((Art. 3 bis
Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli
1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui
all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono
collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge
12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli
adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con proprio decreto definisce le modalita' attuative del presente
articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera
vitivinicola.))