Art. 2 - bis
Interventi in materia di ammortizzatori sociali
1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e il 31 dicembre 2024, il trattamento di cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi
di intemperie stagionali, e' riconosciuto agli operai agricoli a
tempo inde terminato anche in caso di riduzione del l'attivita'
lavorativa pari alla meta' dell'orario giornaliero contrattualmente
previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono
conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di
novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi ai
fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2024. In deroga all'articolo 14 della legge 8
agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e' con
cesso dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) territorialmente competente ed e' erogato diretta mente
dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti,
anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di
spesa, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di
spesa.
2. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel periodo dal 1°
luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell'articolo 12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non
trovano applicazione relativamente agli interventi de terminati da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo
decreto legislativo n. 148 del 2015. A carico delle imprese che
presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente
comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 11
milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monito raggio
degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del
rispetto del relativo limite di spesa, non accogliendo le domande
eccedenti il predetto limite di spesa.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, puo' essere concesso, per
l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro, anche alle imprese
operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute, ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy del 17
aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, a valere sulle risorse del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le
risorse relative al limite di spesa di cui al primo periodo possono
essere destinate anche a finanziare il trattamento di mobilita' in
deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti previdenziali
ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione
del salario in favore dei lavoratori agricoli», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 23 agosto 1972, come
modificato, da ultimo, dall'articolo 2, comma 11, del
decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con
modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2023:
«Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata massima di novanta giorni
nell'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180
giornate lavorative presso la stessa azienda.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di
cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori
dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13
marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari
armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per
periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita'
lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo
obbligatorio e non obbligatorio».
- Si riporta l'articolo 14 della legge 8 agosto 1972,
n. 457, recante: «Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la
integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del
23 agosto 1972:
«Art. 14. - Il trattamento sostitutivo della
retribuzione e' corrisposto dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, su deliberazione di una commissione
costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso, con
provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, in
qualita' di presidente, da un funzionario del Ministero
delle politiche agricole e forestali, dal direttore della
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da
tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti
dei datori di lavoro designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative
operanti nella provincia, nel termine, non inferiore a 30
giorni, ad esse assegnato dal direttore dell'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora
le designazioni non pervengano nel termine prescritto, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione si sostituisce alla organizzazione
sindacale inadempiente.
Per ciascuno dei membri suindicati puo' essere
nominato un supplente.
Nella Regione siciliana le commissioni previste nel
presente articolo sono integrate con un rappresentante
della Regione stessa».
- Si riportano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015:
«2. Qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane
consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova
domanda puo' essere proposta per la medesima unita'
produttiva per la quale l'integrazione e' stata concessa,
solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
di normale attivita' lavorativa.
3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
periodi non consecutivi non puo' superare complessivamente
la durata di 52 settimane in un biennio mobile».
- Si riporta l'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e
o) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.
183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23
settembre 2015.
«Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La disciplina
delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi
obblighi contributivi si applicano a:
(omissis)
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e
affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di
escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di
escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con
esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di
lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione
distinte dalla attivita' di escavazione.».
- Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, recante: «Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015:
«Art. 5 (Contributo addizionale). - 1. A carico delle
imprese che presentano domanda di integrazione salariale e'
stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:
a) 9 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
b), in un quinquennio mobile.
1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000
unita' e con unita' produttive site nel territorio
nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi
industriale complessa riconosciuta ai sensi dell'articolo
27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
al fine di mantenere la produzione esistente con la
stabilita' dei livelli occupazionali, abbiano stipulato
contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
1, lettera c), che prevedono nell'anno 2019 la riduzione
concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a
quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, previo accordo governativo tra
l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in
cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla
continuita' produttiva e al mantenimento stabile dei
livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro e non
oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, decorsi i quali si intendono non
piu' presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio
contributivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel
limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di
6,9 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora nel corso
della procedura di stipula dell'accordo emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali non puo' procedere alla
sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente
non puo' prendere in considerazione ulteriori domande di
accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore dei
datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di
integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi
successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione del
trattamento e' stabilita una contribuzione addizionale
ridotta, in misura pari:
a) al 6 per cento della retribuzione globale che
sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, relativamente ai periodi di integrazione
salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di
uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) al 9 per cento oltre il limite di cui alla
lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio
mobile».
- Si riporta l'articolo 18, comma 1, lettera a) del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante:
«Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008:
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
[presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,] su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione».
