Art. 2 - bis 
 
           Interventi in materia di ammortizzatori sociali 
 
  1. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate nel  periodo  compreso
tra la data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto e  il  31  dicembre  2024,  il  trattamento  di  cui
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto  nei  casi
di intemperie stagionali, e'  riconosciuto  agli  operai  agricoli  a
tempo inde terminato anche  in  caso  di  riduzione  del  l'attivita'
lavorativa pari alla meta' dell'orario  giornaliero  contrattualmente
previ sto. I periodi di trattamento di cui al presente comma non sono
conteggiati ai  fini  del  raggiungimento  della  durata  massima  di
novanta giornate all'anno e sono equi parati a periodi lavorativi  ai
fini del re quisito delle 181 giornate di effettivo la voro, previsti
all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. I benefici  di  cui
al presente comma sono riconosciuti nel li mite di spesa di 2 milioni
di euro per l'anno 2024. In deroga  all'articolo  14  della  legge  8
agosto 1972, n. 457, il tratta mento di cui al presente comma e'  con
cesso dalla sede dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS)  territorialmente  competente  ed  e'  erogato  diretta  mente
dall'Istituto, che provvede al monitoraggio degli oneri  conseguenti,
anche in via prospettica, ai fini del rispetto del relativo limite di
spesa, non accogliendo le domande eccedenti  il  predetto  limite  di
spesa. 
  2. Al  fine  di  fronteggiare  eccezionali  situazioni  climatiche,
comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more
della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni  o
riduzioni dell'attivita' lavorativa effettuate  nel  periodo  dal  1°
luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le  disposizioni  dell'articolo  12,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  non
trovano applicazione relativamente agli interventi  de  terminati  da
eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese  di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere  m),  n)  e  o),  del  medesimo
decreto legislativo n. 148 del  2015.  A  carico  delle  imprese  che
presentano domanda di integrazione salariale ai  sensi  del  presente
comma non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo  5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I benefici di  cui
al presente comma sono riconosciuti  nel  li  mite  di  spesa  di  11
milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS  provvede  al  monito  raggio
degli oneri conseguenti,  anche  in  via  prospettica,  ai  fini  del
rispetto del relativo limite di spesa,  non  accogliendo  le  domande
eccedenti il predetto limite di spesa. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 11 milioni di euro  per
l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Il trattamento di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  puo'  essere  concesso,  per
l'anno 2024, nel limite di 7,5 milioni di euro,  anche  alle  imprese
operanti nelle aree di crisi industriale complessa  riconosciute,  ai
sensi dell'articolo 27 del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
i decreti del Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy  del  17
aprile 2023 e dell'11 settembre 2023,  a  valere  sulle  risorse  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.  Le
risorse relative al limite di spesa di cui al primo  periodo  possono
essere destinate anche a finanziare il trattamento  di  mobilita'  in
deroga di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, recante: «Miglioramenti ai  trattamenti  previdenziali
          ed assistenziali nonche' disposizioni per  la  integrazione
          del salario in favore dei lavoratori agricoli»,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 23  agosto  1972,  come
          modificato, da  ultimo,  dall'articolo  2,  comma  11,  del
          decreto-legge  28  luglio  2023,  n.  98,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  18  settembre  2023,  n.  127,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  del  28  luglio
          2023: 
                «Art. 8. - Agli operai agricoli con contratto a tempo
          indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
          per intemperie stagionali o per altre cause non  imputabili
          al  datore  di  lavoro  o  ai  lavoratori,  e'  dovuto   un
          trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
          di lavoro non prestate, nella misura dei  due  terzi  della
          retribuzione  di  cui  all'art.  3.  Detto  trattamento  e'
          corrisposto  per  la  durata  massima  di  novanta   giorni
          nell'anno. 
                Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
          spettano gli assegni  familiari  a  carico  della  relativa
          cassa unica. 
                Ai fini della presente legge sono considerati  operai
          agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre  a
          tempo indeterminato  che  svolgono  annualmente  oltre  180
          giornate lavorative presso la stessa azienda. 
                A decorrere dal 1° gennaio 2022,  il  trattamento  di
          cui al primo comma  e'  riconosciuto  anche  ai  lavoratori
          dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e
          in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori
          di cooperative della piccola pesca di  cui  alla  legge  13
          marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai  proprietari
          armatori, imbarcati sulla nave dai  medesimi  gestita,  per
          periodi diversi da  quelli  di  sospensione  dell'attivita'
          lavorativa  derivante  da  misure  di  arresto   temporaneo
          obbligatorio e non obbligatorio». 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,
          n.   457,   recante:    «Miglioramenti    ai    trattamenti
          previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per  la
          integrazione  del  salario   in   favore   dei   lavoratori
          agricoli», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  218  del
          23 agosto 1972: 
                «Art.  14.  -  Il   trattamento   sostitutivo   della
          retribuzione e' corrisposto dall'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, su  deliberazione  di  una  commissione
          costituita  presso  ogni  sede  dell'Istituto  stesso,  con
          provvedimento del direttore  dell'ufficio  provinciale  del
          lavoro e della massima occupazione. 
