Art. 3
Misure urgenti per le produzioni di kiwi - Actinidia spp, per
contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla flavescenza
dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il funzionamento
della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali
1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno
subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di
actinidia a causa del fenomeno de nominato «moria del kiwi», dovuto a
una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di
agenti patogeni, e che non hanno beneficiato di risarcimenti
derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2
e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti
delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del presente
articolo. Le regioni territorialmente competenti, verificata la
presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, come definita
dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni e'
effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria
delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale, di cui
al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai
beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita' di cui
al comma 1.
3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, previa in tesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza
con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi
finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi»
4. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 44 milioni di
euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli interventi
di cui al comma 1 del presente articolo e 40 milioni di euro per
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri derivanti dal primo
periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capi tale iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste;
b) quanto a 32 milioni di euro, mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto
residui di cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, che restano acquisite all'erario;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre
2023, n. 213.
5. Il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla
flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della
legge 29 dicembre 2022, n. 197, e' incrementato di ulteriori 2
milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
quanto a 1 milione di euro, e mediante corrispondente versa mento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui di
cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro.
5-bis. All'articolo 1 della legge 30 di cembre 2021, n. 234, dopo
il comma 855 e' inserito il seguente:
«855-bis. Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi'
utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di
azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione
nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ».
5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dall'articolo
1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rideterminata
in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 443,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma
515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di
consentire l'operativita' del Fondo e la sua gestione, compreso il
sostegno alla realizzazione dei sistemi in formatici e
all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti
dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225, comma 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni
uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 600.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024.
8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previ sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste.
8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla
diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per l'attuazione di
misure di investimento per i reimpianti e le riconversioni tramite
cultivar di olivo resistenti, nonche' per le riconversioni verso
altre colture. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai relativi
oneri, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno
subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi,
verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024 e
che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze
assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica del nesso di
causalita' tra l'evento siccitoso e i danni riportati, possono
accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa
procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3 del
presente articolo.
8-quater. La dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale -
interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 3, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di
ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare
esclusivamente agli interventi di cui al comma 8-ter. Agli oneri
derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'arti colo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213.
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
23 aprile 2004:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (omissis)
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
(omissis)».
- Si riporta l'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante: «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
23 aprile 2004:
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - (omissis)
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria.»
- Si riporta l'articolo 11, commi 1 e 2, del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante:
«Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di
attivita' economiche e finanziarie e investimenti
strategici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del
10 agosto 2023:
«Art. 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole).
- 1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da
attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle
produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti
derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici,
possono accedere agli interventi previsti per favorire la
ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni
territorialmente competenti possono deliberare la proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi entro il
termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle
regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti
dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte
della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma 1;
nel caso di domande riguardanti l'uva da vino,
l'istruttoria comprende la verifica delle relative
dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia
2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento
delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre
2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di
esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11
dicembre 2017.
(omissis)».
- Si riporta il comma 499 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 - S.O. n.
62:
«499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi
locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita'
storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'
dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da
una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in
aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dalla presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura.
Nelle regioni che abbiano adottato una normativa
specifica in materia di biodistretti o distretti biologici
si applicano le definizioni stabilite dalla medesima
normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la
creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si
applicano le disposizioni relative ai contratti di
distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
"nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'"».
- Si riporta il comma 443 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024:
«443. Al fine di intervenire in situazioni di crisi
di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
e della pesca generate da eventi non prevedibili, e'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste un Fondo per la gestione delle emergenze,
finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che
operano nei suddetti settori, con una dotazione di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»
- Si riporta il comma 433 dell'articolo 1 della legge
29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella
Gazzetta ufficiale n, 12 del 16 gennaio 2023:
«433. Fondo per il sostegno alle imprese agricole
colpite dalla flavescenza dorata della vite. E' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste il Fondo per il
sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza
dorata della vite, finalizzato alla erogazione di
contributi per la sostituzione, tramite rimpiazzo o
reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti colpiti
dalla medesima malattia epidemica. Il Fondo ha una
dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con
decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni, che
provvedono all'erogazione dei contributi.».
- Si riporta il comma 515 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021:
«515. Nello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il
Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni
catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole
causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una
dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022,
finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69,
lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante « Norme sul
sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono
redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani
strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio », in fase di approvazione definitiva da
parte del Parlamento europeo. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali sono
definite le disposizioni per il riconoscimento, la
costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I
criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti
annualmente nel Piano di gestione dei rischi in
agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102.».
