((Art. 3 bis 
 
         Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli 
 
  1. I registri dematerializzati dei  prodotti  vitivinicoli  di  cui
all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sono
collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8  della  legge
12 dicembre  2016,  n.  238,  attraverso  la  digitalizzazione  degli
adempimenti.   Il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con proprio decreto definisce le  modalita'  attuative  del  presente
articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza  della  filiera
vitivinicola.))