Art. 2 - ter 
 
     Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di lavoro 
 
  1. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole: «la decadenza dal beneficio» sono inserite  le
seguenti: «e di rafforzare i controlli di prevenzione  e  con  trasto
del caporalato, dello sfruttamento lavorativo e del lavoro sommerso e
irregolare»; 
    b)  dopo  le  parole:  «il  personale  ispettivo  dell'INL»  sono
inserite le seguenti: «, compreso il personale ispettivo del  Comando
carabinieri per la tutela del lavoro operante presso l'INL, ai  sensi
dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,». 
  2. L'INPS e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, senza previo esperimento delle previste  procedure  di
mobilita'  di  cui  all'articolo  30,  comma   2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino a 403 unita' di personale  da
inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore
di vigilanza, nei limiti delle economie utilizzabili a seguito  delle
cessazioni dal servizio del personale ispettivo a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 ai  sensi  dell'articolo  31,
comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.  56,  individuate  con
decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. L'Istituto nazionale per l'assicura zione contro  gli  infortuni
sul lavoro (INAIL) e' autorizzato, per l'anno  2024,  ad  assumere  a
tempo  indeterminato,  senza  previo   esperimento   delle   previste
procedure di mobilita' di  cui  all'articolo  30,  comma  2-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sino  a  111  unita'  di
personale  da   inquadrare   nell'area   dei   funzionari,   famiglia
professionale ispettore  di  vigilanza,  nei  limiti  delle  economie
utilizzabili a seguito delle cessazioni dal  servizio  del  personale
ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre  2023
ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del decreto-legge 2 marzo  2024,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024,  n.
56,  individuate  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  4. Ai fini dei commi 2 e 3, l'INPS e l'I NAIL sono autorizzati  per
l'anno 2024 a bandire una procedura  concorsuale  pubblica  congiunta
per titoli ed esami, su base regionale, anche svolta  mediante  l'uso
di tecnologie digitali, con facolta' di avvalersi  della  Commissione
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. Ogni candidato puo'  presentare  domanda  per  un  solo
ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe  a  bando.
Qualora una graduatoria  regionale  risulti  incapiente  rispetto  ai
posti messi a concorso, le amministrazioni possono  coprire  i  posti
ancora vacanti mediante scorrimento delle  graduatorie  degli  idonei
non vincitori per la medesima posizione di  lavoro  in  altri  ambiti
regionali,  previ  interpello  e  assenso  degli  interessati.  Ferme
restando, a parita' di requisiti, le  riserve  previste  dalla  legge
relativamente ai titoli valutabili, il bando puo' prevedere specifici
titoli di studio per la partecipazione ai concorsi. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  comma   2   dell'articolo   7   del
          decreto-legge  4  maggio  2023,   n.48,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023,  n.  85  recante:
          «Misure urgenti per l'inclusione  sociale  e  l'accesso  al
          mondo del lavoro», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          48 del 4 maggio 2023, come modificato dalla presente legge: 
                «2. Al fine di  consentire  un  efficace  svolgimento
          dell'attivita'   di   vigilanza   sulla   sussistenza    di
          circostanze che comportano la decadenza dal beneficio e  di
          rafforzare i  controlli  di  prevenzione  e  contrasto  del
          caporalato, dello  sfruttamento  lavorativo  e  del  lavoro
          sommerso  e  irregolare,  nonche'  su  altri  fenomeni   di
          violazione in materia di  lavoro  e  legislazione  sociale,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il   personale
          ispettivo dell'INL, compreso  il  personale  ispettivo  del
          Comando carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro  operante
          presso  l'INL,  ai  sensi  dell'articolo  6   del   decreto
          legislativo 4 settembre 2015,  n.  149,  e  la  Guardia  di
          finanza hanno accesso a tutte le informazioni e  le  banche
          dati,  sia  in  forma  analitica  che  aggregata,  trattate
          dall'INPS, gia'  a  disposizione  del  personale  ispettivo
          dipendente dal medesimo Istituto. Per le finalita'  di  cui
          al presente comma, l'INL e la Guardia di finanza  stipulano
          apposita convenzione, sentito il Garante per la  protezione
          dei dati personali». 