                La commissione e' composta dal direttore dell'ufficio
          provinciale del lavoro  e  della  massima  occupazione,  in
          qualita' di presidente, da  un  funzionario  del  Ministero
          delle politiche agricole e forestali, dal  direttore  della
          sede dell'Istituto nazionale della previdenza  sociale,  da
          tre rappresentanti dei lavoratori e da  tre  rappresentanti
          dei   datori   di   lavoro   designati   dalle   rispettive
          organizzazioni sindacali di categoria piu'  rappresentative
          operanti nella provincia, nel termine, non inferiore  a  30
          giorni,  ad  esse  assegnato  dal  direttore   dell'ufficio
          provinciale del lavoro e della massima occupazione. Qualora
          le designazioni non pervengano nel termine  prescritto,  il
          direttore  dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  si  sostituisce  alla  organizzazione
          sindacale inadempiente. 
                Per  ciascuno  dei  membri  suindicati  puo'   essere
          nominato un supplente. 
                Nella Regione siciliana le commissioni  previste  nel
          presente articolo  sono  integrate  con  un  rappresentante
          della Regione stessa». 
              - Si riportano i commi  2  e  3  dell'articolo  12  del
          decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante:
          «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
          2015: 
                «2. Qualora l'impresa abbia fruito  di  52  settimane
          consecutive di integrazione salariale ordinaria, una  nuova
          domanda  puo'  essere  proposta  per  la  medesima   unita'
          produttiva per la quale l'integrazione e'  stata  concessa,
          solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane
          di normale attivita' lavorativa. 
                3. L'integrazione salariale ordinaria relativa a piu'
          periodi non consecutivi non puo' superare  complessivamente
          la durata di 52 settimane in un biennio mobile». 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 1, lettere m),  n)  e
          o) del decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  148,
          recante: «Disposizioni per il riordino della  normativa  in
          materia di ammortizzatori sociali in costanza  di  rapporto
          di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre  2014,  n.
          183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  221  del  23
          settembre 2015. 
                «Art. 10 (Campo di applicazione). - 1. La  disciplina
          delle  integrazioni  salariali  ordinarie  e   i   relativi
          obblighi contributivi si applicano a: 
                  (omissis) 
                  m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia  e
          affini; 
                  n) imprese  industriali  esercenti  l'attivita'  di
          escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; 
                  o) imprese  artigiane  che  svolgono  attivita'  di
          escavazione e di  lavorazione  di  materiali  lapidei,  con
          esclusione  di  quelle  che  svolgono  tale  attivita'   di
          lavorazione in laboratori con  strutture  e  organizzazione
          distinte dalla attivita' di escavazione.». 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015,  n.  148,  recante:  «Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della legge 10 dicembre 2014,  n.  183»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015: 
                «Art. 5 (Contributo addizionale). - 1. A carico delle
          imprese che presentano domanda di integrazione salariale e'
          stabilito un contributo addizionale, in misura pari a: 
                  a) 9  per  cento  della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile; 
                  c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera
          b), in un quinquennio mobile. 
