Art. 1 - ter
Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100
1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo la
lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) interventi per far fronte ai danni alle produzioni
agricole causati da frane, ai sensi dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle produzioni
agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non ricompresi negli
interventi di cui al capo V del Piano di gestione dei rischi in
agricoltura per l'anno 2023, di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;
b) dopo il comma 3-quater e' inserito il seguente: «3-quinquies.
Ai fini di cui al comma 3, lettera i-ter), il soggetto gestore del
Fondo mutualistico nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno ricevute, ai
sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e
Marche le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno
2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 20-sexies del
decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante
"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023, nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2023, n.
177, come modificato dalla presente legge:
«Art. 20-sexies (Ricostruzione privata). - 1. Ai fini
del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori
di cui all'articolo 20-bis, nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilita'
speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e),
il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di
ricostruzione del patrimonio danneggiato distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione per il
rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi
di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture
sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione
puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi
compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e
assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei
centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o
distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la
pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli
interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di
riparazione o ripristino degli edifici danneggiati, in modo
da rendere compatibili gli interventi strutturali con la
tutela degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici
e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette
ad assicurare un'architettura ecosostenibile e l'efficienza
energetica. Tali criteri sono vincolanti per tutti i
soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di
ricostruzione;
c) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per interventi immediati di
riparazione e definire le procedure, i tempi e le modalita'
di attuazione;
d) individuare le tipologie di immobili e il
livello di danneggiamento per i quali i criteri di cui alla
lettera b) sono utilizzabili per gli interventi di
ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici
destinati ad abitazione o attivita' produttive distrutti o
che presentano danni gravi e definire le procedure, i tempi
e le modalita' di attuazione;
e) definire i criteri in base ai quali le regioni
interessate, su proposta dei comuni, perimetrano, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni commissariali, i centri e nuclei di
particolare interesse, o parti di essi, che risultano
maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono
eseguiti attraverso strumenti urbanistici attuativi;
f) stabilire gli eventuali parametri attuativi da
adottare per la determinazione del costo degli interventi e
dei costi parametrici.
2. Gli interventi di ricostruzione, di riparazione e
di ripristino di cui al presente articolo sono subordinati
al rilascio dell'autorizzazione statica o sismica, ove
richiesta.
3. Con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 20-septies, comma 4, in coerenza con i
criteri stabiliti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi,
sono erogati contributi, fino al 100 per cento delle spese
occorrenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies, per far fronte alle seguenti tipologie di
intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis nei territori di cui
al medesimo articolo 20-bis:
a) riparazione, ripristino o ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per
servizi pubblici e privati, delle infrastrutture, delle
dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche
distrutti o danneggiati, in relazione al danno
effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
alle attivita' produttive, industriali, agricole,
zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni,
fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico
o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali,
socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia
asseverata;
c) danni economici subiti da prodotti gia' raccolti
e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel
caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento
(UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle
indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del
regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, e 8 del regolamento
delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre
2018, previa presentazione di perizia asseverata;
d) danni alle strutture private adibite ad
attivita' sociali, socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie, ricreative, sportive e religiose;
e) danni agli edifici privati di interesse
storico-artistico;
f) oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai
soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti
autorita', per l'autonoma sistemazione, per traslochi o
depositi e per l'allestimento di alloggi temporanei;
g) delocalizzazione temporanea delle attivita'
economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati
dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis al fine
di garantirne la continuita'; allo scopo di favorire la
ripresa dell'attivita' agricola e zootecnica e di
ottimizzare l'impiego delle risorse a cio' destinate, la
delocalizzazione definitiva delle attivita' agricole e
zootecniche in strutture temporanee che, per le loro
caratteristiche, possono essere utilizzate in via
definitiva e' assentita, su richiesta del titolare
dell'impresa, dal competente ufficio regionale;
h) interventi sociali e socio-sanitari, attivati da
soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le
persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio;
i) interventi per far fronte a interruzioni di
attivita' sociali, sociosanitarie e socio-educative di
soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di
servizi alla persona, nonche' di soggetti privati, senza
fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi
alluvionali di cui all'articolo 20-bis.
i-bis) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole causati da frane, ai sensi
dell'articolo 12, comma 4;
i-ter) interventi per far fronte ai danni alle
produzioni agricole, ai sensi dell'articolo 12, comma 4,
non ricompresi negli interventi di cui al capo V del Piano
di gestione dei rischi in agricoltura per l'anno 2023, di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102.
3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere
altresi' destinati, nei limiti delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies:
a) all'acquisto di aree alternative, gia'
individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica,
ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o
totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non
sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo;
b) all'acquisto di immobili immediatamente
disponibili per la destinazione residenziale o produttiva
nei comuni in cui e' ubicato l'immobile danneggiato, nelle
ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e
non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo
luogo.
3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da
demolire, per i quali siano disposte le misure di
delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a),
nonche' gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis,
lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto
previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al
patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla
relativa demolizione con oneri a carico delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-quinquies.
3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono
alternativi rispetto ai contributi per la riparazione,
ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono
essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a
tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al
netto dei costi di demolizione.
3-quinquies. Ai fini di cui al comma 3, lettera
i-ter), il soggetto gestore del Fondo mutualistico
nazionale di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, trasmette alle regioni
Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le denunce di danno
ricevute, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
ripartite tra le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche
le risorse a sostegno degli interventi di cui alle lettere
i-bis) e i-ter) del comma 3. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di 8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante
corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui
al comma 1 dell'articolo 20-quinquies.
4. Nei contratti per interventi di ricostruzione, di
riparazione o di ripristino di cui agli articoli da 20-bis
a 20-duodecies stipulati tra privati e' sempre obbligatorio
l'inserimento della clausola di tracciabilita' finanziaria,
che deve essere debitamente accettata ai sensi
dell'articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Con
detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'eventuale
inadempimento dell'obbligo di tracciamento finanziario
consistente nel mancato utilizzo di banche o della societa'
Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in parte,
agli operatori economici incaricati o ai professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione
dei lavori, delle somme percepite a titolo di contributo
pubblico per la ricostruzione determina la perdita totale
del contributo erogato. Nel caso in cui sia accertato
l'inadempimento di uno degli ulteriori obblighi di cui
all'articolo 6, comma 2, della citata legge n. 136 del
2010, e' disposta la revoca parziale del contributo, in
misura corrispondente all'importo della transazione
effettuata. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui
al presente comma, il contratto e' risolto di diritto.
5. Al ricorrere dei relativi presupposti
giustificativi, i contributi previsti dagli articoli da
20-bis a 20-duodecies possono essere riconosciuti
nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione al netto dei rimborsi assicurativi.
6. Per gli interventi di parte corrente di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di 490 milioni di
euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle somme versate
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
societa' Equitalia Giustizia Spa, intestate al Fondo unico
giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 e'
incrementata di 149,65 milioni di euro per l'anno 2023. Le
risorse di cui al primo periodo sono prioritariamente
destinate agli interventi di cui alle lettere a),
limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o
ricostruzione degli immobili a uso produttivo, b), c) e g)
del comma 3.
6-ter. Il Commissario straordinario di cui al
presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1,
puo' concedere, nel limite di spesa di 210 milioni di euro,
a valere sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma
6-quater.
6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o
gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti
all'interno di immobili di proprieta' di soggetti privati
con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi
eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi
del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in
maniera forfetaria e sulla base del numero e della
tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i
beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a
cucina, nonche' nel limite di ulteriori 700 euro per
ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo
complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il
rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al
presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi
assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in
conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al
precedente periodo.».