Art. 2 - quater 
 
       Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo 
             per la lotta al caporalato nell'agricoltura 
 
  1. All'articolo 25-quater del decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018,  n.
136, dopo il comma 5 e' inserito il  seguente:  «5-bis.  Al  fine  di
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto  al  fenomeno
del  caporalato,  di  cui  al  comma  1,  di  favorire   l'evoluzione
qualitativa del lavoro agricolo e di  incrementare  le  capacita'  di
analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni  di  sfruttamento  dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta  al  caporalato
nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali  e  le
regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste,  il  Ministero  dell'interno,  l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro    (INAIL),
l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT).
Ai  fini  della   formazione   e   dell'aggiornamento   del   Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  mette
a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle  aziende
agricole e i dati del sistema informativo  unitario  delle  politiche
del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del  lavoro  agricolo;
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste mette  a  disposizione  l'anagrafe  delle  aziende  agricole,
istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e i  dati  sulla  loro  situazione  economica
nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno  mette
a disposizione i dati relativi ai permessi  di  soggiorno  rilasciati
per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi,
contributivi, assicurativi  e  quelli  relativi  ai  risultati  delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione  i
dati relativi agli infortuni  e  alle  malattie  professionali  nelle
aziende agricole; l'INL mette  a  disposizione  i  dati  relativi  ai
risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a  disposizione
i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati  ai  lavoratori
del settore agricolo» 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
amministrazioni  competenti  provvedono   all'attuazione   delle   di
sposizioni di  cui  al  comma  1  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  25-quater  del
          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.  136,
          recante:  «Disposizioni  urgenti  in  materia   fiscale   e
          finanziaria», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  247
          del 23.10.2018, come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 25-quater (Disposizioni per la promozione delle
          politiche  per  la  famiglia).  -  1.  L'assegno   di   cui
          all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o  adottato
          dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con  riferimento
          a tali soggetti,  e'  corrisposto  esclusivamente  fino  al
          compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno  di
          ingresso nel nucleo familiare a seguito  dell'adozione.  In
          caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra  il
          1°  gennaio  2019  e  il  31   dicembre   2019,   l'importo
          dell'assegno di cui al primo periodo e'  aumentato  del  20
          per cento. 
                2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza
          nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   al
          monitoraggio dei maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione
          del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per  la
          famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e  delle
          politiche sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione  del  comma
          1, si  verifichino  o  siano  in  procinto  di  verificarsi
          scostamenti  rispetto  alle  previsioni  di  spesa  di  204
          milioni di euro per l'anno 2019 e di 240  milioni  di  euro
          per l'anno 2020, con decreto del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e
          le disabilita', del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
          della salute, si provvede a rideterminare  l'importo  annuo
          dell'assegno e i valori dell'ISEE di  cui  all'articolo  1,
          comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                3. All'onere derivante dal presente articolo, pari  a
          204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro
          per  l'anno  2020,  si  provvede  mediante   corrispondente
          utilizzo di quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti
          dall'articolo 9, commi da 1 a 8. 
                4. Nell'ambito delle politiche di carattere  sociale,
          per  consentire  un  miglioramento   dell'efficacia   degli
          interventi   e   delle   relative   procedure,   anche   in
          considerazione  dei  recenti  importanti  progressi   della
          ricerca scientifica applicata alla  prevenzione  e  terapia
          delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati,  per
          l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero  e
          cura  di  carattere   scientifico   (IRCCS)   della   "Rete
          oncologica" del  Ministero  della  salute  impegnati  nello
          sviluppo delle nuove  tecnologie  antitumorali  CAR-T  e  5
          milioni di euro agli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del
          Ministero  della  salute   impegnati   nei   programmi   di
          prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura  degli
          oneri di cui al periodo precedente, pari a  10  milioni  di
          euro per l'anno 2020, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 10,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,  come
          rifinanziato  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  9,   del
          presente decreto. 
                5. Nell'ambito delle politiche di carattere  sociale,
          ai fini dell'attivazione di interventi volti  a  ridurre  i
          tempi   di   attesa   nell'erogazione   delle   prestazioni
          sanitarie,   secondo   il   principio   dell'appropriatezza
          clinica,    organizzativa    e    prescrittiva,    mediante
          l'implementazione e l'ammodernamento  delle  infrastrutture
          tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione  elettronica
          per  l'accesso  alle  strutture  sanitarie,  come  previsto
          dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.
          5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4  aprile
          2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro
          per l'anno 2020. Alla  copertura  degli  oneri  di  cui  al
          periodo precedente, pari a 50 milioni di  euro  per  l'anno
          2020, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del
          Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
          novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto 
                5-bis.  Al  fine  di  consentire  lo  sviluppo  della
          strategia per il contrasto al fenomeno del  caporalato,  di
          cui al comma 1, di favorire  l'evoluzione  qualitativa  del
          lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di  analisi,
          monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di  sfruttamento  dei
          lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
          e delle politiche  sociali  e'  istituito,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   Sistema
          informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
          sistema   informativo   costituisce   uno   strumento    di
          condivisione  delle  informazioni  tra  le  amministrazioni
          statali e le regioni,  anche  ai  fini  del  contrasto  del
          lavoro  sommerso  in  generale.   Alla   sua   costituzione
          concorrono  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, il Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e  delle  foreste,  il  Ministero  dell'interno,
          l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   (INPS),
          l'Istituto  nazionale  contro  gli  infortuni  sul   lavoro
          (INAIL),  l'Ispettorato   nazionale   del   lavoro   (INL),
          l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura  (AGEA)   e
          l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai  fini  della
          formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  mette  a
          disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro  delle
          aziende agricole e i dati del sistema informativo  unitario
          delle politiche del lavoro,  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,  concernenti
          il   mercato   del   lavoro    agricolo;    il    Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste  mette  a  disposizione  l'anagrafe  delle  aziende
          agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
          decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati  sulla
          loro  situazione  economica  nonche'  il  calendario  delle
          colture; il Ministero dell'interno mette a  disposizione  i
          dati relativi  ai  permessi  di  soggiorno  rilasciati  per
          motivi di  lavoro;  l'INPS  mette  a  disposizione  i  dati
          retributivi, contributivi, assicurativi e  quelli  relativi
          ai risultati delle ispezioni presso  le  aziende  agricole;
          l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
          e  alle  malattie  professionali  nelle  aziende  agricole;
          l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi  alle  imprese
          agricole attive; le  regioni  e  le  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati  relativi
          ai trasporti e agli alloggi  destinati  ai  lavoratori  del
          settore agricolo».