Art. 2 - quinquies
Disposizioni urgenti in materia di Banca dati
degli appalti in agricoltura
1. Al fine di rafforzare i controlli in materia di lavoro e
legislazione sociale nel settore agricolo e' istituita, presso
l'INPS, la Banca dati degli appalti in agricoltura ai cui contenuti,
sia in forma analitica che aggregata, accede il personale ispettivo
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando carabinieri per la
tutela del lavoro, della Guardia di finanza e dell'INAIL.
2. Alla Banca dati di cui al comma 1 si iscrivono le imprese, in
forma singola o associata, di cui all'articolo 6, primo comma,
lettere d) ed e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, che intendono
parteci pare ad appalti in cui l'impresa committente sia un'impresa
agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, sentiti l'INPS, l'Ispettorato nazionale
del lavoro, l'INAIL e le organizzazioni sindacali e dei datori di
lavoro del settore agricolo firmatarie dei contratti collettivi di
cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,
sono individuati i requisiti di qualificazione dell'appaltatore, in
relazione alla struttura imprenditoriale, all'organizza zione di
mezzi necessari e alla gestione a proprio rischio della prestazione
oggetto di appalto, la documentazione per la verifica del loro
possesso, le informazioni relative alle imprese di cui al comma 2
gia' disponibili presso altre amministrazioni pubbliche o altri enti
pubblici, le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione della documentazione, anche avvalendosi delle
competenze tecnico-specialistiche e dell'apparato organizzativo del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle fo
reste, nonche' i requisiti della polizza fideiussoria assicurativa a
garanzia dei con tributi previdenziali e dei premi assicurativi
dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto
nonche' delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti
dell'impresa stessa impiegati nell'appalto. All'esito della verifica
del possesso dei requisiti di cui al precedente periodo, l'INPS
rilascia all'impresa richiedente un'attestazione di conformita'.
4. Alla stipula del contratto di appalto le imprese di cui
all'articolo 6, primo comma, lettere d) ed e), della legge n. 92 del
1979 rilasciano al committente la polizza fideiussoria assicurativa
di cui al comma 3.
5. La stipula o l'esecuzione del contratto di appalto in violazione
di quanto disposto dai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, a carico
del committente e dell'appaltatore, della sanzione amministrativa da
euro 5.000 a euro 15.000, senza applicazione della procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile
2004, n. 124. L'irrogazione della sanzione impedisce, per un periodo
di un anno a decorrere dalla notifica dell'illecito, l'iscrizione o
la permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualita', di cui
all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. Alle attivita' di cui ai commi da 1 a 5 l'INPS provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contratti previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 6, primo comma, lettere d) ed
e), della legge 31 marzo 1979, n. 92, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 20, concernente proroga al 30 giugno 1979 delle
disposizioni relative al contenimento del costo del lavoro
nonche' norme in materia di obblighi contributivi»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 1° aprile
1979:
«Art. 6. - Agli effetti delle norme di previdenza ed
assistenza sociale, ivi comprese quelle relative
all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli
dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o
determinato, da:
(omissis)
d) imprese non agricole singole ed associate, se
addetti ad attivita' di raccolta di prodotti agricoli,
nonche' ad attivita' di cernita, di pulitura e di
imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purche' connessa a
quella di raccolta;
e) imprese che effettuano lavori e servizi di
sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di
imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di
aree a verde, se addetti a tali attivita'».
- Si riporta l'articolo 51 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei
contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di
mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 144 del 24 giugno 2015:
«Art. 51 (Norme di rinvio ai contratti collettivi). -
1. Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto,
per contratti collettivi si intendono i contratti
collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze
sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale
unitaria».
- Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124, recante: "Razionalizzazione delle
funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di
lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio
2003, n. 30", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110
del 12 maggio 2004:
«Art. 13 (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica). - 1. Il personale ispettivo accede
presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti
dalla legge. Alla conclusione delle attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene
rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo
contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti
al lavoro e la descrizione delle modalita' del loro
impiego;
b) la specificazione delle attivita' compiute dal
personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di
lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente
all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al
proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento
degli illeciti, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961,
n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di
legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e
legislazione sociale e qualora il personale ispettivo
rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni
amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore
e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione
delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro
il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il
trasgressore o l'eventuale obbligato in solido e' ammesso
al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione
nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella
misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura
fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza
del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo
della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a
condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione
di cui ai commi 2 e 3, nonche' alla contestazione delle
violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del
personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un
unico verbale di accertamento e notificazione, notificato
al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il
verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti
rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti
sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti
ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della
somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma
nei casi di illeciti gia' oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti non
diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di
cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in
misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli
organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
termini di impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per
la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17
del presente decreto, fino alla scadenza del termine per
compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia
stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta
regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il
verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della
contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei
confronti del trasgressore e della persona obbligata in
solido ai quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma
2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5,
e' esteso anche agli ispettori e ai funzionari
amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali
per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le
risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione
vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso
agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che
accertano, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24
novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e
legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido
alla regolarizzazione delle inosservanze comunque
materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di
cui ai commi 3, 4 e 5».