                1-bis. Le imprese del settore della fabbricazione  di
          elettrodomestici, con  un  organico  superiore  alle  4.000
          unita'  e  con  unita'  produttive  site   nel   territorio
          nazionale,  di  cui  almeno  una  in   un'area   di   crisi
          industriale complessa riconosciuta ai  sensi  dell'articolo
          27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le quali,
          al  fine  di  mantenere  la  produzione  esistente  con  la
          stabilita' dei  livelli  occupazionali,  abbiano  stipulato
          contratti di solidarieta', ai sensi dell'articolo 21, comma
          1, lettera c), che prevedono nell'anno  2019  la  riduzione
          concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore  a
          quindici mesi, sono esonerate dalla contribuzione di cui al
          comma 1. L'esonero e' autorizzato dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, previo accordo  governativo  tra
          l'impresa e le organizzazioni sindacali dei  lavoratori  in
          cui vengono definiti gli impegni  aziendali  relativi  alla
          continuita'  produttiva  e  al  mantenimento  stabile   dei
          livelli occupazionali. L'accordo e' stipulato entro  e  non
          oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente disposizione, decorsi i  quali  si  intendono  non
          piu' presenti i predetti impegni  aziendali.  Il  beneficio
          contributivo di cui al presente comma e'  riconosciuto  nel
          limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e  di
          6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
          della  procedura  di   stipula   dell'accordo   emerga   il
          verificarsi  di  scostamenti,  anche  in  via  prospettica,
          rispetto al predetto limite  di  spesa,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali non  puo'  procedere  alla
          sottoscrizione dell'accordo governativo e  conseguentemente
          non puo' prendere in considerazione  ulteriori  domande  di
          accesso ai  benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di  spesa
          con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
          a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  per
          la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attivita' di
          monitoraggio al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
                1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2025, a favore  dei
          datori di lavoro che non abbiano fruito di  trattamenti  di
          integrazione  salariale  per   almeno   ventiquattro   mesi
          successivi al termine dell'ultimo periodo di fruizione  del
          trattamento  e'  stabilita  una  contribuzione  addizionale
          ridotta, in misura pari: 
                  a) al 6 per cento della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate,  relativamente   ai   periodi   di   integrazione
          salariale ordinaria o straordinaria fruiti  all'interno  di
          uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo
          di 52 settimane in un quinquennio mobile; 
                  b) al 9 per cento  oltre  il  limite  di  cui  alla
          lettera a)  e  sino  a  104  settimane  in  un  quinquennio
          mobile». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma  1,  lettera  a)  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  recante:
          «Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,   lavoro,
          occupazione  e  impresa  e  per  ridisegnare  in   funzione
          anti-crisi  il  quadro  strategico  nazionale»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2008: 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques  del
          decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          [presieduto in maniera non delegabile  dal  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri,] su  proposta  del  Ministro  dello
          sviluppo   economico   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  nonche'  con  il  Ministro
          delle infrastrutture e dei  trasporti  per  quanto  attiene
          alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi  assunti  in
          sede europea, entro 30 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  assegna  una  quota  delle
          risorse    nazionali    disponibili    del    Fondo    aree
          sottoutilizzate: 
                  a) al Fondo sociale per occupazione  e  formazione,
          che e' istituito nello stato di  previsione  del  Ministero
          del lavoro, della salute  e  delle  politiche  sociali  nel
          quale  affluiscono  anche  le   risorse   del   Fondo   per
          l'occupazione, nonche' le  risorse  comunque  destinate  al
          finanziamento  degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in
          deroga alla normativa vigente e  quelle  destinate  in  via
          ordinaria dal CIPE alla formazione». 
              - Si riporta  il  comma  11-bis  dell'articolo  44  del
          decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante:
          «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre
          2015: 
                «11-bis.  In  deroga  all'articolo  4,  comma  1,   e
          all'articolo 22, commi 1, 2 e 3, entro il limite massimo di
          spesa di 216 milioni di euro  per  l'anno  2016  e  di  117
          milioni di euro per l'anno 2017, previo  accordo  stipulato
          in sede governativa presso il Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
          sviluppo economico e della regione, puo' essere concesso un
          ulteriore    intervento    di    integrazione     salariale
          straordinaria, sino  al  limite  massimo  di  12  mesi  per
          ciascun anno  di  riferimento,  alle  imprese  operanti  in
          un'area di crisi industriale  complessa  riconosciuta  alla
          data di entrata in vigore della  presente  disposizione  ai
          sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
          83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 134.  Al  fine  di  essere  ammessa  all'ulteriore
          intervento   di   integrazione   salariale    straordinaria
          l'impresa presenta un piano di recupero  occupazionale  che
          prevede appositi percorsi di politiche  attive  del  lavoro
          concordati con la regione e finalizzati alla  rioccupazione
          dei lavoratori, dichiarando contestualmente  di  non  poter
          ricorrere  al   trattamento   di   integrazione   salariale
          straordinaria ne'  secondo  le  disposizioni  del  presente
          decreto ne' secondo le disposizioni attuative dello stesso.
          All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a
          216  milioni  per  l'anno  2016   mediante   corrispondente
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo
          16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,
          come   incrementata   dall'articolo   43,   comma   5,    e
          dall'articolo 1, comma 387,  lettera  b),  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117  milioni  per  l'anno
          2017  a  carico  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
          formazione, di cui all'articolo 18, comma  1,  lettera  a),
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante
          utilizzo  delle  disponibilita'  in  conto  residui.  Entro
          quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, le regioni richiedono al Ministero del lavoro
          e delle  politiche  sociali  l'assegnazione  delle  risorse
          necessarie in relazione alle proprie esigenze. Con  decreto
          del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le
          risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni  in
          base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di
          spesa di euro 216 milioni di euro per  l'anno  2016  e  117
          milioni  di  euro  per  l'anno  2017.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del rispetto  del  limite  di  spesa,  con  le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico  della  finanza  pubblica  e   trasmette   relazioni
          semestrali  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze». 
