Art. 2 - quater
Disposizioni urgenti in materia di Sistema informativo
per la lotta al caporalato nell'agricoltura
1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.
136, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis. Al fine di
consentire lo sviluppo della strategia per il contrasto al fenomeno
del caporalato, di cui al comma 1, di favorire l'evoluzione
qualitativa del lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di
analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, il Sistema informativo per la lotta al caporalato
nell'agricoltura. Il Sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le
regioni, anche ai fini del contrasto del lavoro sommerso in generale.
Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), l'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Ai fini della formazione e dell'aggiornamento del Sistema
informativo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette
a disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle aziende
agricole e i dati del sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, concernenti il mercato del lavoro agricolo;
il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende agricole,
istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo
30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla loro situazione economica
nonche' il calendario delle colture; il Ministero dell'interno mette
a disposizione i dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati
per motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati retributivi,
contributivi, assicurativi e quelli relativi ai risultati delle
ispezioni presso le aziende agricole; l'INAIL mette a disposizione i
dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali nelle
aziende agricole; l'INL mette a disposizione i dati relativi ai
risultati delle ispezioni presso le aziende agricole; l'ISTAT mette a
disposizione i dati relativi alle imprese agricole attive; le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano mettono a disposizione
i dati relativi ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori
del settore agricolo»
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle di
sposizioni di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 25-quater del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,
recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247
del 23.10.2018, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25-quater (Disposizioni per la promozione delle
politiche per la famiglia). - 1. L'assegno di cui
all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e' riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato
dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento
a tali soggetti, e' corrisposto esclusivamente fino al
compimento del primo anno di eta' ovvero del primo anno di
ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. In
caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il
1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, l'importo
dell'assegno di cui al primo periodo e' aumentato del 20
per cento.
2. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al
monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione
del comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la
famiglia e le disabilita', al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma
1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204
milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro
per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri per la famiglia e
le disabilita', del lavoro e delle politiche sociali e
della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo
dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
204 milioni di euro per l'anno 2019 e a 240 milioni di euro
per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale,
per consentire un miglioramento dell'efficacia degli
interventi e delle relative procedure, anche in
considerazione dei recenti importanti progressi della
ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia
delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per
l'anno 2020, 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e
cura di carattere scientifico (IRCCS) della "Rete
oncologica" del Ministero della salute impegnati nello
sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5
milioni di euro agli IRCCS della "Rete cardiovascolare" del
Ministero della salute impegnati nei programmi di
prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli
oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come
rifinanziato ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del
presente decreto.
5. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale,
ai fini dell'attivazione di interventi volti a ridurre i
tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni
sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza
clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante
l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture
tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica
per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto
dall'articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per l'anno 2020. Alla copertura degli oneri di cui al
periodo precedente, pari a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 9, comma 9, del presente decreto
5-bis. Al fine di consentire lo sviluppo della
strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di
cui al comma 1, di favorire l'evoluzione qualitativa del
lavoro agricolo e di incrementare le capacita' di analisi,
monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei
lavoratori nell'agricoltura, presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' istituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, il Sistema
informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura. Il
sistema informativo costituisce uno strumento di
condivisione delle informazioni tra le amministrazioni
statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del
lavoro sommerso in generale. Alla sua costituzione
concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
l'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL),
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e
l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Ai fini della
formazione e dell'aggiornamento del Sistema informativo, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali mette a
disposizione i dati concernenti i rapporti di lavoro delle
aziende agricole e i dati del sistema informativo unitario
delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, concernenti
il mercato del lavoro agricolo; il Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste mette a disposizione l'anagrafe delle aziende
agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e i dati sulla
loro situazione economica nonche' il calendario delle
colture; il Ministero dell'interno mette a disposizione i
dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati per
motivi di lavoro; l'INPS mette a disposizione i dati
retributivi, contributivi, assicurativi e quelli relativi
ai risultati delle ispezioni presso le aziende agricole;
l'INAIL mette a disposizione i dati relativi agli infortuni
e alle malattie professionali nelle aziende agricole;
l'ISTAT mette a disposizione i dati relativi alle imprese
agricole attive; le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano mettono a disposizione i dati relativi
ai trasporti e agli alloggi destinati ai lavoratori del
settore agricolo».