Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63, coordinato con la legge di conversione 12 luglio
2024, n. 101, recante: «Disposizioni urgenti per le imprese agricole,
della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse
strategico nazionale.», corredato delle relative note, ai sensi
dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo
1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto
legislativo qui trascritto.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Art. 1
Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese
agricole, florovivaistiche, della pesca e dell'acquacoltura
1. Al fine di contenere le congiunture avverse derivanti dal
conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle
materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle
attivita' di produzione primaria, nonche' di garantire il sostegno
alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al
settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della
pesca e del l'acquacoltura sono realizzati gli interventi urgenti di
cui ai seguenti commi.
2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che,
nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari
almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della
produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle
cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento,
delle quantita' conferite o della produzione primaria, rispetto
all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione,
ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso
al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del
pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri
finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il
rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati
con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati
alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle
misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni
debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai
sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il
piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione e' modificato
e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della
sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali
garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalita', nonche'
assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La
scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo
periodo e' automaticamente differita del medesimo periodo di
sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro
temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro
l'Ucraina», relativi agli aiuti di importo limitato.
2-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, dopo le parole: «e della pesca» sono inserite le
seguenti: «nonche' alle aziende e alle imprese agro-silvo-pastorali
sorte in esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, disciplinate
dalla legge 20 novembre 2017, n. 168».
3. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e agroalimentare» sono sostituite dalle seguenti:
«, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
b) dopo le parole: « degli approvvigionamenti alimentari, » sono
inserite le seguenti: « nonche' attraverso interventi destinati alla
copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei
finanziamenti bancari erogati, ai sensi dell'articolo 43 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle
imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31
dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal
regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,
dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre
2023, e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27
giugno 2014, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de
minimis,».
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, i decreti del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste attuativi delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
sono modificati al fine di renderli coerenti con le modifiche
previste dal comma 3, tenendo conto, quale criterio di assegnazione
del beneficio della copertura degli interessi, dell'avvenuta
stipulazione di una polizza assicurativa contro i danni alle
produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli impianti
produttivi, derivanti da calamita' naturali o eventi eccezionali o da
avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali o eventi di
portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
nonche' per i danni causati da animali protetti e prevedendo che
l'erogazione delle somme sia gestita dall'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), anche attraverso il Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN). Conseguentemente, la dotazione del Fondo
per la sovranita' alimentare di cui all'articolo 1, commi 424 e 425,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementata di 1 milione di
euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
4-bis. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle
relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi
consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le modalita' di concessione dei contributi di
cui al comma 4-bis.
4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, complessivamente
pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per il settore olivicolo-oleario,
mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello
Stato delle somme in conto residui di cui all'articolo 4-bis, comma
1, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano
acquisite all'erario;
b) quanto a 5 milioni di euro per il settore agrumicolo, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
somme in conto residui di cui all'articolo 4-ter, comma 1, del
decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 5 milioni di euro per il settore lattiero-caseario
del comparto del latte ovino e caprino, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto
residui di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
luglio 2015, n. 91, che restano acquisite all'erario.
5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse del Fondo per
lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e
dell'acquacoltura possono essere destinate, nel limite complessivo di
32 milioni di euro, ai produttori di grano duro e dell'intera filiera
produttiva di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24
giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2016, n. 160, nonche' ad imprese e consorzi della pesca e
dell'acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al
sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e al contrasto alla
crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu.
5-bis. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato
relativi al settore agricolo, sono concessi contributi in favore
degli imprenditori agricoli che svolgono attivita' di allevamento di
specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata
diffusione anche al fine di consentire interventi per la tutela della
biodiversita' zootecnica, nel limite di 4 milioni di euro per l'anno
2025. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' per la concessione
dei contributi di cui al precedente periodo, nonche' il limite del
contributo per singolo intervento.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.
6. All'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18,
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative
agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati
all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione
alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della
presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale
sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno
provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei
relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo
10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due
anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per
le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di
legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui
all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza
tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025. ».
7. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente:
«Art. 16-bis (Credito d'imposta per investimenti nella ZES
unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese
attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e
nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise,
ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3,
lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e
nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga
prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022 - 2027, e' concesso un contributo,
sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni
previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei
settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite
massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono agevolabili gli
investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024, relativi
all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture
produttive gia' esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
nonche' all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla
realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli
investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa
europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale
e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili
non puo' superare il 50 per cento del valore complessivo
dell'investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di
investimento di importo inferiore a 50.000 euro.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definiti le modalita' di accesso al beneficio
nonche' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del
credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.».
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 dell'articolo 3
del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 18 del 2024, come modificato dal comma 6 del presente
articolo, nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2024,
con riferimento al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi
98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 e 108, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, per investimenti effettuati da imprese del
settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura fino al
31 dicembre 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19
settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2023, n. 162. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate,
sono determinate le modalita' per il rispetto del predetto limite.
Qualora le somme comunicate dalle imprese con riferimento agli
investimenti di cui al precedente periodo risultino inferiori al
predetto limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie
sono destinate a finanziare il credito di imposta di cui all'articolo
16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dal
comma 7, lettera b), del presente articolo, anche mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato a cura dell'Agenzia delle
entrate e riassegnazione in spesa.
9. Agli oneri di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 124
del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023,
introdotto dal comma 7, lettera b), del presente articolo, pari a 40
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 16, comma 6, del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
9-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile
2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno
2023, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di produzioni vegetali» sono inserite le
seguenti: «con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali,
nonche' di produzioni vegetali»;
b) le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2025».
9-ter. Al fine di garantire ai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, l'accesso a tutte le
funzionalita' del sistema Carta dell'uso dei suoli, i termini di cui
al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 6 dell'articolo 6 del medesimo
regolamento sono stabiliti, limitatamente all'anno 2024, al 31
agosto. Sono fatte salve, ad ogni effetto di legge, le richieste e le
dichiarazioni pervenute dopo il 30 giugno 2024 e fino alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
9-quater. L'articolo 11-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e'
abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 -
Supplemento Ordinario n. 30:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993, n. 230 -
Supplemento Ordinario n. 92:
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi
dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo
albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.».
- Si riporta il comma 100, lettera a) dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303 -
Supplemento Ordinario n. 233:
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese. Il Fondo opera entro il limite massimo di
impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di
bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita',
che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare
preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da
garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e
dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime
di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che
definisce, in linea con le migliori pratiche del settore
bancario e assicurativo, la propensione al rischio del
portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello
stock in essere e delle operativita' considerate ai fini
della redazione del piano annuale di attivita', la misura,
in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti
prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione
delle politiche di governo dei rischi e dei processi di
riferimento necessari per definirli e attuarli. Il
Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale
di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono
approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera
del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per
l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del
primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei
limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite
massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di
bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini
dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse
da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del
Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio
dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie
pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo
impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione
dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni
statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del
Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze
e al Ministero dello sviluppo economico, su base
semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica
dei volumi e della composizione del portafoglio e delle
relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e
in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante
l'indicazione del numero di operazioni effettuate,
dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in
essere, della stima di perdita attesa e della percentuale
media di accantonamento a presidio del rischio relativi al
trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione
sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel
trimestre precedente;».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
aprile 2004, n. 95, come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a
fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca nonche' alle aziende e alle imprese
agro-silvo-pastorali sorte in esecuzione della legge 16
giugno 1927, n. 1766, disciplinate dalla legge 20 novembre
2017, n. 168. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto
dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, acquistati da organismi di
investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o
azioni siano collocate esclusivamente presso investitori
qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della societa' emittente. Per le proprie attivita'
istituzionali, nonche' per le finalita' del presente
decreto legislativo, l'ISMEA si avvale direttamente
dell'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo
aziendale elettronico di cui agli articoli 1, comma 1, e 9
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra'
intervenire anche mediante rilascio di controgaranzia e
cogaranzia in collaborazione con confidi, altri fondi di
garanzia pubblici e privati, anche a carattere regionale
nonche' mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C (2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, tenuto conto delle
previsioni contenute nella disciplina del capitale
regolamentare delle banche in merito al trattamento
prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.».