              - Si riporta l'articolo 27, del decreto-legge 22 giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          147 del 26 giugno 2012: 
                «Art. 27 (Riordino della  disciplina  in  materia  di
          riconversione e  riqualificazione  produttiva  di  aree  di
          crisi  industriale  complessa).  -  1.  Nel  quadro   della
          strategia europea per la crescita, al fine di sostenere  la
          competitivita'   del    sistema    produttivo    nazionale,
          l'attrazione di nuovi investimenti nonche' la  salvaguardia
          dei livelli occupazionali nei casi di situazioni  di  crisi
          industriali  complesse  con  impatto  significativo   sulla
          politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo
          economico    adotta    Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione  industriale.  Sono  situazioni  di  crisi
          industriale complessa, quelle  riconosciute  dal  Ministero
          dello sviluppo economico anche a seguito di  istanza  della
          regione interessata, che,  riguardano  specifici  territori
          soggetti a recessione economica e perdita occupazionale  di
          rilevanza nazionale derivante da: 
                  una crisi di una o piu' imprese di grande  o  media
          dimensione con effetti sull'indotto; 
                  una  grave   crisi   di   uno   specifico   settore
          industriale con elevata specializzazione nel territorio. 
                2. I Progetti di cui al  comma  1  promuovono,  anche
          mediante cofinanziamento  regionale  e  con  l'utilizzo  di
          tutti i regimi d'aiuto  disponibili  per  cui  ricorrano  i
          presupposti,  investimenti  produttivi  anche  a  carattere
          innovativo, la riqualificazione delle aree interessate,  la
          formazione del capitale umano,  la  riconversione  di  aree
          industriali   dismesse,   il    recupero    ambientale    e
          l'efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di
          infrastrutture strettamente funzionali agli interventi. 
                Il  Piano  di  promozione  industriale  di  cui  agli
          articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come
          esteso dall'articolo 73 della legge 27  dicembre  2002,  n.
          289, si applica anche  per  l'attuazione  dei  progetti  di
          riconversione e riqualificazione industriale. 
                3. Per  assicurare  l'efficacia  e  la  tempestivita'
          dell'iniziativa,   i   Progetti    di    riconversione    e
          riqualificazione   industriale   sono   adottati   mediante
          appositi  accordi  di  programma   che   disciplinano   gli
          interventi agevolativi, l'attivita' integrata e  coordinata
          di amministrazioni centrali, regioni,  enti  locali  e  dei
          soggetti pubblici e privati,  le  modalita'  di  esecuzione
          degli interventi e la verifica dello stato di attuazione  e
          del rispetto delle  condizioni  fissate.  Le  opere  e  gli
          impianti  compresi  nel   Progetto   di   riconversione   e
          riqualificazione industriale sono  dichiarati  di  pubblica
          utilita', urgenti ed indifferibili. 
                4.   Le    conferenze    di    servizi    strumentali
          all'attuazione del  Progetto  sono  indette  dal  Ministero
          dello sviluppo economico  ai  sensi  degli  articoli  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma  la
          vigente normativa in materia di interventi  di  bonifica  e
          risanamento ambientale dei siti contaminati. 
                5.    La    concessione    di    agevolazioni     per
          l'incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge
          1° aprile 1989,  n.  120,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 maggio 1989,  n.  181,  ivi  incluse  quelle
          concesse  sotto  forma  di  finanziamento   agevolato,   e'
          applicabile, prioritariamente nell'ambito dei  progetti  di
          cui al comma 1, nonche' per gli interventi di cui al  comma
          8-bis, in tutto il territorio  nazionale,  fatte  salve  le
          soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria
          per i singoli  territori,  nei  limiti  degli  stanziamenti
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
                6. Per la definizione e l'attuazione degli interventi
          del   Progetto   di   riconversione   e    riqualificazione
          industriale,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  si
          avvale  dell'Agenzia  nazionale  per   l'attrazione   degli
          investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa,  S.p.A.,  le  cui
          attivita' sono disciplinate mediante  apposita  convenzione
          con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Gli  oneri
          derivanti dalle predette convenzioni sono  posti  a  carico
          delle risorse assegnate all'apposita sezione del  fondo  di
          cui all'articolo 23, comma 2  utilizzate  per  l'attuazione
          degli accordi di  cui  al  presente  articolo,  nel  limite
          massimo del 3 per cento delle risorse stesse. 
