((Art. 5 bis 
 
Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli  impianti
  di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole 
 
  1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia  da
biogas  funzionale  all'esercizio  delle  attivita'   di   produzione
primaria, nonche' di garantire il sostegno  alle  filiere  produttive
agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3
marzo 2011, n.  28,  le  parole:  «che  beneficino  di  incentivi  in
scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che,  en  tro  il  medesimo
termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite  dalle  seguenti:
«i cui regimi incentivanti siano terminati entro  la  predetta  data,
ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31  dicembre
2027». 
  2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse  agricole  e
incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere  produttive  difficili
da  decarbonizzare,  ferme  re  stando   le   disposizioni   di   cui
all'articolo 11, comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  l'articolo  11,
comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato
e'  da  intendersi  il  consumo  diretto  di   biometano   effettuato
nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte  di  un  cliente
finale anche per il tramite di un  produttore  terzo  ovvero,  per  i
clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in al tro  sito
purche' il  produttore  sia  soggetto  alle  istruzioni  del  cliente
medesimo sulla base di un  accordo  di  compravendita  del  biometano
prodotto che preveda un prezzo medio  mensile  nullo  delle  garanzie
d'origine  e  che  consenta  un  beneficio  ana  logo  a  quello  che
deriverebbe dall'applica zione delle predette  disposizioni  relative
al regime di autoconsumo in sito.))