- Si riporta l'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante: «Disposizioni urgenti per il
settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento
energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la
definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
144 del 24 giugno 2021:
«Art. 6 (Rete del lavoro agricolo di qualita'). - 1.
E' istituita presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di
qualita' alla quale possono partecipare le imprese agricole
di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere riportato condanne penali per
violazioni della normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale, per delitti contro la pubblica
amministrazione, delitti contro l'incolumita' pubblica,
delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del
codice penale;
b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre
anni, di sanzioni amministrative, ancorche' non definitive,
per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e
rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse. La presente disposizione non si applica
laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano
provveduto, prima della emissione del provvedimento
definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze
sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni
entro i termini previsti dalla normativa vigente in
materia;
c) essere in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
c-bis) applicare i contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81;
c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non
siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma;
1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
possono aderire, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le
istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti
bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonche' i soggetti
di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276. Possono altresi' aderire alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', attraverso la stipula di apposite
convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma
1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli
altri soggetti autorizzati all'attivita' di intermediazione
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150.
2. Alla Rete del lavoro agricolo di qualita'
sovraintende una cabina di regia composta da un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze ,
del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del
lavoro a far data dalla sua effettiva operativita',
dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva
operativita', dell'INPS e della Conferenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano designati
entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Fanno parte della cabina di regia anche tre
rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese
agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati
delle cooperative agricole e tre rappresentanti dei datori
di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un
rappresentante delle associazioni delle cooperative
agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del
settore agricolo nominati con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su designazione delle organizzazioni
sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative. La cabina di regia e' presieduta dal
rappresentante dell'INPS.
3. Ai fini della partecipazione alla Rete del lavoro
agricolo di qualita', le imprese di cui al comma 1
presentano istanza in via telematica. Entro trenta giorni
dall'insediamento la cabina di regia definisce con apposita
determinazione gli elementi essenziali dell'istanza.
4. La cabina di regia ha i seguenti compiti:
a) delibera sulle istanze di partecipazione alla
Rete del lavoro agricolo di qualita' entro 30 giorni dalla
presentazione;
b) esclude dalla Rete del lavoro agricolo di
qualita' le imprese agricole che perdono i requisiti di cui
al comma 1;
c) redige e aggiorna l'elenco delle imprese
agricole che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di
qualita' e ne cura la pubblicazione sul sito internet
dell'INPS;
c-bis) procede a monitoraggi costanti
dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base
trimestrale, anche accedendo ai dati relativi
all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti
di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e ai dati che si rendono
disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema
UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il
rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che
risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai
quali e' stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo
dagli sportelli unici per l'immigrazione;
c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le
autorita' competenti, sentite le parti sociali, in materia
di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro
sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e
gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza
dei lavoratori stranieri immigrati;
d) formula proposte al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali in materia di lavoro e di
legislazione sociale nel settore agricolo.
4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle
convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui
al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le
informazioni in possesso delle commissioni provinciali
integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di
coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati
alle caratteristiche della produzione agricola del
territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui
al comma 4-ter.
4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualita' si
articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i
soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma
1-bis, con sede presso la commissione provinciale
integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono
a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4,
lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalita'
sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di
lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e
con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del
lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una
modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego.
Le sezioni territoriali promuovono altresi' iniziative per
la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di
organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo
di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli
enti locali.
4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle
Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui
al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monito-raggi
di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma.
5. La partecipazione alla cabina di regia e' a titolo
gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,
compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque
denominati. La cabina di regia si avvale per il suo
funzionamento delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione dall'INPS, nel rispetto delle disposizioni di
cui al comma 8.
6. Al fine di realizzare un piu' efficace utilizzo
delle risorse ispettive disponibili, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, fermi restando
gli ordinari controlli in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro, orientano l'attivita'
di vigilanza nei confronti delle imprese non appartenenti
alla Rete del lavoro agricolo di qualita' salvi i casi di
richiesta di intervento proveniente dal lavoratore, dalle
organizzazioni sindacali, dall'Autorita' giudiziaria o da
autorita' amministrative e salvi i casi di imprese che
abbiano procedimenti penali in corso per violazioni della
normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, di
contratti collettivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro e
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
7. E' fatta salva comunque la possibilita' per le
amministrazioni di cui al comma 6 di effettuare controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni in base alla
disciplina vigente.
7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al
trasporto di persone rilasciata dalle autorita' competenti
e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1,
che intendono provvedere al trasporto di lavoratori
agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la
Rete del lavoro agricolo di qualita'. Gli enti locali
possono stabilire che la stipula della convenzione e'
condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti
per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti.
Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare
dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente
previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine
alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto
tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del
trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta
la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai
contributi di cui al secondo periodo.
8. Per le attivita' di cui al presente articolo
l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- Il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
concernente: «Codice dei contratti pubblici in attuazione
dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante
delega al Governo in materia di contratti pubblici», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31 marzo
2023.