Art. 4
Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera o) sono aggiunte, in
fine, le seguenti:
«o-bis) "costo medio di produzione": il costo medio di
produzione dei prodotti agricoli e alimentari determinato
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
sulla base della metodologia dallo stesso elaborata e comunicata al
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste;
o-ter) "costo di produzione": il costo relativo all'utilizzo
delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei
servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche
prevalenti nell'area di riferimento.»;
b) all'articolo 3, comma 1, ((e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo)): «I prezzi dei beni forniti tengono conto dei costi di
produzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o-ter).»;
c) all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: «comprese quelle
relative ai prezzi» sono inserite le seguenti: «stabiliti nel
rispetto dei costi di produzione sostenuti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera o-ter)»;
d) all'articolo 3, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
6-bis. Nelle convenzioni e nei regolamenti che disciplinano il
funzionamento e l'organizzazione dei mercati all'ingrosso dei
prodotti agroalimentari e' inserito l'obbligo di osservare la
normativa in materia di pratiche commerciali sleali ((nei rapporti
tra imprese nella filiera)) agricola e alimentare.
6-ter. I titolari e i gestori dei mercati di cui al comma
6-bis, se vengono a conoscenza di violazioni commesse all'interno dei
mercati, inoltrano tempestiva denuncia ai sensi dell'articolo 9
((all'ICQRF)).
6-quater. L'accertata violazione della normativa in materia di
pratiche sleali nei ((rapporti tra imprese nella filiera)) agricola e
alimentare, commessa da un fornitore titolare di uno spazio di
vendita all'interno dei mercati all'ingrosso, costituisce ipotesi di
grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il
gestore del mercato.»
((d-bis) all'articolo 8, comma 2, lettera b), dopo le parole:
«tutte le informazioni necessarie» sono inserite le seguenti: «, in
particolare mediante l'acquisizione dei documenti contabili relativi
alle attivita' di vendita e ai relativi servizi,»;))
e) all'articolo 10, dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
«12-bis. In deroga al comma 12, al contraente al quale sia
stata contestata una pratica commerciale sleale ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' consentito,
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica
dell'ordinanza di ingiunzione, procedere al pagamento della sanzione
nella misura ridotta del 50 per cento, qualora dimostri di aver posto
in essere tutte le attivita' idonee a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito. In relazione all'illecito di cui all'articolo 3, comma
2, costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze dannose
dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto concluso
oralmente. In relazione all'illecito di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), costituisce attivita' idonea a elidere le conseguenze
dannose dell'illecito la modifica delle condizioni contrattuali
eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della
corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da
quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo
convenuto nel contratto di cessione.».
2. Al fine di potenziare i sistemi informatici a disposizione
dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
per lo svolgimento delle attivita' di propria competenza finalizzate
alla piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 198, sono assegnati al suddetto
Istituto 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2025 e 2026. Al relativo onere, pari ad 1,5
milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno de
gli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione
((dello stanziamento)) del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del programma
« Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire »
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del l'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste.
3. Al fine di finanziare le spese di funzionamento dei sistemi
informatici a disposi zione dell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA) di cui al comma 2, sono assegnati al
suddetto Istituto 100.000 euro annui a decorrere ((dall'anno 2024)).
All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro annui a
decorrere ((dall'anno 2024)), si provvede mediante corrispondente
riduzione ((dello stanziamento)) del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nel l'ambito del
programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del l'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste.