((Art. 4 bis 
 
  Misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare 
 
  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi  da
139 a 142 sono sostituiti dai seguenti: 
  «139. Allo scopo  di  consentire  un  accurato  monitoraggio  delle
produzioni   cerealicole   nazionali,   anche   in    funzione    del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  39  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  le  aziende  agricole,  le
cooperative, i  consorzi,  le  imprese  commerciali,  le  imprese  di
importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono  e
vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono  tenuti
a comunicare, attraverso un apposito  registro  telematico  istituito
nell'ambito dei servizi del Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, in forma cumulativa  e  aggregata,  il  volume  totale
delle operazioni trimestralmente  effettuate,  se  la  quantita'  del
singolo cereale e'  superiore  a:  a)  30  tonnellate  annue  per  il
frumento duro; b) 40 tonnellate annue  per  frumento  tenero;  c)  80
tonnellate annue per il mais; d) 40 tonnellate annue per  l'orzo;  e)
60 tonnellate annue per il sorgo; f) 30 tonnellate annue per l'avena;
g) 30 tonnellate annue per farro, segale, miglio, frumento segalato e
scagliola. Sono  escluse  dalla  registrazione  tutte  le  operazioni
relative alla trasformazione dei cereali  e  ai  cereali  trasformati
nonche' le aziende che esercitano, in via prevalente, l'attivita'  di
allevamento e le aziende che producono mangimi. 
  140. Le operazioni di cui al comma 139, di provenienza nazionale  e
dell'Unione europea, ovvero importate da Paesi terzi,  devono  essere
registrate nel supporto telematico di  cui  al  comma  139  entro  il
ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. 
  141. Le modalita' di applicazione dei  commi  da  139  a  142  sono
stabilite con uno o  piu'  decreti  del  Ministero  dell'agricoltura,
della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  adottare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
  142. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma  3-ter,
del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a  decorrere  dal
1° marzo 2025,  ai  soggetti  che,  essendovi  obbligati,  non  hanno
provveduto a comunicare con le modalita' e  nei  tempi  previsti  dal
comma 139  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 500  a  euro  2.000.  A  chiunque  non
rispetta le modalita' di comunicazione e  di  tenuta  telematica  del
predetto registro, stabilite con i decreti di cui al  comma  141,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento  di  una
somma da euro 2.000 a euro 4.000.  Il  Dipartimento  dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della  repressione  frodi  dei
prodotti  agroalimentari  del   Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste e'  designato  quale  autorita'
competente allo svolgimento dei  controlli  e  all'irrogazione  delle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dal  presente  comma,
previa adozione dei decreti attuativi nei termini stabiliti nel comma
141». 
  2. Dalle disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  devono
derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.   Le
amministrazioni  competenti  provvedono  all'attuazione  dei  compiti
derivanti dal  presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse  umane
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.))