Art. 2 
 
   Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura 
 
  1. Per i periodi  di  contribuzione  dal  1°  gennaio  2024  al  31
dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  con
riferimento ai premi e contributi dovuti  per  il  proprio  personale
dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
di cui all'allegato  1  al  decreto-legge  1°  giugno  2023,  n.  61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,  n.  100,
trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma
2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
67,45 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  si
provvede: 
    a)   per   l'anno   2024,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera
a)  del  decreto-legge  4  maggio  2023,  n.  48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85; 
    b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione  del  Fondo
per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui   al
l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  3.  All'articolo  38  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso; 
    b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
      «7-bis. Fermo restando quanto stabilito  ai  commi  6  e  7  in
merito  alla  notifica  degli  elenchi  nominativi  annuali   e   dei
provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla  pubblicazione,  con
le modalita' telematiche  previste  dall'articolo  12-bis  del  regio
decreto  24  settembre  1940,  n.  1949,  degli  elenchi   nominativi
trimestrali  di  variazione  di  cui  all'articolo  9-quinquies   del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 
      7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre
2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis  del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati  con
comunicazione individuale a  mezzo  raccomandata,  posta  elettronica
certificata  o  altra  modalita'  idonea   a   garantire   la   piena
conoscibilita'.» 
  4. All'attuazione del comma  3,  l'INPS  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9
          della legge 11 marzo 1988, n.  67,  recante:  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 1988)» pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988: 
                «5. I premi ed i contributi  relativi  alle  gestioni
          previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
          agricolo per il proprio personale  dipendente,  occupato  a
          tempo indeterminato e a  tempo  determinato  nei  territori
          montani di cui all'articolo 9 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601,  sono  fissati
          nella misura del 20 per cento a decorrere  dal  1°  ottobre
          1994, del 25 per cento a decorrere dal 1°  ottobre  1995  e
          del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti
          premi e contributi dovuti dai  datori  di  lavoro  agricolo
          operanti nelle zone agricole  svantaggiate,  delimitate  ai
          sensi dell'articolo 15 della legge  27  dicembre  1977,  n.
          984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere
          dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a  decorrere  dal  1°
          ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal  1°  ottobre
          1996. 
                5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
          ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori  occupati  in
          violazione delle norme sul collocamento. 
                5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
          soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.». 
              - Il decreto-legge 1°  giugno  2023,  n.  61,  recante:
          «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza  provocata
          dagli eventi alluvionali  verificatisi  a  partire  dal  1°
          maggio   2023   nonche'   disposizioni   urgenti   per   la
          ricostruzione nei territori colpiti dai  medesimi  eventi»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2023,
          n. 100, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  1°
          giugno 2023, n. 127. 
              - Si riporta l'articolo 01, comma 2,  lettera  b),  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  recante
          «Interventi  urgenti  per   i   settori   dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 59 dell'11 marzo 2006: 
                «Articolo 01 (Disposizioni in materia  di  previdenza
          agricola). - (omissis) 
                2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di  cui
          al  comma  1,   le   agevolazioni   contributive   previste
          dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e  5-ter,  della  legge  11
          marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,  sono  cosi'
          determinate: 
                (omissis) 
                  b) nelle zone agricole  svantaggiate,  compresi  le
          aree  dell'obiettivo  1  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del  21  giugno  1999,  nonche'  i
          territori  dei  comuni  delle  regioni  Abruzzo,  Molise  e
          Basilicata, la riduzione contributiva compete nella  misura
          del 68 per cento.». 
              - Si riposta l'articolo 13, comma  9,  lettera  a)  del
          decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti
          per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo  del  lavoro»
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  2023,
          n. 85, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  3  luglio
          2023, n. 153: 
                «Art.  13   (Disposizioni   transitorie,   finali   e
          finanziarie). - (omissis) 
                9. Ai fini dell'erogazione  del  beneficio  economico
          del  Supporto  per  la  formazione  e  il  lavoro  di   cui
          all'articolo  12  e  dei  ((relativi   incentivi   di   cui
          all'articolo 10)) e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
          122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di  euro  per  l'anno
          2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8  milioni
          di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro  per  l'anno
          2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2  milioni
          di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro  per  l'anno
          2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni
          di euro annui a decorrere  dall'anno  2033,  ripartita  nei
          seguenti limiti di spesa: 
                  a) per il beneficio economico del Supporto  per  la
          formazione e  il  lavoro  di  cui  all'articolo  12:  122,5
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1  milioni  di  euro
          per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per  l'anno  2025,
          935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e  557,2  milioni  di
          euro annui a decorrere dall'anno 2027; 
                  ...Omissis...». 
