Art. 1 - ter 
 
Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023,  n.  61,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 
 
  1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
sono apportate le seguenti modificazioni: a)  al  comma  3,  dopo  la
lettera i) sono aggiunte le seguenti: 
    «i-bis) interventi  per  far  fronte  ai  danni  alle  produzioni
agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4; 
    i-ter)  interventi  per  far  fronte  ai  danni  alle  produzioni
agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,  non  ricompresi  negli
interventi di cui al capo V del  Piano  di  gestione  dei  rischi  in
agricoltura per l'anno  2023,  di  cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102»; 
    b) dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente:  «3-quinquies.
Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il  soggetto  gestore  del
Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515,  della
legge  30   dicembre   2021,   n.   234,   trasmette   alle   regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di  danno  ricevute,  ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della  sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  da  emanare  entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche le risorse a sostegno degli interventi  di  cui  alle  lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di  euro  per  l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione  della  dotazione
del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  20-sexies  del
          decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,  recante
          "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio  2023,   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti dai  medesimi  eventi",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023,  n.
          177, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
          del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
          di  cui  all'articolo  20-bis,  nei  limiti  delle  risorse
          finanziarie  assegnate  e  disponibili  sulla  contabilita'
          speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7,  lettera  e),
          il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
          sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, provvede a: 
                  a)  individuare  i  contenuti   del   processo   di
          ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo: 
                    1) interventi di  immediata  riparazione  per  il
          rafforzamento   locale   degli   edifici   residenziali   e
          produttivi, ivi compresi quelli in cui si  erogano  servizi
          di cura e  assistenza  alla  persona  e  le  infrastrutture
          sportive, che presentano danni lievi; 
                    2) interventi di ripristino  o  di  ricostruzione
          puntuale  degli  edifici  residenziali  e  produttivi,  ivi
          compresi quelli  in  cui  si  erogano  servizi  di  cura  e
          assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 
                    3)  interventi  di  ricostruzione  integrata  dei
          centri e nuclei storici o urbani gravemente  danneggiati  o
          distrutti; 
                  b)   definire   criteri   di   indirizzo   per   la
          pianificazione, la progettazione e la  realizzazione  degli
          interventi di ricostruzione degli edifici  distrutti  e  di
          riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
          da rendere compatibili gli interventi  strutturali  con  la
          tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
          e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
          ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
          energetica.  Tali  criteri  sono  vincolanti  per  tutti  i
          soggetti pubblici  e  privati  coinvolti  nel  processo  di
          ricostruzione; 
                  c)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
          lettera b) sono utilizzabili per  interventi  immediati  di
          riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
          di attuazione; 
                  d)  individuare  le  tipologie  di  immobili  e  il
          livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
          lettera  b)  sono  utilizzabili  per  gli   interventi   di
          ripristino  o  di  ricostruzione  puntuale  degli   edifici
          destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti  o
          che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
          e le modalita' di attuazione; 
                  e) definire i criteri in base ai quali  le  regioni
          interessate, su proposta  dei  comuni,  perimetrano,  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  commissariali,   i   centri   e   nuclei   di
          particolare interesse,  o  parti  di  essi,  che  risultano
          maggiormente  colpiti  e  nei  quali  gli  interventi  sono
          eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi; 
                  f) stabilire gli eventuali parametri  attuativi  da
          adottare per la determinazione del costo degli interventi e
          dei costi parametrici. 
                2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione  e
          di ripristino di cui al presente articolo sono  subordinati
          al rilascio  dell'autorizzazione  statica  o  sismica,  ove
          richiesta. 