                7. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,
          elabora  misure  volte   a   favorire   il   ricollocamento
          professionale dei lavoratori interessati da  interventi  di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Tali  misure
          possono essere realizzate  mediante  il  coinvolgimento  di
          imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di  supporto
          alla ricollocazione, a  condizione  che  siano  autorizzate
          allo svolgimento di tale attivita' ai  sensi  dell'articolo
          4, comma 1, lettere a) ed e), del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276. Le misure di cui al presente  comma
          possono  essere  cofinanziate  dalle  regioni,  nell'ambito
          delle rispettive azioni  di  politica  attiva  del  lavoro,
          nonche' dai fondi paritetici  interprofessionali  nazionali
          per la formazione continua di cui  all'articolo  118  della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
                8. Il Ministro dello sviluppo economico,  sentita  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  con
          decreto di natura non regolamentare, da adottare  entro  60
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto-legge, disciplina le  modalita'  di  individuazione
          delle situazioni di crisi industriale complessa e determina
          i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
          riconversione e riqualificazione industriale.  Il  Ministro
          dello sviluppo economico impartisce le opportune  direttive
          all'Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la  priorita'  di
          accesso agli interventi di propria competenza. 
                8-bis. Il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  con
          decreto di natura non regolamentare, da  adottare,  sentita
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          entro 90  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, disciplina le condizioni e le  modalita'  per
          l'attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli
          articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.
          120, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  maggio
          1989, n. 181, come  successivamente  estesi,  nei  casi  di
          situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse
          individuate ai sensi del decreto di  cui  al  comma  8  che
          presentano, comunque, impatto significativo sullo  sviluppo
          dei territori interessati e sull'occupazione. 
                9.  All'attuazione  degli  interventi  previsti   dai
          Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri
          relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede  a
          valere  sulle   risorse   finanziarie   individuate   dalle
          Amministrazioni  partecipanti  di  cui  al   comma   3   e,
          relativamente agli interventi agevolativi, a  valere  sulle
          risorse stanziate sugli  strumenti  agevolativi  prescelti,
          ovvero,  qualora  non  disponibili,  sul   Fondo   di   cui
          all'articolo  23,  comma  2.  Le  attivita'  del   presente
          articolo sono  svolte  dalle  amministrazioni  territoriali
          partecipanti  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   a
          legislazione vigente. 
                10.  Le  risorse  destinate  al  finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 7 della legge n. 181 del  15
          maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte
          agli impegni assunti e  per  finanziare  eventuali  domande
          oggetto di istruttoria alla data di entrata in  vigore  del
          presente   decreto-legge,   affluiscono   all'entrata   del
          bilancio dello Stato per essere  riassegnate  nel  medesimo
          importo con decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  richiesta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico, ad apposito capitolo dello stato  di  previsione
          del Ministero dello sviluppo economico  per  la  successiva
          assegnazione al Fondo di cui all'articolo 23 comma 2. 
                11. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio». 
              - Il decreto 17 aprile 2023 del Ministero delle imprese
          e del made in Italy recante: «Determinazione dei contributi
          per i diritti d'uso delle frequenze digitali per  gli  anni
          2022 e 2023», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159
          del 10 luglio 2023. 
              - Si riporta l'articolo  53-ter  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti
          in materia finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti
          territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite  da
          eventi sismici e misure per lo sviluppo», pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017: 
                «Art. 53-ter (Trattamento di mobilita' in deroga  per
          i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa).  -
          1. Le risorse finanziarie di  cui  all'articolo  44,  comma
          11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          come ripartite tra le regioni con i  decreti  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  n.  1  del  12
          dicembre 2016 e n. 12 del 5  aprile  2017,  possono  essere
          destinate dalle regioni medesime, nei  limiti  della  parte
          non  utilizzata,  alla  prosecuzione,  senza  soluzione  di
          continuita' e a prescindere dall'applicazione  dei  criteri
          di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014,  del  trattamento  di
          mobilita' in deroga, per un massimo di dodici mesi,  per  i
          lavoratori che operino  in  un'area  di  crisi  industriale
          complessa,  riconosciuta  ai  sensi  dell'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e  che
          alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari  di  un
          trattamento di mobilita' ordinaria o di un  trattamento  di
          mobilita'  in  deroga,  a  condizione   che   ai   medesimi
          lavoratori siano contestualmente  applicate  le  misure  di
          politica attiva individuate in un apposito piano  regionale
          da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive
          del lavoro e al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali».