Art. 2
Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura
1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31
dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9,
commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con
riferimento ai premi e contributi dovuti per il proprio personale
dipendente dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole
di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,
trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma
2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
67,45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si
provvede:
a) per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 9, lettera
a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
b) per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui al
l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. All'articolo 38 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, il primo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7 in
merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e dei
provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla pubblicazione, con
le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio
decreto 24 settembre 1940, n. 1949, degli elenchi nominativi
trimestrali di variazione di cui all'articolo 9-quinquies del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre
2024, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del
regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, un elenco straordinario dei
provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati
a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati con
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta elettronica
certificata o altra modalita' idonea a garantire la piena
conoscibilita'.»
4. All'attuazione del comma 3, l'INPS provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Riferimenti normativi
- Si riportano i commi 5, 5-bis e 5-ter dell'articolo 9
della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1988:
«5. I premi ed i contributi relativi alle gestioni
previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro
agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a
tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori
montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono fissati
nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e
del 30 per cento a decorrere dal 1 ottobre 1996. I predetti
premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo
operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984, sono fissati nella misura del 30 per cento a decorrere
dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1°
ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre
1996.
5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano
ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in
violazione delle norme sul collocamento.
5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano
soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.».
- Il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante:
«Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata
dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1°
maggio 2023 nonche' disposizioni urgenti per la
ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1°
giugno 2023, n. 127.
- Si riporta l'articolo 01, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
«Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di
fiscalita' d'impresa», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 59 dell'11 marzo 2006:
«Articolo 01 (Disposizioni in materia di previdenza
agricola). - (omissis)
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui
al comma 1, le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi'
determinate:
(omissis)
b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le
aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i
territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e
Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura
del 68 per cento.».
- Si riposta l'articolo 13, comma 9, lettera a) del
decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante «Misure urgenti
per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro»
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,
n. 85, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 luglio
2023, n. 153:
«Art. 13 (Disposizioni transitorie, finali e
finanziarie). - (omissis)
9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico
del Supporto per la formazione e il lavoro di cui
all'articolo 12 e dei ((relativi incentivi di cui
all'articolo 10)) e' autorizzata la spesa complessiva di
122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno
2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni
di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno
2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni
di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno
2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei
seguenti limiti di spesa:
a) per il beneficio economico del Supporto per la
formazione e il lavoro di cui all'articolo 12: 122,5
milioni di euro per l'anno 2023, 1.354,1 milioni di euro
per l'anno 2024, 1.195,1 milioni di euro per l'anno 2025,
935,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 557,2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2027;
...Omissis...».
- Si riposta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, recante
«Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 27 dicembre 2004, n. 302:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di
definizione di illeciti edilizi). - ...Omissis...
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante
«Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio
2011, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Disposizioni in materia di contenzioso
previdenziale e assistenziale). - 1. Al fine di realizzare
una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e
favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti,
nonche' deflazionare il contenzioso in materia
previdenziale, di contenere la durata dei processi in
materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole
dei processi, previsti ai sensi della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848:
a) i processi in materia previdenziale nei quali
sia parte l'INPS, pendenti nel primo grado di giudizio alla
data del 31 dicembre 2010, per i quali, a tale data, non
sia intervenuta sentenza, il cui valore non superi
complessivamente euro 500,00, si estinguono di diritto, con
riconoscimento della pretesa economica a favore del
ricorrente. L'estinzione e' dichiarata con decreto dal
giudice, anche d'ufficio. Per le spese del processo si
applica l'articolo 310, quarto comma, del codice di
procedura civile.
b) Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) dopo l'articolo 445 e' inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Accertamento tecnico preventivo
obbligatorio). Nelle controversie in materia di invalidita'
civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e
disabilita', nonche' di pensione di inabilita' e di assegno
di invalidita', disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il
riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al
giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di
procedura civile., presso il Tribunale nel cui circondario
risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la
verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti
la pretesa fatta valere.