                3.   Con   i   provvedimenti   adottati   ai    sensi
          dell'articolo  20-septies,  comma  4,  in  coerenza  con  i
          criteri  stabiliti  ai  sensi  del  comma  1  del  presente
          articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
          sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle  spese
          occorrenti e comunque nei limiti delle risorse  disponibili
          sulla   contabilita'   speciale   di    cui    all'articolo
          20-quinquies, per far fronte  alle  seguenti  tipologie  di
          intervento e di danno direttamente conseguenti agli  eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
          al medesimo articolo 20-bis: 
                  a) riparazione, ripristino  o  ricostruzione  degli
          immobili di edilizia abitativa e a  uso  produttivo  e  per
          servizi pubblici e  privati,  delle  infrastrutture,  delle
          dotazioni  territoriali  e  delle  attrezzature   pubbliche
          distrutti   o   danneggiati,   in   relazione   al    danno
          effettivamente subito; 
                  b) gravi danni a scorte e beni  mobili  strumentali
          alle   attivita'   produttive,    industriali,    agricole,
          zootecniche,    commerciali,    artigianali,    turistiche,
          professionali, ivi comprese quelle relative agli  enti  non
          commerciali, ai soggetti pubblici  e  alle  organizzazioni,
          fondazioni o associazioni con esclusivo fine  solidaristico
          o sindacale, e di  servizi,  compresi  i  servizi  sociali,
          socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di  perizia
          asseverata; 
                  c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
          e in corso  di  stagionatura/affinamento,  maturazione  nel
          caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
          (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  21  novembre  2012,  relativo  alla  protezione  delle
          indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
          prodotti agricoli e alimentari e  degli  articoli  104  del
          regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del  17  dicembre  2013,  e  8  del  regolamento
          delegato (UE) 2019/33 della  Commissione,  del  17  ottobre
          2018, previa presentazione di perizia asseverata; 
                  d)  danni  alle  strutture   private   adibite   ad
          attivita'  sociali,  socio-sanitarie   e   socio-educative,
          sanitarie, ricreative, sportive e religiose; 
                  e)  danni  agli  edifici   privati   di   interesse
          storico-artistico; 
                  f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti  dai
          soggetti che abitano in locali sgomberati dalle  competenti
          autorita', per l'autonoma  sistemazione,  per  traslochi  o
          depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei; 
                  g)  delocalizzazione  temporanea  delle   attivita'
          economiche o produttive e dei servizi pubblici  danneggiati
          dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
          di garantirne la continuita'; allo  scopo  di  favorire  la
          ripresa  dell'attivita'  agricola   e   zootecnica   e   di
          ottimizzare l'impiego delle risorse a  cio'  destinate,  la
          delocalizzazione  definitiva  delle  attivita'  agricole  e
          zootecniche  in  strutture  temporanee  che,  per  le  loro
          caratteristiche,   possono   essere   utilizzate   in   via
          definitiva  e'  assentita,  su   richiesta   del   titolare
          dell'impresa, dal competente ufficio regionale; 
                  h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
          soggetti  pubblici,  nella  fase  dell'emergenza,  per   le
          persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; 
                  i) interventi per  far  fronte  a  interruzioni  di
          attivita'  sociali,  sociosanitarie  e  socio-educative  di
          soggetti pubblici, ivi comprese  le  aziende  pubbliche  di
          servizi alla persona, nonche' di  soggetti  privati,  senza
          fine  di  lucro,  direttamente  conseguenti   agli   eventi
          alluvionali di cui all'articolo 20-bis. 
                  i-bis) interventi per  far  fronte  ai  danni  alle
          produzioni   agricole   causati   da   frane,   ai    sensi
          dell'articolo 12, comma 4; 
                  i-ter) interventi per  far  fronte  ai  danni  alle
          produzioni agricole, ai sensi dell'articolo  12,  comma  4,
          non ricompresi negli interventi di cui al capo V del  Piano
          di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno  2023,  di
          cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29  marzo  2004,
          n. 102. 
                3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono  essere
          altresi' destinati, nei limiti  delle  risorse  disponibili
          sulla   contabilita'   speciale   di    cui    all'articolo
          20-quinquies: 
                  a)   all'acquisto   di   aree   alternative,   gia'
          individuate dagli strumenti di pianificazione  urbanistica,
          ove occorra provvedere alla  delocalizzazione,  parziale  o
          totale, di edifici gravemente danneggiati per i  quali  non
          sia possibile provvedere alla  ricostruzione  nel  medesimo
          luogo; 
                  b)   all'acquisto   di   immobili    immediatamente
          disponibili per la destinazione residenziale  o  produttiva
          nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato,  nelle
          ipotesi in cui tale immobile sia gravemente  danneggiato  e
          non si possa provvedere  alla  ricostruzione  nel  medesimo
          luogo. 
                3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
          demolire,  per  i  quali  siano  disposte  le   misure   di
          delocalizzazione ai sensi  del  comma  3-bis,  lettera  a),
          nonche' gli immobili danneggiati di  cui  al  comma  3-bis,
          lettera b) sono  gratuitamente  acquisiti,  secondo  quanto
          previsto con ordinanza del  Commissario  straordinario,  al
          patrimonio  disponibile  del  Comune,  che  provvede   alla
          relativa demolizione  con  oneri  a  carico  delle  risorse
          disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
          20-quinquies. 
