Art. 2 - quinquies 
 
            Disposizioni urgenti in materia di Banca dati 
                    degli appalti in agricoltura 
 
  1. Al fine di  rafforzare  i  controlli  in  materia  di  lavoro  e
legislazione  sociale  nel  settore  agricolo  e'  istituita,  presso
l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui  contenuti,
sia in forma analitica che aggregata, accede il  personale  ispettivo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL. 
  2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono  le  imprese,  in
forma singola o  associata,  di  cui  all'articolo  6,  primo  comma,
lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979,  n.  92,  che  intendono
parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente  sia  un'impresa
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS,  l'Ispettorato  nazionale
del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali  e  dei  datori  di
lavoro del settore agricolo firmatarie dei  contratti  collettivi  di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno  2015,  n.  81,
sono individuati i requisiti di qualificazione  dell'appaltatore,  in
relazione alla  struttura  imprenditoriale,  all'organizza  zione  di
mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio  della  prestazione
oggetto di appalto,  la  documentazione  per  la  verifica  del  loro
possesso, le informazioni relative alle imprese di  cui  al  comma  2
gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri  enti
pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione   della   documentazione,   anche   avvalendosi   delle
competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato  organizzativo  del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  fo
reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa  a
garanzia dei con  tributi  previdenziali  e  dei  premi  assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto
nonche'  delle  retribuzioni  spettanti  ai   lavoratori   dipendenti
dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della  verifica
del possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente  periodo,  l'INPS
rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'. 
  4. Alla  stipula  del  contratto  di  appalto  le  imprese  di  cui
all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92  del
1979 rilasciano al committente la polizza  fideiussoria  assicurativa
di cui al comma 3. 
  5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione
di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a  carico
del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa  da
euro 5.000 a euro  15.000,  senza  applicazione  della  procedura  di
diffida di cui all'articolo 13  del  decreto  legislativo  23  aprile
2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un  periodo
di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito,  l'iscrizione  o
la permanenza nella Rete del lavoro  agricolo  di  qualita',  di  cui
all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  7. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
contratti previsti dal codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 6, primo comma, lettere  d)  ed
          e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante: «Conversione
          in legge, con modificazioni, del decreto-legge  30  gennaio
          1979, n. 20, concernente proroga al 30  giugno  1979  delle
          disposizioni relative al contenimento del costo del  lavoro
          nonche'  norme  in  materia  di   obblighi   contributivi»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  91  del  1°  aprile
          1979: 
                «Art. 6. - Agli effetti delle norme di previdenza  ed
          assistenza   sociale,   ivi   comprese   quelle    relative
          all'assicurazione contro gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
          malattie professionali, si considerano lavoratori  agricoli
          dipendenti gli  operai  assunti  a  tempo  indeterminato  o
          determinato, da: 
                (omissis) 
                  d) imprese non agricole singole  ed  associate,  se
          addetti ad attivita'  di  raccolta  di  prodotti  agricoli,
          nonche'  ad  attivita'  di  cernita,  di  pulitura   e   di
          imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connessa a
          quella di raccolta; 
                  e) imprese  che  effettuano  lavori  e  servizi  di
          sistemazione e di  manutenzione  agraria  e  forestale,  di
          imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di
          aree a verde, se addetti a tali attivita'». 
              - Si riporta l'articolo 51 del decreto  legislativo  15
          giugno 2015,  n.  81,  recante:  «Disciplina  organica  dei
          contratti di lavoro e revisione della normativa in tema  di
          mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge  10
          dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 144 del 24 giugno 2015: 
                «Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
          1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente  decreto,
          per  contratti  collettivi   si   intendono   i   contratti
          collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
          associazioni      sindacali      comparativamente      piu'
          rappresentative  sul  piano   nazionale   e   i   contratti
          collettivi aziendali stipulati  dalle  loro  rappresentanze
          sindacali aziendali ovvero dalla  rappresentanza  sindacale
          unitaria». 
