delle  retribuzioni  spettanti  ai   lavoratori   dipendenti
dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della  verifica
del possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente  periodo,  l'INPS
rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'. 
  4. Alla  stipula  del  contratto  di  appalto  le  imprese  di  cui
all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92  del
1979 rilasciano al committente la polizza  fideiussoria  assicurativa
di cui al comma 3. 
  5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione
di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a  carico
del committente e del l'appaltatore, della sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro  15.000,  senza  applicazione  della  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un  periodo
di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito,  l'iscrizione  o
la permanenza nella Rete del lavoro  agricolo  di  qualita',  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contratti previsti dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.))