                3-quater. I contributi di cui  al  comma  3-bis  sono
          alternativi rispetto  ai  contributi  per  la  riparazione,
          ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non  possono
          essere concessi per importi superiori rispetto a  quanto  a
          tale titolo sarebbe  stato  conseguibile  dall'istante,  al
          netto dei costi di demolizione. 
                3-quinquies. Ai fini  di  cui  al  comma  3,  lettera
          i-ter),  il  soggetto  gestore   del   Fondo   mutualistico
          nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge  30
          dicembre   2021,   n.   234,   trasmette    alle    regioni
          Emilia-Romagna, Toscana  e  Marche,  le  denunce  di  danno
          ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. Con  decreto
          del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare
          e delle foreste, da emanare  entro  sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
          ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana  e  Marche
          le risorse a sostegno degli interventi di cui alle  lettere
          i-bis)  e  i-ter)  del  comma  3.  Agli   oneri   derivanti
          dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8
          milioni di euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione della dotazione del Fondo  di  cui
          al comma 1 dell'articolo 20-quinquies. 
                4. Nei contratti per interventi di ricostruzione,  di
          riparazione o di ripristino di cui agli articoli da  20-bis
          a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
          l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
          che   deve   essere   debitamente   accettata   ai    sensi
          dell'articolo 1341, secondo comma, del codice  civile.  Con
          detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi  di  cui
          alla  legge   13   agosto   2010,   n.   136.   L'eventuale
          inadempimento  dell'obbligo  di  tracciamento   finanziario
          consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
          Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o  in  parte,
          agli operatori economici  incaricati  o  ai  professionisti
          abilitati per gli incarichi di  progettazione  e  direzione
          dei lavori, delle somme percepite a  titolo  di  contributo
          pubblico per la ricostruzione determina la  perdita  totale
          del contributo erogato.  Nel  caso  in  cui  sia  accertato
          l'inadempimento di uno  degli  ulteriori  obblighi  di  cui
          all'articolo 6, comma 2, della  citata  legge  n.  136  del
          2010, e' disposta la revoca  parziale  del  contributo,  in
          misura   corrispondente   all'importo   della   transazione
          effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
          al presente comma, il contratto e' risolto di diritto. 
                5.   Al   ricorrere    dei    relativi    presupposti
          giustificativi, i contributi  previsti  dagli  articoli  da
          20-bis   a   20-duodecies   possono   essere   riconosciuti
          nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza  o  per
          la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi. 
                6. Per gli interventi di parte  corrente  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
          euro  per  l'anno  2023.  Al  relativo  onere  si  provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo  delle   somme   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte   della
          societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo  unico
          giustizia  di  cui   all'articolo   61,   comma   23,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
          incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023.  Le
          risorse di  cui  al  primo  periodo  sono  prioritariamente
          destinate  agli  interventi  di  cui   alle   lettere   a),
          limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino  o
          ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e  g)
          del comma 3. 
                6-ter.  Il  Commissario  straordinario  di   cui   al
          presente articolo, con i provvedimenti di cui al  comma  1,
          puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro,
          a valere sulla contabilita' speciale  di  cui  all'articolo
          20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui  al  comma
          6-quater. 
                6-quater. Per  danni  ai  beni  mobili,  distrutti  o
          gravemente  danneggiati   in   conseguenza   degli   eventi
          alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023,  presenti
          all'interno di immobili di proprieta' di  soggetti  privati
          con destinazione d'uso residenziale alla data dei  medesimi
          eventi alluvionali, il Commissario straordinario  ai  sensi
          del comma 6-ter  riconosce  un  contributo  commisurato  in
          maniera  forfetaria  e  sulla  base  del  numero  e   della
          tipologia dei vani all'interno dei quali  erano  ubicati  i
          beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
          cucina, nonche'  nel  limite  di  ulteriori  700  euro  per
          ciascuno degli altri  vani,  fino  ad  un  importo  massimo
          complessivo di 6.000 euro per  abitazione,  assicurando  il
          rispetto dei limiti  di  spesa.  I  contributi  di  cui  al
          presente comma sono riconosciuti al netto degli  indennizzi
          assicurativi eventualmente  ricevuti  dal  beneficiario  in
          conseguenza del danneggiamento dei beni mobili  di  cui  al
          precedente periodo.».