((Art. 5 bis Misure urgenti per garantire la continuita' produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole 1. Al fine di garantire la continuita' di produzione di energia da biogas funzionale all'esercizio delle attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno alle filiere produttive agricole, all'articolo 24, comma 8, alinea, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: «che beneficino di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027 ovvero che, en tro il medesimo termine, rinuncino agli incentivi » sono sostituite dalle seguenti: «i cui regimi incentivanti siano terminati entro la predetta data, ovvero che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027». 2. Per favorire la produzione di biometano da biomasse agricole e incrementarne l'utilizzo nelle diverse filiere produttive difficili da decarbonizzare, ferme re stando le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, lettera d), del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al l'articolo 11, comma 5, lettera a), del medesimo decreto per biometano autoconsumato e' da intendersi il consumo diretto di biometano effettuato nell'ambito del medesimo sito di produzione da parte di un cliente finale anche per il tramite di un produttore terzo ovvero, per i clienti finali negli usi difficili da decarbonizzare, in al tro sito purche' il produttore sia soggetto alle istruzioni del cliente medesimo sulla base di un accordo di compravendita del biometano prodotto che preveda un prezzo medio mensile nullo delle garanzie d'origine e che consenta un beneficio ana logo a quello che deriverebbe dall'applica zione delle predette disposizioni relative al regime di autoconsumo in sito.))