Art. 3 
 
Misure urgenti per  le  produzioni  di  kiwi  -  Actinidia  spp,  per
  contrastare  i   danni   derivanti   dalla   peronospora,   ((dalla
  flavescenza dorata e dalla Xylella fastidiosa)) e per garantire  il
  funzionamento  ((della   societa'   AGRI-CAT   s.r.l.))   e   delle
  Commissioni uniche nazionali 
 
  1. Le imprese agricole che, nel corso della  campagna  2023,  hanno
subito ((e segnalato)) danni alle produzioni di kiwi e alle piante di
actinidia a causa del fenomeno de nominato «moria del kiwi», dovuto a
una serie concomitante di eventi climatici avversi e di  attacchi  di
agenti patogeni((,)) e che  non  hanno  beneficiato  di  risarcimenti
derivanti da polizze assicurative o  da  fondi  mutualistici  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi  2
e 3, del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  in  deroga
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei  limiti
delle risorse allo  scopo  destinate  ai  sensi  del  comma  4  ((del
presente articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata
la presenza della «moria  del  kiwi»  sul  proprio  territorio,  come
definita dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare  la
proposta di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.)) 
  2. La ripartizione dell'importo  da  assegnare  alle  regioni  ((e'
effettuata)) sulla base dei  fabbisogni  risultanti  dall'istruttoria
delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale,  di  cui
al  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  presentate  dai
beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita'  di  cui
al comma 1. 
  3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, previa in tesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che,  in  coerenza
con le buone pratiche agricole, dimostrino di  aver  sostenuto  costi
finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi» 
  4. La dotazione del Fondo di solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di ((44 milioni di
euro)) per l'anno 2024, dei quali  ((4  milioni))  di  euro  per  gli
interventi di cui  al  comma  1  ((del  presente  articolo))  e  ((40
milioni)) di euro per l'attuazione delle misure di  cui  all'articolo
11,  commi  1  e  2,  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,  n.  136.
((Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 44 milioni  di  euro
per l'anno 2024, si provvede: 
  a) quanto a 2 milioni di euro,  mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capi tale iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste; 
  b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente  versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui  di
cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
che restano acquisite all'erario; 
  c) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge  30  dicembre
2023, n. 213.)) 
  5. Il Fondo per il sostegno alle  imprese  agricole  colpite  dalla
flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197,  e'  incrementato  di  ((ulteriori  2
milioni)) di euro per l'anno  2024.  All'onere  derivante  dal  primo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.  213,
((quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente  versa  mento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui  di
cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
che restano acquisite  all'erario,  quanto  al  restante  milione  di
euro.)) 
  ((5-bis. All'articolo 1 della legge 30 di cembre 2021, n. 234, dopo
il comma 855 e' inserito il seguente: 
  «855-bis. Il fondo  di  cui  al  comma  855  puo'  essere  altresi'
utilizzato dalle regioni  per  il  finanziamento  e  l'attuazione  di
azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione
nonche'  di  ricerca  e  sperimentazione  per  il  contrasto   e   la
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle  zone  interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ». 5-ter. La dotazione del
fondo per  misure  di  tutela  del  territorio  e  prevenzione  delle
infestazioni fitosanitarie  per  le  zone  interessate  dall'epidemia
dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo 1,  comma  855,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata in  3  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 443,
della legge 30 di cembre 2023, n. 213.)) 
  6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,  comma
515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementata  di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  al  fine  di
consentire l'operativita' del Fondo e la sua  gestione,  compreso  il
sostegno   alla   realizzazione   dei   sistemi   in   formatici    e
all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti
dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e  2025,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
l'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  225,  comma  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. La dotazione del Fondo per il  funzionamento  delle  Commissioni
uniche nazionali((,)) di cui all'articolo 1, comma 518,  della  legge
27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di  600.000  euro  annui  a
decorrere dal l'anno 2024. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previ sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  ((8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla
diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2024  per  l'attuazione  di
misure di investimento per i reimpianti e  le  riconversioni  tramite
cultivar di olivo resi stenti, nonche'  per  le  riconversioni  verso
altre colture.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attua zione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi
oneri, pari a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del l'autorizzazione  di  spesa  di
cui all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228. 
  8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno
subito  danni  alle  produzioni  a  causa  di   fenomeni   siccitosi,
verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024  e
che non  hanno  beneficiato  di  risarcimenti  derivanti  da  polizze
assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica  del  nesso  di
causalita' tra  l'evento  siccitoso  e  i  danni  riportati,  possono
accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi  previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di  cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa
procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3  del
presente articolo. 
  8-quater. La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
interventi indennizza tori, di cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e'  incrementata  di
ulteriori  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,   da   destinare
esclusivamente agli interventi di cui  al  comma  8-ter.  Agli  oneri
derivanti dal primo pe  riodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'arti colo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.))