              - Si riporta l'articolo 13 del decreto  legislativo  23
          aprile 2004,  n.  124,  recante:  "Razionalizzazione  delle
          funzioni ispettive in materia di previdenza  sociale  e  di
          lavoro, a norma dell'articolo 8  della  legge  14  febbraio
          2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  110
          del 12 maggio 2004: 
                «Art. 13 (Accesso  ispettivo,  potere  di  diffida  e
          verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo  accede
          presso i luoghi di lavoro nei modi e nei  tempi  consentiti
          dalla legge. Alla conclusione delle attivita'  di  verifica
          compiute nel  corso  del  primo  accesso  ispettivo,  viene
          rilasciato al datore di  lavoro  o  alla  persona  presente
          all'ispezione, con l'obbligo alla  tempestiva  consegna  al
          datore di lavoro, il verbale  di  primo  accesso  ispettivo
          contenente: 
                  a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
          al  lavoro  e  la  descrizione  delle  modalita'  del  loro
          impiego; 
                  b) la specificazione delle attivita'  compiute  dal
          personale ispettivo; 
                  c) le eventuali dichiarazioni rese  dal  datore  di
          lavoro o da  chi  lo  assiste,  o  dalla  persona  presente
          all'ispezione; 
                  d) ogni  richiesta,  anche  documentale,  utile  al
          proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
          degli   illeciti,   fermo    restando    quanto    previsto
          dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
          n. 628. 
                2. In caso di constatata inosservanza delle norme  di
          legge o del contratto collettivo in  materia  di  lavoro  e
          legislazione  sociale  e  qualora  il  personale  ispettivo
          rilevi   inadempimenti   dai   quali   derivino    sanzioni
          amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
          e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
          delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,  entro
          il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
          verbale di cui al comma 4. 
                3.  In  caso  di  ottemperanza   alla   diffida,   il
          trasgressore o l'eventuale obbligato in solido  e'  ammesso
          al pagamento di una somma pari all'importo  della  sanzione
          nella misura del minimo previsto dalla legge  ovvero  nella
          misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
          fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla  scadenza
          del termine di cui al comma 2.  Il  pagamento  dell'importo
          della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
          limitatamente alle inosservanze  oggetto  di  diffida  e  a
          condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. 
                4. All'ammissione alla procedura di  regolarizzazione
          di cui ai commi 2 e 3,  nonche'  alla  contestazione  delle
          violazioni amministrative  di  cui  all'articolo  14  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede  da  parte  del
          personale ispettivo esclusivamente con la  notifica  di  un
          unico verbale di accertamento e  notificazione,  notificato
          al trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il
          verbale di accertamento e notificazione deve contenere: 
                  a) gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con
          indicazione puntuale delle fonti di  prova  degli  illeciti
          rilevati; 
                  b) la diffida  a  regolarizzare  gli  inadempimenti
          sanabili ai sensi del comma 2; 
                  c)  la  possibilita'  di  estinguere  gli  illeciti
          ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento  della
          somma di cui al comma 3 ovvero pagando  la  medesima  somma
          nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione; 
                  d) la possibilita' di estinguere gli  illeciti  non
          diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei  casi  di
          cui al comma 5, attraverso il pagamento della  sanzione  in
          misura ridotta ai sensi dell'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689; 
                  e) l'indicazione degli strumenti di difesa e  degli
          organi ai quali proporre ricorso,  con  specificazione  dei
          termini di impugnazione. 
                5. L'adozione della diffida interrompe i termini  per
          la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16  e  17
          del presente decreto, fino alla scadenza  del  termine  per
          compiere gli adempimenti di cui ai commi  2  e  3.  Ove  da
          parte del trasgressore o dell'obbligato in solido  non  sia
          stata fornita prova al  personale  ispettivo  dell'avvenuta
          regolarizzazione e del pagamento delle somme  previste,  il
          verbale unico di cui al comma 4 produce gli  effetti  della
          contestazione e notificazione degli addebiti accertati  nei
          confronti del trasgressore e  della  persona  obbligata  in
          solido ai quali sia stato notificato. 
                6. Il potere di diffida nei casi previsti  dal  comma
          2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5,
          e'  esteso   anche   agli   ispettori   e   ai   funzionari
          amministrativi degli enti e  degli  istituti  previdenziali
          per le inadempienze  da  essi  rilevate.  Gli  enti  e  gli
          istituti  previdenziali  svolgono  tale  attivita'  con  le
          risorse  umane  e  finanziarie  esistenti  a   legislazione
          vigente. 
                7. Il potere di diffida di cui al comma 2  e'  esteso
          agli  ufficiali  e  agenti  di  polizia   giudiziaria   che
          accertano,  ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge   24
          novembre 1981, n. 689, violazioni in materia  di  lavoro  e
          legislazione sociale. Qualora  rilevino  inadempimenti  dai
          quali derivino sanzioni amministrative, essi  provvedono  a
          diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
          alla   regolarizzazione   delle    inosservanze    comunque
          materialmente sanabili, con gli effetti e le  procedure  di
          cui ai commi 3, 4 e 5». 
              - Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge  24  giugno
          2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
          agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per  il
          settore agricolo, la tutela ambientale e  l'efficientamento
          energetico dell'edilizia  scolastica  e  universitaria,  il
          rilancio e lo sviluppo delle imprese, il  contenimento  dei
          costi gravanti sulle tariffe  elettriche,  nonche'  per  la
          definizione  immediata  di  adempimenti   derivanti   dalla
          normativa europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          144 del 24 giugno 2021: 
                «Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). -  1.
          E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro  agricolo  di
          qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
          di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso  dei
          seguenti requisiti: 
                  a)  non  avere  riportato   condanne   penali   per
          violazioni  della  normativa  in  materia   di   lavoro   e
          legislazione  sociale,  per  delitti  contro  la   pubblica
          amministrazione,  delitti  contro  l'incolumita'  pubblica,
          delitti  contro  l'economia  pubblica,  l'industria  e   il
          commercio, delitti contro il sentimento per gli  animali  e
          in materia di imposte sui redditi e  sul  valore  aggiunto,
          delitti di cui agli articoli 600, 601, 602  e  603-bis  del
          codice penale; 
                  b) non essere state destinatarie, negli ultimi  tre
          anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
          per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
          rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
          e delle tasse. La  presente  disposizione  non  si  applica
          laddove il trasgressore o  l'obbligato  in  solido  abbiano
          provveduto,  prima  della   emissione   del   provvedimento
          definitivo,  alla   regolarizzazione   delle   inosservanze
          sanabili e al pagamento in misura agevolata delle  sanzioni
          entro  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente   in
          materia; 
                  c)  essere  in  regola  con   il   versamento   dei
          contributi previdenziali e dei premi assicurativi; 
                  c-bis) applicare  i  contratti  collettivi  di  cui
          all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
          81; 
                  c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile, a  soggetti  che  non
          siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma; 
                1-bis. Alla Rete  del  lavoro  agricolo  di  qualita'
          possono  aderire,  attraverso  la   stipula   di   apposite
          convenzioni, gli sportelli  unici  per  l'immigrazione,  le
          istituzioni  locali,  i  centri  per  l'impiego,  gli  enti
          bilaterali costituiti dalle organizzazioni  dei  datori  di
          lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i  soggetti
          di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10  settembre
          2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
          agricolo di qualita', attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui  al  comma
          1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo  4  del
          decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  sia  gli
          altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
          ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 150. 
                2.  Alla  Rete  del  lavoro  agricolo   di   qualita'
          sovraintende  una  cabina   di   regia   composta   da   un
          rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali, del Ministero delle politiche agricole  alimentari
          e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze  ,
          del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale  del
          lavoro  a  far  data  dalla  sua  effettiva   operativita',
          dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale  per  le
          politiche attive del lavoro a far data dalla sua  effettiva
          operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  designati
          entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
          decreto. Fanno  parte  della  cabina  di  regia  anche  tre
          rappresentanti dei  lavoratori  subordinati  delle  imprese
          agricole e un  rappresentante  dei  lavoratori  subordinati
          delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei  datori
          di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura  e  un
          rappresentante   delle   associazioni   delle   cooperative
          agricole firmatarie di contratti collettivi  nazionali  del
          settore agricolo nominati  con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  su  designazione  delle  organizzazioni
          sindacali    a     carattere     nazionale     maggiormente
          rappresentative. La  cabina  di  regia  e'  presieduta  dal
          rappresentante dell'INPS. 
                3. Ai fini della partecipazione alla Rete del  lavoro
          agricolo  di  qualita',  le  imprese  di  cui  al  comma  1
          presentano istanza in via telematica. Entro  trenta  giorni
          dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
          determinazione gli elementi essenziali dell'istanza. 
                4. La cabina di regia ha i seguenti compiti: 
                  a) delibera sulle istanze  di  partecipazione  alla
          Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni  dalla
          presentazione; 
                  b)  esclude  dalla  Rete  del  lavoro  agricolo  di
          qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui
          al comma 1; 
                  c)  redige  e  aggiorna  l'elenco   delle   imprese
          agricole che partecipano alla Rete del lavoro  agricolo  di
          qualita' e ne  cura  la  pubblicazione  sul  sito  internet
          dell'INPS; 
                  c-bis)    procede    a     monitoraggi     costanti
          dell'andamento del mercato del  lavoro  agricolo,  su  base
          trimestrale,   anche    accedendo    ai    dati    relativi
          all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
          di lavoro disponibili presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali  e  ai  dati   che   si   rendono
          disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema
          UNIEMENS, presso  l'INPS,  valutando,  in  particolare,  il
          rapporto  tra  il  numero  dei  lavoratori  stranieri   che
          risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai
          quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo
          dagli sportelli unici per l'immigrazione; 
                  c-ter)  promuove  iniziative,   d'intesa   con   le
          autorita' competenti, sentite le parti sociali, in  materia
          di  politiche  attive  del  lavoro,  contrasto  al   lavoro
          sommerso  e  all'evasione  contributiva,  organizzazione  e
          gestione dei flussi di  manodopera  stagionale,  assistenza
          dei lavoratori stranieri immigrati; 
                  d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
          politiche sociali e al Ministero delle  politiche  agricole
          alimentari  e  forestali  in  materia  di   lavoro   e   di
          legislazione sociale nel settore agricolo. 
