((Art. 2 quinquies
Disposizioni urgenti in materia di Banca dati degli appalti in
agricoltura
1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e
legislazione sociale nel settore agricolo e' istituita, presso
l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti,
sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in
forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma,
lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono
parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale
del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in
relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizza zione di
mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione
oggetto di appalto, la documentazione per la veri fica del loro
possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2
gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti
pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiorna mento e
la consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle
competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle fo
reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a
garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto
nonche' delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti
dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica
del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS
rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'.
4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui
all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del
1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa
di cui al comma 3.
5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione
di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico
del committente e del l'appaltatore, della sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo
di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o
la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualita', di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.))