Art. 4 
 
 Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali 
 
  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte,  in
fine, le seguenti: 
      «o-bis)  "costo  medio  di  produzione":  il  costo  medio   di
produzione   dei   prodotti   agricoli   e   alimentari   determinato
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA)
sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e  comunicata  al
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste; 
      o-ter) "costo di produzione": il  costo  relativo  all'utilizzo
delle materie prime, dei fattori, sia  fissi  che  variabili,  e  dei
servizi necessari al  processo  produttivo  svolto  con  le  tecniche
prevalenti nell'area di riferimento.»; 
    b) all'articolo 3, comma 1, ((e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo)): «I prezzi dei beni forniti  tengono  conto  dei  costi  di
produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»; 
    c) all'articolo 3, comma 5,  dopo  le  parole:  «comprese  quelle
relative  ai  prezzi»  sono  inserite  le  seguenti:  «stabiliti  nel
rispetto dei costi di produzione sostenuti  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera o-ter)»; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
      6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano  il
funzionamento  e  l'organizzazione  dei  mercati   all'ingrosso   dei
prodotti  agroalimentari  e'  inserito  l'obbligo  di  osservare   la
normativa in materia di pratiche commerciali  sleali  ((nei  rapporti
tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare. 
      6-ter. I titolari e i gestori  dei  mercati  di  cui  al  comma
6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei
mercati, inoltrano  tempestiva  denuncia  ai  sensi  dell'articolo  9
((all'ICQRF)). 
      6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia  di
pratiche sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e
alimentare, commessa da  un  fornitore  titolare  di  uno  spazio  di
vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi  di
grave inadempimento del rapporto  negoziale  con  il  titolare  o  il
gestore del mercato.» 
  ((d-bis) all'articolo 8, comma  2,  lettera  b),  dopo  le  parole:
«tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti:  «,  in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili  relativi
alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»;)) 
    e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
      «12-bis. In deroga al comma 12,  al  contraente  al  quale  sia
stata  contestata   una   pratica   commerciale   sleale   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito,
entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni   dalla   notifica
dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della  sanzione
nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto
in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze  dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma
2, costituisce attivita' idonea  a  elidere  le  conseguenze  dannose
dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto  concluso
oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma  1,
lettera b), costituisce attivita' idonea  a  elidere  le  conseguenze
dannose  dell'illecito  la  modifica  delle  condizioni  contrattuali
eccessivamente gravose, mediante offerta formale al  fornitore  della
corresponsione di un prezzo  superiore  ai  costi  di  produzione  da
quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento  dell'intero  importo
convenuto nel contratto di cessione.». 
  2. Al fine di  potenziare  i  sistemi  informatici  a  disposizione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo  alimentare  (ISMEA)
per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza  finalizzate
alla  piena  attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   decreto
legislativo 8 novembre 2021,  n.  198,  sono  assegnati  al  suddetto
Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2025 e 2026.  Al  relativo  onere,  pari  ad  1,5
milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de
gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
((dello stanziamento)) del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del  programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del l'agricoltura, della sovranita'  alimentare
e delle foreste. 
  3. Al fine di finanziare le  spese  di  funzionamento  dei  sistemi
informatici a disposi zione dell'Istituto di servizi per  il  mercato
agricolo alimentare (ISMEA) di cui al  comma  2,  sono  assegnati  al
suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere ((dall'anno  2024)).
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro  annui  a
decorrere ((dall'anno 2024)),  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito  del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione «  Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2024, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  l'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste.