Art. 5
Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli
collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani
urbanistici vigenti, e' consentita esclusivamente nelle aree di cui
alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica,
rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti
gia' installati, a condizione che non comportino incremento dell'area
occupata, c), incluse le cave gia' oggetto di ripristino ambientale e
quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate,
nonche' le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero
ripristinati, c-bis), c-bis.1) ((e c-ter), numeri 2) e 3), del comma
8 del presente articolo)). Il primo periodo non si applica nel caso
di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati
a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunita' energetica
rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonche'
in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con
decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato
con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del
Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del
PNRR. »
2. ((L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno
una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione
ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione
e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero
sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.))
((2-bis. La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione
del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui
all'articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, per l'installazione e l'esercizio di impianti
da fonti rinnovabili non puo' es sere inferiore a sei anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei
anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione
delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per
il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata
da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La
parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro
sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intende scaduto alla data di cessazione. In mancanza della
comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto e' rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato
una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza
de terminazione di tempo, la durata si in tende convenuta per sei
anni. Le disposi zioni del presente comma si applicano an che ai
contratti non ancora scaduti, fatta salva la facolta' di recesso da
esercitare con le modalita' previste dal secondo pe riodo nel termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto.
2-ter. All'articolo 1 della legge 23 di cembre 2005, n. 266, dopo
il comma 423 e' inserito il seguente:
«423-bis. Le attivita' di produzione e cessione di energia
elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli
a terra per la parte eccedente il limite di agrarieta' previsto dal
comma 423, primo periodo, determinano il reddito d'impresa nei modi
ordinari».
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-ter si applicano agli
impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025.))