Art. 5 
 
    Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo 
 
  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis. L'installazione degli impianti  fotovoltaici  con  moduli
collocati  a  terra,  in  zone  classificate   agricole   dai   piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree  di  cui
alle  lettere  a),  limitatamente  agli  interventi   per   modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione  degli  impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e
quelle con piano di coltivazione terminato ancora  non  ripristinate,
nonche'  le  discariche  o  i  lotti  di  discarica   chiusi   ovvero
ripristinati, c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del  comma
8 del presente articolo)). Il primo periodo non si applica  nel  caso
di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli  collocati
a terra finalizzati alla costituzione di una  ((comunita'  energetica
rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto))  nonche'
in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento  del
Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR),  approvato  con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio  2021,  come  modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN  dell'8  dicembre  2023,  e  ((del
Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6  maggio  2021,   n.   59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,  n.  101,
ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del
PNRR. » 
  2.  ((L'articolo  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo 8 novembre 2021, n.  199,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla  data
di entrata in vigore del presente decreto, sia stata  avviata  almeno
una delle procedure amministrative, comprese  quelle  di  valutazione
ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la  costruzione
e l'esercizio degli impianti e delle relative opere  connesse  ovvero
sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.)) 
  ((2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione
del diritto di superficie su terreni  ricadenti  nelle  aree  di  cui
all'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di  impianti
da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per  un  periodo  di  ulteriori  sei
anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa  pattuizione
delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la  procedura  per
il rinnovo a nuove condizioni  o  per  la  rinuncia  al  rinnovo  del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della  scadenza.  La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui  al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intende  scaduto  alla  data  di  cessazione.   In   mancanza   della
comunicazione di cui al secondo periodo, il  contratto  e'  rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti  hanno  determinato
una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza
de terminazione di tempo, la durata si in  tende  convenuta  per  sei
anni. Le disposi zioni del presente comma  si  applicano  an  che  ai
contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di  recesso  da
esercitare con le modalita' previste dal secondo pe riodo nel termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n.  266,  dopo
il comma 423 e' inserito il seguente: 
  «423-bis.  Le  attivita'  di  produzione  e  cessione  di   energia
elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con  moduli
a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta'  previsto  dal
comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa  nei  modi
ordinari». 
  2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si  applicano  agli
impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.))