Il giudice procede a norma dell'articolo 696 -
bis codice di procedura civile, in quanto compatibile
nonche' secondo le previsioni inerenti all'accertamento
peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
all'articolo 195. L'espletamento dell'accertamento tecnico
preventivo costituisce condizione di procedibilita' della
domanda di cui al primo comma. L'improcedibilita' deve
essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o
rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo
non e' stato espletato ovvero che e' iniziato ma non si e'
concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico
ovvero di completamento dello stesso. La richiesta di
espletamento dell'accertamento tecnico interrompe la
prescrizione. Il giudice, terminate le operazioni di
consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un
termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il
quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto
depositato in cancelleria, se intendono contestare le
conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In assenza
di contestazione, il giudice, se non procede ai sensi
dell'articolo 196, con decreto pronunciato fuori udienza
entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal
comma precedente omologa l'accertamento del requisito
sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella
relazione del consulente tecnico dell'ufficio provvedendo
sulle spese. Il decreto, non impugnabile ne' modificabile,
e' notificato agli enti competenti, che provvedono,
subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento
delle relative prestazioni, entro 120 giorni. Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare
le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve
depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione
della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo
del giudizio, specificando, a pena di inammissibilita', i
motivi della contestazione.";
2) all'articolo 152 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A
tale fine la parte ricorrente, a pena di inammissibilita'
di ricorso, formula apposita dichiarazione del valore della
prestazione dedotta in giudizio, quantificandone l'importo
nelle conclusioni dell'atto introduttivo.";
c) all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 35-quater, e' aggiunto il
seguente: "35-quinquies. Gli enti previdenziali provvedono
al pagamento delle somme dovute a titolo di spese,
competenze e altri compensi in favore dei procuratori
legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito
delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine
il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta
di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla
struttura territoriale dell'Ente competente alla
liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando
contestualmente gli estremi del proprio conto corrente
bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo
esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il
recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal
ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che
precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi
ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo
in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal
caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento
parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
sorte.";
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente:
"47-bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei
arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di
pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei
trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di
riliquidazioni.".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b),
numero 1), si applicano dal 1° gennaio 2012.
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni
di cui al comma 1, lettera b), numero 2), e per i giudizi
pendenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la dichiarazione relativa al valore della lite
deve essere formulata nel corso del giudizio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e
d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, all'allegato A del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' soppressa la voce n. 2529.
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo
l'articolo 12 e' inserito il seguente: "12-bis (Notifica
mediante pubblicazione telematica). - 1. Con riferimento
alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre
2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai
sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli
a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per
i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui
all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati
mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel
proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno
successivo secondo specifiche tecniche stabilite
dall'Istituto stesso.".
7. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la
pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS
provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante
comunicazione individuale a mezzo raccomandata, posta
elettronica certificata o altra modalita' idonea a
garantire la piena conoscibilita'.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito ai commi 6 e 7
in merito alla notifica degli elenchi nominativi annuali e
dei provvedimenti di variazione, l'INPS procede alla
pubblicazione, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, degli elenchi nominativi trimestrali di variazione
di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608.
7-ter. L'INPS e' autorizzato a pubblicare, entro il
31 dicembre 2024, con le modalita' telematiche previste
dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940,
n. 1949, un elenco straordinario dei provvedimenti di
variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a
decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente
notificati con comunicazione individuale a mezzo
raccomandata, posta elettronica certificata o altra
modalita' idonea a garantire la piena conoscibilita'.
8. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da:
"formulata" a: "competente "sono sostituite dalle seguenti:
"del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad
inviare, entro 15 giorni antecedenti l'inizio delle
operazioni peritali, anche in via telematica, apposita
comunicazione al direttore della sede provinciale dell'INPS
competente o a suo delegato. Alla relazione peritale e'
allegato, a pena di nullita', il riscontro di ricevuta
della predetta comunicazione. L'eccezione di nullita' e'
rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Il medico legale
dell'ente e' autorizzato a partecipare alle operazioni
peritali in deroga al comma primo dell'articolo 201 del
codice di procedura civile.».