Art. 1 - bis 
 
        Disposizioni urgenti relative alla carta di pagamento 
                           «Dedicata a te» 
 
  All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il  comma
2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al fine di rimborsare ai comuni le spese sostenute per la
comunicazione  ai  beneficiari  dell'assegnazione  della  misura   di
sostegno erogata a valere sul fondo di cui al comma 2,  il  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  a
valere sulle risorse del medesimo fondo, e' autorizzato a trasferire,
previa stipulazione di apposita convenzione a titolo non oneroso,  la
somma  di  euro  4  milioni  all'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI) che provvede alla  successiva  erogazione  ai  comuni
sulla base delle documentate richieste da questi per- venute.  L'ANCI
fornisce al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste la rendicontazione delle somme erogate». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 1 a  6,
          della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre  2023,  n.  303  -
          S.O. n. 40, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 1 (Risultati differenziali. Norme in materia di
          entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali). -
          1. I livelli massimi del  saldo  netto  da  finanziare,  in
          termini di competenza e di cassa, e del ricorso al  mercato
          finanziario, in termini di competenza, di cui  all'articolo
          21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, per gli anni  2024,  2025  e  2026,  sono  indicati
          nell'allegato I annesso alla presente legge. I livelli  del
          ricorso al mercato si intendono al netto  delle  operazioni
          effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o  di
          ristrutturare passivita' preesistenti  con  ammortamento  a
          carico dello Stato. 
                2. La dotazione del  fondo  di  cui  all'articolo  1,
          comma 450,  della  legge  29  dicembre  2022,  n.  197,  e'
          incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024. 
                2-bis. Al fine  di  rimborsare  ai  comuni  le  spese
          sostenute   per    la    comunicazione    ai    beneficiari
          dell'assegnazione della misura di sostegno erogata a valere
          sul fondo di cui al comma 2, il Ministero dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste, a valere sulle
          risorse del medesimo fondo, e'  autorizzato  a  trasferire,
          previa stipulazione di apposita convenzione  a  titolo  non
          oneroso,  la  somma  di  euro  4  milioni  all'Associazione
          nazionale dei comuni  italiani  (ANCI)  che  provvede  alla
          successiva  erogazione   ai   comuni   sulla   base   delle
          documentate richieste da questi pervenute. L'ANCI  fornisce
          al Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
          e delle foreste la rendicontazione delle somme erogate. 
                3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  2,
          pari a 600 milioni di euro per  l'anno  2024,  si  provvede
          mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio
          dello Stato delle risorse della  contabilita'  speciale  di
          cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  9  aprile  2009,  n.  33,  che   restano   acquisite
          all'erario. 
                4. Con decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della
          sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il
          Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del
          lavoro  e   delle   politiche   sociali   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono  ripartite  le  risorse
          del fondo di cui al comma 2 e sono individuati i termini  e
          le modalita' di erogazione. 
                5. Per le finalita'  di  cui  ai  commi  da  2  a  6,
          l'autorizzazione  di  spesa  di  cui   al   comma   451-bis
          dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  e'
          rifinanziata nella misura  di  2.231.000  euro  per  l'anno
          2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 2. 
                6. In considerazione del permanere di  condizioni  di
          disagio sociale ed economico, il Fondo per la distribuzione
          di  derrate  alimentari  alle  persone  indigenti,  di  cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, e' incrementato di 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2024.».