              - Si riposta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   recante
          «Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica», convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
          dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 27 dicembre 2004, n. 302: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - ...Omissis... 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   38   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111  recante
          «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione  finanziaria»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  16  luglio
          2011, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 38  (Disposizioni  in  materia  di  contenzioso
          previdenziale e assistenziale). - 1. Al fine di  realizzare
          una  maggiore  economicita'  dell'azione  amministrativa  e
          favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti,
          nonche'   deflazionare   il    contenzioso    in    materia
          previdenziale, di  contenere  la  durata  dei  processi  in
          materia previdenziale, nei termini  di  durata  ragionevole
          dei processi, previsti ai sensi della  Convenzione  europea
          per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle  liberta'
          fondamentali, ratificata ai  sensi  della  legge  4  agosto
          1955, n. 848: 
                  a) i processi in materia  previdenziale  nei  quali
          sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla
          data del 31 dicembre 2010, per i quali, a  tale  data,  non
          sia  intervenuta  sentenza,  il  cui  valore   non   superi
          complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con
          riconoscimento  della  pretesa  economica  a   favore   del
          ricorrente. L'estinzione  e'  dichiarata  con  decreto  dal
          giudice, anche d'ufficio. Per  le  spese  del  processo  si
          applica  l'articolo  310,  quarto  comma,  del  codice   di
          procedura civile. 
                  b) Al codice di procedura civile sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                    1) dopo l'articolo 445 e' inserito  il  seguente:
          "Art.    445-bis    (Accertamento    tecnico     preventivo
          obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita'
          civile,  cecita'  civile,  sordita'  civile,   handicap   e
          disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno
          di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
          222, chi  intende  proporre  in  giudizio  domanda  per  il
          riconoscimento dei propri diritti presenta con  ricorso  al
          giudice competente ai sensi  dell'articolo  442  codice  di
          procedura civile., presso il Tribunale nel cui  circondario
          risiede l'attore, istanza di accertamento  tecnico  per  la
          verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti
          la pretesa fatta valere. 
                    Il giudice procede a norma  dell'articolo  696  -
          bis codice  di  procedura  civile,  in  quanto  compatibile
          nonche' secondo  le  previsioni  inerenti  all'accertamento
          peritale  di  cui  all'articolo  10,   comma   6-bis,   del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e
          all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento  tecnico
          preventivo costituisce condizione di  procedibilita'  della
          domanda di cui  al  primo  comma.  L'improcedibilita'  deve
          essere  eccepita  dal  convenuto  a  pena  di  decadenza  o
          rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
          Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo
          non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si  e'
          concluso, assegna alle parti il termine di quindici  giorni
          per la presentazione dell'istanza di  accertamento  tecnico
          ovvero di  completamento  dello  stesso.  La  richiesta  di
          espletamento  dell'accertamento   tecnico   interrompe   la
          prescrizione.  Il  giudice,  terminate  le  operazioni   di
          consulenza, con decreto comunicato  alle  parti,  fissa  un
          termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro  il
          quale le  medesime  devono  dichiarare,  con  atto  scritto
          depositato  in  cancelleria,  se  intendono  contestare  le
          conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza
          di contestazione, il  giudice,  se  non  procede  ai  sensi
          dell'articolo 196, con decreto  pronunciato  fuori  udienza
          entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal
          comma  precedente  omologa  l'accertamento  del   requisito
          sanitario secondo le risultanze probatorie  indicate  nella
          relazione del consulente tecnico  dell'ufficio  provvedendo
          sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne'  modificabile,
          e'  notificato  agli  enti  competenti,   che   provvedono,
          subordinatamente  alla  verifica  di  tutti  gli  ulteriori
          requisiti previsti dalla normativa  vigente,  al  pagamento
          delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei  casi  di
          mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare
          le conclusioni del  consulente  tecnico  dell'ufficio  deve
          depositare, presso il giudice di cui al comma primo,  entro
          il termine perentorio di trenta giorni  dalla  formulazione
          della dichiarazione di dissenso,  il  ricorso  introduttivo
          del giudizio, specificando, a pena di  inammissibilita',  i
          motivi della contestazione."; 
                    2)  all'articolo  152  delle   disposizioni   per
          l'attuazione del codice di procedura civile e  disposizioni
          transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "A
          tale fine la parte ricorrente, a pena  di  inammissibilita'
          di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
          prestazione dedotta in giudizio, quantificandone  l'importo
          nelle conclusioni dell'atto introduttivo."; 
                  c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
          n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248, dopo  il  comma  35-quater,  e'  aggiunto  il
          seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali  provvedono
          al  pagamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di   spese,
          competenze e  altri  compensi  in  favore  dei  procuratori
          legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito
          delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal  fine
          il procuratore della parte e' tenuto a formulare  richiesta
          di pagamento delle somme di cui al periodo precedente  alla
          struttura   territoriale    dell'Ente    competente    alla
          liquidazione,  a   mezzo   raccomandata   con   avviso   di
          ricevimento o posta  elettronica  certificata,  comunicando
          contestualmente gli  estremi  del  proprio  conto  corrente
          bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
          esecutivo ed alla promozione di  azioni  esecutive  per  il
          recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
          ricevimento di tale comunicazione."; 
                  d) al decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          aprile  1970  n.  639,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti modifiche: 
                    1) all'articolo  47  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente  comma:  "Le  decadenze  previste  dai  commi  che
          precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
          ad oggetto l'adempimento di prestazioni  riconosciute  solo
          in parte o il pagamento di accessori del  credito.  In  tal
          caso il termine di  decadenza  decorre  dal  riconoscimento
          parziale  della  prestazione  ovvero  dal  pagamento  della
          sorte."; 
                    2) dopo l'articolo 47 e'  inserito  il  seguente:
          "47-bis.  1.  Si  prescrivono  in  cinque  anni   i   ratei
          arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti  a  seguito  di
          pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
          trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni  della
          gestione di cui all'articolo 24 della legge 9  marzo  1989,
          n. 88, o delle relative  differenze  dovute  a  seguito  di
          riliquidazioni.". 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1,  lettera  b),
          numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012. 
                3. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni
          di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per  i  giudizi
          pendenti alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, la dichiarazione relativa  al  valore  della  lite
          deve essere formulata nel corso del giudizio. 
                4. Le disposizioni di cui al comma 1,  lettera  c)  e
          d), si applicano anche ai giudizi pendenti in  primo  grado
          alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
                5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  all'allegato  A  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529. 
                6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,  dopo
          l'articolo 12 e' inserito il  seguente:  "12-bis  (Notifica
          mediante pubblicazione telematica). -  1.  Con  riferimento
          alle giornate di  occupazione  successive  al  31  dicembre
          2010,  dichiarate  dai  datori  di  lavoro   e   comunicate
          all'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  ai
          sensi  dell'articolo  6,  commi  1,  3  e  4,  del  decreto
          legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai  agricoli
          a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e  per
          i piccoli coloni, gli elenchi  nominativi  annuali  di  cui
          all'articolo 12 sono notificati ai  lavoratori  interessati
          mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS  nel
          proprio sito internet entro  il  mese  di  marzo  dell'anno
          successivo   secondo    specifiche    tecniche    stabilite
          dall'Istituto stesso.". 
                7. In caso di riconoscimento o di disconoscimento  di
          giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione  e  la
          pubblicazione  dell'elenco   nominativo   annuale,   l'INPS
          provvede alla notifica ai lavoratori  interessati  mediante
          comunicazione  individuale  a  mezzo  raccomandata,   posta
          elettronica  certificata  o  altra   modalita'   idonea   a
          garantire la piena conoscibilita'. 
                7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7
          in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali  e
          dei  provvedimenti  di  variazione,  l'INPS  procede   alla
          pubblicazione,  con  le  modalita'   telematiche   previste
          dall'articolo 12-bis del regio decreto 24  settembre  1940,
          n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione
          di  cui  all'articolo  9-quinquies  del  decreto-legge   1°
          ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 28 novembre 1996, n. 608. 
                7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare,  entro  il
          31 dicembre 2024, con  le  modalita'  telematiche  previste
          dall'articolo 12-bis del regio decreto 24  settembre  1940,
          n. 1949,  un  elenco  straordinario  dei  provvedimenti  di
          variazione degli  elenchi  nominativi  annuali  adottati  a
          decorrere  dal  mese  di  luglio  2020  e  non  validamente
          notificati   con   comunicazione   individuale   a    mezzo
          raccomandata,  posta  elettronica   certificata   o   altra
          modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'. 
                8. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole  da:
          "formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti:
          "del consulente nominato dal giudice, il quale provvede  ad
          inviare,  entro  15  giorni  antecedenti   l'inizio   delle
          operazioni peritali,  anche  in  via  telematica,  apposita
          comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS
          competente o a suo delegato.  Alla  relazione  peritale  e'
          allegato, a pena di  nullita',  il  riscontro  di  ricevuta
          della predetta comunicazione. L'eccezione  di  nullita'  e'
          rilevabile anche d'ufficio dal giudice.  Il  medico  legale
          dell'ente e'  autorizzato  a  partecipare  alle  operazioni
          peritali in deroga al comma  primo  dell'articolo  201  del
          codice di procedura civile.».