Art. 2 - ter
Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite le
seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione e con trasto
del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e
irregolare»;
b) dopo le parole: «il personale ispettivo dell'INL» sono
inserite le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del Comando
carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai sensi
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,».
2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di
mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale da
inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore
di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito delle
cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno 2024, ad assumere a
tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste
procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 111 unita' di
personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia
professionale ispettore di vigilanza, nei limiti delle economie
utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale
ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023
ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n.
56, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati per
l'anno 2024 a bandire una procedura concorsuale pubblica congiunta
per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta mediante l'uso
di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi della Commissione
di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Ogni candidato puo' presentare domanda per un solo
ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando.
Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai
posti messi a concorso, le amministrazioni possono coprire i posti
ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei
non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti
regionali, previ interpello e assenso degli interessati. Ferme
restando, a parita' di requisiti, le riserve previste dalla legge
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici
titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
Riferimenti normativi
- Si riporta il comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 recante:
«Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al
mondo del lavoro», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
48 del 4 maggio 2023, come modificato dalla presente legge:
«2. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di
circostanze che comportano la decadenza dal beneficio e di
rafforzare i controlli di prevenzione e contrasto del
caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro
sommerso e irregolare, nonche' su altri fenomeni di
violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
nell'ambito delle rispettive competenze, il personale
ispettivo dell'INL, compreso il personale ispettivo del
Comando carabinieri per la tutela del lavoro operante
presso l'INL, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 4 settembre 2015, n. 149, e la Guardia di
finanza hanno accesso a tutte le informazioni e le banche
dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo
dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita' di cui
al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza stipulano
apposita convenzione, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali».
- Si riporta l'articolo 30, comma 2-bis, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001:
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993,
come sostituito prima dall'art. 13 del d.lgs n. 470 del
1993 e poi dall'art. 18 del d.lgs n. 80 del 1998 e
successivamente modificato dall'art. 20, comma 2 della
Legge n. 488 del 1999)). - (omissis)
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria».
- Si riporta l'articolo 31, comma 12, del decreto-legge
2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024.
«Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia
di lavoro). - (omissis)
12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo
7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono
incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita'
di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio
2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei
fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo
periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e dall'INAIL»
e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole
«INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le
rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli
interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le
cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a
decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
dall'INAIL ai fini della determinazione del budget
assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in
materia. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e
dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni
di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto
budget assunzionale nel rispetto del limite di cui
all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75. Entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il personale amministrativo
dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in
virtu' del precedente inquadramento nel profilo di
vigilanza, puo' chiedere di essere reinquadrato nei
corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi
Istituti, nei limiti delle disponibilita' previste dalle
relative dotazioni organiche».
- Si riporta l'articolo 35, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001.
«Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi
da 1 a 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti prima
dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22
del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati
dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno 1999,
n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del
1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto
dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del 1998 e successivamente
modificato dall' art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n.
267 del 2000)). - (omissis)
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4,
comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le
restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento
delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al
Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della
Commissione per l'attuazione del Progetto di
Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM).
Tale Commissione e' nominata con decreto del Ministro per
la pubblica amministrazione ed e' composta dal Capo del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore
generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e
finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
Commissione:
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento
di personale a tempo indeterminato;
b) indice i bandi di concorso e nomina le
commissioni esaminatrici;
c) valida le graduatorie finali di merito delle
procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni
esaminatrici;
d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso
alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze
proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la
Commissione RIPAM si avvale di personale messo a
disposizione dall'Associazione Formez PA, che puo' essere
utilizzato anche per la costituzione dei comitati di
vigilanza dei concorsi di cui al presente comma».