- Si riporta il comma 424 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303 -
Supplemento Ordinario n. 43, come modificato dalla presente
legge:
«424. Al fine di rafforzare il sistema agricolo,
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura nazionale,
anche attraverso interventi finalizzati alla tutela e alla
valorizzazione del cibo italiano di qualita', alla
riduzione dei costi di produzione per le imprese agricole,
al sostegno delle filiere agricole, alla gestione delle
crisi di mercato, garantendo la sicurezza delle scorte e
degli approvvigionamenti alimentari, nonche' attraverso
interventi destinati alla copertura, totale o parziale,
degli interessi passivi dei finanziamenti bancari erogati,
ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, attive al 31
dicembre 2021, nel rispetto delle disposizioni stabilite
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013, dal regolamento (UE) 2023/2831 della
Commissione, del 13 dicembre 2023, e dal regolamento (UE)
n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativi
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, il Fondo per la sovranita' alimentare, con una
dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
2023, 2024, 2025 e 2026.».
- Si riporta il comma 425 dell'articolo 1 della citata
legge 29 dicembre 2022, n. 197:
«425. Con uno o piu' decreti del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di attuazione del Fondo di cui al comma 424.».
- Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
«Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio»,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
20 dicembre 2013 n. L 347.
- Si riporta il testo degli articoli 3-bis, comma 1,
4-bis, comma 1 e 4-ter, comma 1 del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio
dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese
agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di
razionalizzazione delle strutture ministeriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio
2015, n. 152:
«Art. 3-bis (Disposizioni urgenti per il settore
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino).
- 1. Al fine di contribuire alla ristrutturazione del
settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e
caprino, considerate le particolari criticita' produttive e
la necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e
della competitivita', e' riconosciuto, nel limite
complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019,
un contributo destinato alla copertura, totale o parziale,
dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno
2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la
data del 31 dicembre 2018.».
«Art. 4-bis (Misure a sostegno delle imprese del
settore olivicolo-oleario). - 1. Al fine di contribuire
alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario,
considerate le particolari criticita' produttive e la
necessita' di recupero e rilancio della produttivita' e
della competitivita', in crisi anche a causa degli eventi
atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi
ai vegetali, e' riconosciuto, nel limite complessivo di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, un contributo
destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi
sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui
mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31
dicembre 2018.».
«Art. 4-ter (Misure a sostegno delle imprese del
settore agrumicolo). - 1. Al fine di contribuire alla
ristrutturazione del settore agrumicolo, e' riconosciuto,
nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2019, un contributo destinato alla copertura, totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti
per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese
entro la data del 31 dicembre 2018.».
- Si riporta il comma 129 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322 -
Supplemento Ordinario n. 46:
«129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita'
di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23-bis, comma 1,
del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante
«Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24
giugno 2016, n. 146:
«Art. 23-bis (Misure per la competitivita' delle
filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore
olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa). - 1.
Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e
di migliorare la qualita' dei prodotti lattiero-caseari
attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali,
e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali un Fondo volto a
favorire la qualita' e la competitivita' delle produzioni
delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto
cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e
agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento
tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una
dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016
e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione
delle risorse del Fondo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni
urgenti in materia di termini normativi», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023, n. 303, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Proroga di termini in materia economica e
finanziaria). - 1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215,
relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva
stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31
dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2024".
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 927, relativo al termine per la
presentazione di specifiche istanze di liquidazione di
crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di
Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "settanta mesi"; b) dopo il comma 929 e' inserito
il seguente:
"929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e
per portare a conclusione la gestione straordinaria del
debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024
il Commissario straordinario del Governo per la gestione
del piano di rientro del debito pregresso del comune di
Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio
on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di
pubblicita', della rilevazione definitiva della massa
passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927,
assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non
inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle
richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti
commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al
31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a
obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie
assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile
2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di
Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono
a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche
istanze di liquidazione relativamente alle domande
positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al
comma 928, dandone debita comunicazione alla parte
interessata. In caso di esito negativo della verifica
comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento.
La mancata presentazione della domanda da parte dei
creditori nel termine di cui al primo periodo del presente
comma determina l'automatica cancellazione del credito
vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa
passiva da parte del Commissario straordinario del Governo
di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927".
3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori
sanitari, le parole: "e 2023," sono sostituite dalle
seguenti: ", 2023 e 2024,".
4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29
dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia
tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per
la quotazione di piccole e medie imprese in mercati
regolamentati, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";
b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti
di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: "e
di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro
per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6
milioni di euro per l'anno 2025".
5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64
milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per
l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6
milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
6. In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27
luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle
somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis
non subordinati all'emanazione di provvedimenti di
concessione ovvero subordinati all'emanazione di
provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla
fruizione comunque denominati, il cui importo non e'
determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito
della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali
nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita'
responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli
obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e
degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due
anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini
decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle
specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica
degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421,
422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui
all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge
30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31
dicembre 2025.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4,
primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresi'
nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo
periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali
di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
8. Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7,
alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste
continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi
informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei
termini ordinatori o perentori, propedeutici,
endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo
svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla
data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale
data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla
Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del
periodo compreso tra la medesima data e quella del 30
gennaio 2024. Per la regione Molise, il termine di cui al
comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134
del medesimo articolo 1 relativi all'annualita' 2024 e'
differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui
all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto
ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del
9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso
di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,
il contributo e' revocato. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai procedimenti relativi al
raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del PNRR
approvato con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio
2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli
interventi previsti dal piano nazionale complementare di
cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.
10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei
procedimenti di cui al comma 9, con priorita' per quelli da
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze
degli interessati.
11. In caso di inoperativita' dei siti internet
istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti
strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9,
sono sospesi gli obblighi di pubblicita' di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
12. Al fine di garantire, senza soluzione di
continuita', la prestazione dei servizi informatici del
Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale
per l'interoperabilita' dei fascicoli sanitari elettronici
(INI), anche per le finalita' degli specifici interventi
previsti dal PNRR, nelle more del definitivo
perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non
oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti
giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra
il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle
entrate e la societa' SOGEI del 23 dicembre 2009, e dai
relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31
dicembre 2023.
12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi
originata dall'incremento degli oneri relativi a energia
elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e
3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in
materia di rinegoziazione o sospensione della quota
capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte
degli enti locali, le parole: "nell'anno 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo
alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni
fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole:
"e 2024" sono sostituite dalle seguenti: ", 2024, 2025 e
2026".
12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo
delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle
regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "del rendiconto
2022" sono sostituite dalle seguenti: "del rendiconto per
gli esercizi 2022 e 2023";
b) al secondo periodo, dopo le parole: "Le risorse
svincolate" sono inserite le seguenti: "in sede di
approvazione del rendiconto 2022".
12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre
2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:
"822-bis. In sede di approvazione del rendiconto
2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di
amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato
limitatamente alle risorse di parte corrente per la
copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende
del servizio sanitario regionale".
12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "1° luglio 2024" sono
sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025".
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64,
comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal
Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31
dicembre 2024.
12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle
regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: ", per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui" sono
sostituite dalle seguenti: "assicurano, per l'anno 2024, un
contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro
e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo
alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro";
b) al secondo periodo, le parole: "30 aprile" sono
sostituite dalle seguenti: "31 maggio";
c) al terzo periodo, le parole: "31 maggio" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno";
d) al quarto periodo, le parole: "entro il 30
giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2024 per
l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
dal 2025 al 2028".