- Si riporta il comma 11-bis dell'articolo 44 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante:
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,
in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
2015:
«11-bis. In deroga all'articolo 4, comma 1, e
all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117
milioni di euro per l'anno 2017, previo accordo stipulato
in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con la presenza del Ministero dello
sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
ulteriore intervento di integrazione salariale
straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per
ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in
un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla
data di entrata in vigore della presente disposizione ai
sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134. Al fine di essere ammessa all'ulteriore
intervento di integrazione salariale straordinaria
l'impresa presenta un piano di recupero occupazionale che
prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro
concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione
dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter
ricorrere al trattamento di integrazione salariale
straordinaria ne' secondo le disposizioni del presente
decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e
dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno
2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante
utilizzo delle disponibilita' in conto residui. Entro
quindici giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali l'assegnazione delle risorse
necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in
base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
spesa di euro 216 milioni di euro per l'anno 2016 e 117
milioni di euro per l'anno 2017. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e trasmette relazioni
semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».
- Si riporta l'articolo 27, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la
crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
147 del 26 giugno 2012:
«Art. 27 (Riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di
crisi industriale complessa). - 1. Nel quadro della
strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la
competitivita' del sistema produttivo nazionale,
l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la salvaguardia
dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi
industriali complesse con impatto significativo sulla
politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
economico adotta Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi
industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero
dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della
regione interessata, che, riguardano specifici territori
soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di
rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o piu' imprese di grande o media
dimensione con effetti sull'indotto;
una grave crisi di uno specifico settore
industriale con elevata specializzazione nel territorio.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche
mediante cofinanziamento regionale e con l'utilizzo di
tutti i regimi d'aiuto disponibili per cui ricorrano i
presupposti, investimenti produttivi anche a carattere
innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la
formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali dismesse, il recupero ambientale e
l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli
articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come
esteso dall'articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, si applica anche per l'attuazione dei progetti di
riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l'efficacia e la tempestivita'
dell'iniziativa, i Progetti di riconversione e
riqualificazione industriale sono adottati mediante
appositi accordi di programma che disciplinano gli
interventi agevolativi, l'attivita' integrata e coordinata
di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei
soggetti pubblici e privati, le modalita' di esecuzione
degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e
del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli
impianti compresi nel Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica
utilita', urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali
all'attuazione del Progetto sono indette dal Ministero
dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la
vigente normativa in materia di interventi di bonifica e
risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di agevolazioni per
l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge
1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle
concesse sotto forma di finanziamento agevolato, e'
applicabile, prioritariamente nell'ambito dei progetti di
cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al comma
8-bis, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le
soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
del Progetto di riconversione e riqualificazione
industriale, il Ministero dello sviluppo economico si
avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, S.p.A., le cui
attivita' sono disciplinate mediante apposita convenzione
con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri
derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico
delle risorse assegnate all'apposita sezione del fondo di
cui all'articolo 23, comma 2 utilizzate per l'attuazione
degli accordi di cui al presente articolo, nel limite
massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
elabora misure volte a favorire il ricollocamento
professionale dei lavoratori interessati da interventi di
riconversione e riqualificazione industriale. Tali misure
possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto
alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate
allo svolgimento di tale attivita' ai sensi dell'articolo
4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente comma
possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito
delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, disciplina le modalita' di individuazione
delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro
dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive
all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorita' di
accesso agli interventi di propria competenza.
8-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente
disposizione, disciplina le condizioni e le modalita' per
l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di
situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che
presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo
dei territori interessati e sull'occupazione.
9. All'attuazione degli interventi previsti dai
Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a
valere sulle risorse finanziarie individuate dalle
Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e,
relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle
risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti,
ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui
all'articolo 23, comma 2. Le attivita' del presente
articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali
partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli
interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del 15
maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande
oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo
economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per la successiva
assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
- Il decreto 17 aprile 2023 del Ministero delle imprese
e del made in Italy recante: «Determinazione dei contributi
per i diritti d'uso delle frequenze digitali per gli anni
2022 e 2023», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2023.
- Si riporta l'articolo 53-ter del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti
territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da
eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017:
«Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per
i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa). -
1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12
dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere
destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte
non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di
continuita' e a prescindere dall'applicazione dei criteri
di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di
mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i
lavoratori che operino in un'area di crisi industriale
complessa, riconosciuta ai sensi dell'articolo 27 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che
alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un
trattamento di mobilita' ordinaria o di un trattamento di
mobilita' in deroga, a condizione che ai medesimi
lavoratori siano contestualmente applicate le misure di
politica attiva individuate in un apposito piano regionale
da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».