              - Si riporta l'articolo 30, comma  2-bis,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001: 
                «Art.  30  (Passaggio  diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del d. lgs n. 29 del 1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  d.lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          Legge n. 488 del 1999)). - (omissis) 
                2-bis.  Le  amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria». 
              - Si riporta l'articolo 31, comma 12, del decreto-legge
          2 marzo 2024, n. 19, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge  29  aprile   2024,   n.   56,   recante   «Ulteriori
          disposizioni urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale
          di  ripresa  e  resilienza»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024. 
                «Art. 31 (Ulteriori disposizioni urgenti  in  materia
          di lavoro). - (omissis) 
                12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo
          7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
          n. 149. Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono
          incrementate del numero di posti corrispondenti alle unita'
          di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1°  gennaio
          2017, nei ruoli ad  esaurimento  dei  piani  triennali  dei
          fabbisogni di cui all'articolo  6,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al decreto legislativo
          14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma  2,  primo
          periodo, sono soppresse le parole «dall'INPS e  dall'INAIL»
          e all'articolo 7, comma 2, primo periodo,  dopo  le  parole
          «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le
          rispettive competenze  ed  evitando  sovrapposizioni  degli
          interventi,». Le risorse derivanti dalle  economie  per  le
          cessazioni dal servizio del personale ispettivo  cessato  a
          decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e
          dall'INAIL  ai  fini  della   determinazione   del   budget
          assunzionale  previsto  dalle   vigenti   disposizioni   in
          materia. Dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS  e
          dell'INAIL sono incrementati in relazione  alle  assunzioni
          di personale ispettivo effettuate utilizzando  il  predetto
          budget  assunzionale  nel  rispetto  del  limite   di   cui
          all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio
          2017, n. 75. Entro 90  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  il  personale  amministrativo
          dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in
          virtu'  del  precedente  inquadramento   nel   profilo   di
          vigilanza,  puo'  chiedere  di  essere   reinquadrato   nei
          corrispondenti  profili   di   vigilanza   dei   rispettivi
          Istituti, nei limiti delle  disponibilita'  previste  dalle
          relative dotazioni organiche». 
              - Si  riporta  l'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001. 
                «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36,  commi
          da 1 a 6 del d.lgs. n. 29 del 1993, come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art.  22
          del d.lgs.  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis del  d.lgs.  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del d.lgs. n. 80 del  1998  e  successivamente
          modificato dall' art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs. n.
          267 del 2000)). - (omissis) 
                5. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  4,
          comma 3-quinquies, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4,  le
          restanti  amministrazioni  pubbliche,  per  lo  svolgimento
          delle proprie procedure selettive,  possono  rivolgersi  al
          Dipartimento della  funzione  pubblica  e  avvalersi  della
          Commissione    per    l'attuazione    del    Progetto    di
          Riqualificazione delle Pubbliche  Amministrazioni  (RIPAM).
          Tale Commissione e' nominata con decreto del  Ministro  per
          la pubblica amministrazione ed e'  composta  dal  Capo  del
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  che  la  presiede,  dall'Ispettore
          generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti
          del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e  dal  Capo  del
          Dipartimento    per    le    politiche    del     personale
          dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
          finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La
          Commissione: 
                  a) approva i bandi di concorso per il  reclutamento
          di personale a tempo indeterminato; 
                  b)  indice  i  bandi  di  concorso  e   nomina   le
          commissioni esaminatrici; 
                  c) valida le graduatorie  finali  di  merito  delle
          procedure   concorsuali   trasmesse    dalle    commissioni
          esaminatrici; 
                  d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure
          concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; 
                  e) adotta ogni ulteriore  eventuale  atto  connesso
          alle  procedure  concorsuali,  fatte  salve  le  competenze
          proprie delle commissioni esaminatrici.  A  tali  fini,  la
          Commissione  RIPAM  si  avvale   di   personale   messo   a
          disposizione dall'Associazione Formez PA, che  puo'  essere
          utilizzato  anche  per  la  costituzione  dei  comitati  di
          vigilanza dei concorsi di cui al presente comma».