12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies,
pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29
dicembre 2022, n. 197.
12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre
2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 533, primo periodo, riguardante il
contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli
anni dal 2024 al 2028:
1) dopo le parole: "del PNRR" sono inserite le
seguenti: ", approvato con decisione di esecuzione del
Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021,
come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del
Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre
2023,";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1,
commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160";
b) al comma 534, primo periodo, riguardante la
determinazione del medesimo contributo, le parole: "31
gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo
2024".
12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi
da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in
materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali,
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e
2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si
applicano, per quanto non diversamente previsto dal
presente comma, anche alle violazioni riguardanti le
dichiarazioni validamente presentate relative al periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il
versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in
un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 ovvero in
quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente,
entro il 31 maggio 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il
30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al
presente comma si perfeziona con il versamento di quanto
dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della
prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle
irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal
beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma
175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi
previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
si applicano con decorrenza dal 1° giugno 2024. Restano
validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e
non si da' luogo a rimborso.
12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106,
comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di
societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti
giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da
parte di soggetti con eta' inferiore a trentasei anni e con
valore dell'indicatore della situazione economica
equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui,
le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si
applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato
al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e
registrato il contratto preliminare di acquisto della casa
di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche
nei casi di trasferimento della proprieta' da cooperative
edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al
comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1°
gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, agli acquirenti e'
attribuito un credito d'imposta di importo pari alle
imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso
rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del
medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta e'
utilizzabile nell'anno 2025 con le modalita' previste dal
comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106.
12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi
12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in
9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro
per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a
4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.»
- Si riporta il testo dell'articolo 16 del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con
modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione,
per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno
del Paese, nonche' in materia di immigrazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2023, n. 268,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 16 (Credito d'imposta per investimenti nella
ZES unica). - 1. Per l'anno 2024, alle imprese che
effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
comma 2, destinati a strutture produttive ubicate nelle
zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come
individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale
2022-2027, e' concesso un contributo, sotto forma di
credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla
medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027
e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le
procedure previste dal comma 6.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di terreni
e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero
all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.
Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
50 per cento del valore complessivo dell'investimento
agevolato.
3. L'agevolazione di cui ai commi 1 e 2 non si
applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti,
esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai
trasporti, e delle relative infrastrutture, della
produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture
energetiche, della banda larga nonche' nei settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione,
altresi', non si applica alle imprese che si trovano in
stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in
difficolta' come definite dall'articolo 2, punto 18, del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014.
4. Fermo restando il limite complessivo di spesa
definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui
al presente articolo e' commisurato alla quota del costo
complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o, in
caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma 2,
realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di
100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale
costo non comprende le spese di manutenzione. Non sono
agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
a 200.000 euro. Se i beni oggetto dell'agevolazione non
entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono
dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria,
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti. Il
credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e con
altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi
costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo
non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo di
aiuto piu' elevati consentiti dalle pertinenti discipline
europee di riferimento. Ai fini del riconoscimento
dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
assistite di cui al comma 1, nelle quali e' stato
realizzato l'investimento oggetto di agevolazione, per
almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento
medesimo. L'inosservanza dell'obbligo di cui al terzo
periodo determina la revoca dei benefici concessi e goduti
secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al
comma 6. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e deve
essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude
l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite
di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
6. Il credito d'imposta di cui al presente articolo
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800
milioni di euro per l'anno 2024. Gli importi di cui al
presente articolo sono versati alla contabilita' speciale
n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate.
Con decreto del Ministro per gli affari europei, il
Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le
modalita' di accesso al beneficio nonche' i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del credito
d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di
assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo
periodo.»
- Si riportano i commi da 98 a 108 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015,
n. 70:
«98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a
strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle
regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della
Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise,
ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107,
paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione
Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo
107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al
31 dicembre 2023, e' attribuito un credito d'imposta nella
misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a
finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16
settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)
5938 final del 23 settembre 2016. Alle imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della
trasformazione e della commercializzazione di prodotti
agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono
concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla
normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori
agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
99. Per le finalita' di cui al comma 98, sono
agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2,
punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto,
anche mediante contratti di locazione finanziaria, di
macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nel territorio.
100. L'agevolazione non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio,
finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non
si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla
comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del
31 luglio 2014.
101. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota
del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3
milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di
euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le
grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo
non comprende le spese di manutenzione.
102. Il credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i
medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale
cumulo non porti al superamento dell'intensita' o
dell'importo di aiuto piu' elevati consentiti dalle
pertinenti discipline europee di riferimento.
103. I soggetti che intendono avvalersi del credito
d'imposta devono presentare apposita comunicazione
all'Agenzia delle entrate. Le modalita', i termini di
presentazione e il contenuto della comunicazione sono
stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese
l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
104. Il credito d'imposta e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui e'
stato effettuato l'investimento e deve essere indicato
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni
dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a
quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito
d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1,
comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano
in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se,
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi,
ceduti a terzi, destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto
all'agevolazione, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni
anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se
non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
secondo le disposizioni del presente comma e' restituito
mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito
per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta
per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi
ivi indicate.
106. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata
l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta
per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla
norma ovvero a causa dell'inammissibilita' dei costi sulla
base dei quali e' stato determinato l'importo fruito,
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo
importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla
legge.
107. L'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 e'
concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e in particolare
dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina
gli aiuti a finalita' regionale agli investimenti.
108. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono
valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in 1.053,9 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e in 1.467 milioni di
euro per l'anno 2023; i predetti importi sono
corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250
milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni
concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle
risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel
programma operativo nazionale «Imprese e Competitivita'
2014/ 2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le
predette risorse sono annualmente versate all'entrata del
bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei
predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti
a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da
versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more
della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione
contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del
presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico
delle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le
risorse cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per
la parte relativa all'Unione europea, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse
dell'Unione europea in favore dei citati programmi
operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a
valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento
nazionale riconosciute a seguito delle predette
rendicontazioni di spesa.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-bis del
decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 recante: "Disposizioni
urgenti per il contrasto della scarsita' idrica e per il
potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche"
convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n.
68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2023,
n. 136, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9-bis (Disposizioni urgenti in materia di
genetica agraria). - 1. Per consentire lo svolgimento delle
attivita' di ricerca presso siti sperimentali autorizzati,
a sostegno di produzioni vegetali con migliorate
caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonche' di
produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera
adeguata a condizioni di scarsita' idrica e in presenza di
stress ambientali e biotici di particolare intensita',
nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di
una disciplina organica in materia, l'autorizzazione
all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
prodotti con tecniche di editing genomico mediante
mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali
e scientifici e' soggetta, fino al 31 dicembre 2025, alle
disposizioni di cui al presente articolo.
2. La richiesta di autorizzazione e' notificata
all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. L'autorita'
nazionale competente, entro dieci giorni dal ricevimento
della notifica, effettuata l'istruttoria preliminare di cui
all'articolo 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto
legislativo, trasmette copia della notifica al Ministero
della salute, al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste e a ogni regione e
provincia autonoma interessata. L'autorita' nazionale
competente invia copia della notifica all'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), che svolge i compiti della soppressa Commissione
interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 224 del 2003. L'ISPRA, entro
i successivi quarantacinque giorni, effettua la valutazione
della richiesta ed esprime il proprio parere all'autorita'
nazionale competente e alle altre amministrazioni
interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento del parere
dell'ISPRA, l'autorita' nazionale competente adotta il
provvedimento autorizzatorio. Dell'esito della procedura e'
data comunicazione alle regioni e alle province autonome
interessate.
3. Per ogni eventuale successiva richiesta di
autorizzazione riguardante l'emissione di un medesimo
organismo, gia' autorizzato nell'ambito di un medesimo
progetto di ricerca, e' ammesso il riferimento a dati
forniti in notifiche precedenti o ai risultati relativi a
emissioni precedenti.
4. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze
eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione
di cui al comma 2, il soggetto notificante trasmette una
relazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica e al Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, che adottano un
parere relativo ai risultati della sperimentazione da
inoltrare al soggetto notificante e alle regioni e alle
province autonome interessate.
5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing
genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a
fini sperimentali e scientifici di cui al presente articolo
non si applica quanto previsto dall'articolo 8, commi 2,
lettera c), e 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33,
commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta l'articolo 2, commi 1 e 3, l'articolo 6,
comma 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 14 dicembre 2001, n. 454, recante il Regolamento
concernente le modalita' di gestione dell'agevolazione
fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura
e nella florovivaistica, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 31 dicembre 2001, n. 302:
«Art. 2 (Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione
all'agevolazione). - 1. L'agevolazione di cui all'articolo
1 compete ai seguenti soggetti:
a) esercenti le attivita' richiamate all'articolo
1, comma 1, iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 nel registro
delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580 e nell'anagrafe delle aziende agricole di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre
1999, n. 503;
b) cooperative, parimenti iscritte nel registro
delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla
lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime
attivita' connesse all'esercizio delle singole imprese;
c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
d) consorzi di bonifica e di irrigazione;
e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro
delle imprese.
2. (omissis)
3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30
giugno di ciascun anno, i soggetti indicati al comma 1,
lettera a) presentano, anche per il tramite delle
organizzazioni di categoria, all'ufficio incaricato dalla
regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano del
servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per
l'agricoltura, d'ora in avanti denominato "ufficio
regionale o provinciale", competente in base all'ubicazione
dei terreni, una richiesta contenente i seguenti dati:
a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio
o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o
ragione sociale, la sede legale di essa, nonche' le
generalita' del rappresentante legale;
b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
c) gli estremi di iscrizione nel registro delle
imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative
attrezzature che intendono utilizzare specificandone, per
quelle soggette ad immatricolazione, il numero della targa
e, per quelle non soggette ad immatricolazione, il numero
del telaio o del motore e, nel caso in cui esse non siano
di proprieta' dell'azienda, anche le generalita' del
proprietario delle stesse;
e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1,
comma 3, che si intendono utilizzare per lavori agricoli
indicando, oltre ai dati di cui alla lettera d), anche il
tipo di lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
f) l'ubicazione e l'estensione dell'azienda, nonche' la
ripartizione delle colture su di essa praticate;
g) la dichiarazione dei lavori connessi alle
attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, che si intendono
eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici
o quantita' su cui intervenire, con distinta indicazione di
quelli che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche,
riservandosi di indicare, in fase di rendicontazione
annuale, le generalita' del titolare dell'impresa
incaricata, nonche' la ragione sociale e la relativa sede
legale.
Devono altresi' risultare distintamente le
lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di
energia elettrica, nonche' le lavorazioni, anche
stagionali, per le quali sono stati impiegati gli oli
minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con
l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro
titolo, ovvero combustibili diversi, affinche' se ne tenga
conto nella determinazione dei quantitativi spettanti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1.»
«Art. 6 (Tenuta del libretto di controllo e
dichiarazione di avvenuto Impiego negli usi agevolati). -
(omissis)
6. Entro il 30 giugno dell'anno successivo, i
soggetti titolari del libretto di controllo presentano
all'ufficio regionale o provinciale, anche per il tramite
delle organizzazioni di categoria, una dichiarazione di
avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati per i
quali erano stati richiesti in cui indicano,
complessivamente, i quantitativi utilizzati nei suddetti
impieghi e quelli non utilizzati e di cui si tiene conto in
sede di assegnazione nell'anno solare successivo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, nonche' le lavorazioni eseguite
in loro favore dalle imprese agromeccaniche, indicandone le
generalita' dei titolari, la ragione sociale e la sede
legale.».
- Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante
«Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie
rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»
e' convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
2022, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28
aprile 2022, n. 98.