                4-bis. La cabina di regia promuove la  stipula  delle
          convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
          al  comma  4,  lettere  c-bis)  e  c-ter),  utilizzando  le
          informazioni  in  possesso  delle  commissioni  provinciali
          integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura, al fine di formulare  indici  di
          coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
          alle  caratteristiche   della   produzione   agricola   del
          territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali  di  cui
          al comma 4-ter. 
                4-ter. La Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'  si
          articola in sezioni territoriali, a cui possono  aderire  i
          soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
          1-bis,  con  sede   presso   la   commissione   provinciale
          integrazione salari operai agricoli. Le sezioni  promuovono
          a livello territoriale le iniziative previste dal comma  4,
          lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
          sperimentali di intermediazione fra domanda  e  offerta  di
          lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione  con
          l'Agenzia nazionale per le politiche attive  del  lavoro  e
          con la Rete nazionale dei  servizi  per  le  politiche  del
          lavoro di cui all'articolo 1  del  decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  150,  al  fine   di   garantire   una
          modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
          Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative  per
          la realizzazione  di  funzionali  ed  efficienti  forme  di
          organizzazione del trasporto dei lavoratori fino  al  luogo
          di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
          enti locali. 
                4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
          Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti  di  cui
          al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
          di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma. 
                5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
          gratuito e ai  componenti  non  sono  corrisposti  gettoni,
          compensi, rimborsi di spese  o  altri  emolumenti  comunque
          denominati. La  cabina  di  regia  si  avvale  per  il  suo
          funzionamento delle risorse umane  e  strumentali  messe  a
          disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui al comma 8. 
                6. Al fine di realizzare un  piu'  efficace  utilizzo
          delle  risorse  ispettive  disponibili,  il  Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali e l'INPS,  fermi  restando
          gli ordinari controlli in materia di tutela della salute  e
          della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
          di vigilanza nei confronti delle imprese  non  appartenenti
          alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i  casi  di
          richiesta di intervento proveniente dal  lavoratore,  dalle
          organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria  o  da
          autorita' amministrative e salvi  i  casi  di  imprese  che
          abbiano procedimenti penali in corso per  violazioni  della
          normativa in materia di lavoro e legislazione  sociale,  di
          contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di  lavoro  e
          in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. 
                7. E' fatta salva comunque  la  possibilita'  per  le
          amministrazioni di cui al comma 6 di  effettuare  controlli
          sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni   in   base   alla
          disciplina vigente. 
                7-bis. I  soggetti  provvisti  di  autorizzazione  al
          trasporto di persone rilasciata dalle autorita'  competenti
          e che siano in possesso dei requisiti di cui  al  comma  1,
          che  intendono  provvedere  al  trasporto   di   lavoratori
          agricoli, possono stipulare  apposita  convenzione  con  la
          Rete del lavoro  agricolo  di  qualita'.  Gli  enti  locali
          possono stabilire  che  la  stipula  della  convenzione  e'
          condizione necessaria per accedere ai contributi  istituiti
          per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
          Gli enti locali stabiliscono le  condizioni  e  l'ammontare
          dei  contributi  tenendo  conto  di  quanto   eventualmente
          previsto dai contratti collettivi di  cui  all'articolo  51
          del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81,  in  ordine
          alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
          tra imprese  e  lavoratori.  La  violazione  da  parte  del
          trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
          la risoluzione della medesima e l'immediata  decadenza  dai
          contributi di cui al secondo periodo. 
                8. Per le  attivita'  di  cui  al  presente  articolo
          l'INPS  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie previste  a  legislazione  vigente  e  comunque
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  2023,  n.   36,
          concernente: «Codice dei contratti pubblici  in  attuazione
          dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78,  recante
          delega al Governo in materia  di  contratti  pubblici»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  77  del  31  marzo
          2023.