- Si riporta l'articolo 225, comma 4, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020:
«Art. 225. - (omissis)
4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2021 al 2025.».
- Si riporta il comma 518 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019:
«518. Al fine di promuovere e razionalizzare i
procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la
trasparenza delle relazioni contrattuali delle filiere
agricole e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
un Fondo per il funzionamento delle commissioni uniche
nazionali di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 5
maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 luglio 2015, n. 91, con una dotazione di 200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante: «Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137 - S.O. n.
149:
«Art. 13 (Distretti del cibo). - 1. Al fine di
promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e
l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la
sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle
produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari, sono istituiti i distretti del
cibo.
2. Si definiscono distretti del cibo:
a) i distretti rurali quali sistemi produttivi
locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identita'
storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
fra attivita' agricole e altre attivita' locali, nonche'
dalla produzione di beni o servizi di particolare
specificita', coerenti con le tradizioni e le vocazioni
naturali e territoriali, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
b) i distretti agroalimentari di qualita' quali
sistemi produttivi locali, anche a carattere
interregionale, caratterizzati da significativa presenza
economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva
delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da una o
piu' produzioni certificate e tutelate ai sensi della
vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
tradizionali o tipiche, gia' riconosciuti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione;
c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da
una elevata concentrazione di piccole e medie imprese
agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
della legge 5 ottobre 1991, n. 317;
d) i sistemi produttivi locali anche a carattere
interregionale, caratterizzati da interrelazione e
interdipendenza produttiva delle imprese agricole e
agroalimentari, nonche' da una o piu' produzioni
certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa
europea, nazionale e regionale;
e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree
urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
presenza di attivita' agricole volte alla riqualificazione
ambientale e sociale delle aree;
f) i sistemi produttivi locali caratterizzati
dall'interrelazione e dall'integrazione fra attivita'
agricole, in particolare quella di vendita diretta dei
prodotti agricoli, e le attivita' di prossimita' di
commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo
territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
acquisto solidale;
g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
presenza di attivita' di coltivazione, allevamento,
trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale
svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri
della sostenibilita' ambientale, conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale vigente;
h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
come territori per i quali agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per la
diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
divulgazione nonche' per il sostegno e la valorizzazione
della gestione sostenibile anche di attivita' diverse
dall'agricoltura. Nelle regioni che abbiano adottato una
normativa specifica in materia di biodistretti o distretti
biologici si applicano le definizioni stabilite dalla
medesima normativa.
3. Le regioni e le province autonome provvedono
all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, presso il quale e' costituito il
Registro nazionale dei distretti del cibo.
4. Al fine di sostenere gli interventi per la
creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si
applicano le disposizioni relative ai contratti di
distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
5. I criteri, le modalita' e le procedure per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 4 sono
definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
6. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
attivita' imprenditoriali ai sensi della lettera f) del
comma 2, al comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole:
«nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
consentito» sono inserite le seguenti: «vendere prodotti
agricoli, anche manipolati o trasformati, gia' pronti per
il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella
disponibilita' dell'impresa agricola, anche in modalita'
itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».».
- Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4 e l'articolo
15, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102:
«Art. 5 (Interventi per favorire la ripresa
dell'attivita' produttiva). - (omissis)
2. Al fine di favorire la ripresa economica e
produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
1-bis, nei limiti dell'entita' del danno, accertato nei
termini previsti dagli orientamenti e regolamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e
della pesca, possono essere concessi i seguenti aiuti, in
forma singola o combinata, a scelta delle regioni, tenuto
conto delle esigenze e dell'efficacia dell'intervento,
nonche' delle risorse finanziarie disponibili:
a) contributi in conto capitale fino all'80 per
cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
vendibile media ordinaria, da calcolare secondo le
modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e dai
regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato. Nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, il contributo puo' essere elevato
fino al 90 per cento;
b) prestiti ad ammortamento quinquennale per le
esigenze di esercizio dell'anno in cui si e' verificato
l'evento dannoso e per l'anno successivo, da erogare al
seguente tasso agevolato:
1) 20 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti nelle zone svantaggiate di
cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
2) 35 per cento del tasso di riferimento per le
operazioni di credito agrario e peschereccio oltre i 18
mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
del prestito sono comprese le rate delle operazioni di
credito in scadenza nei 12 mesi successivi all'evento
inerenti all'impresa agricola;
c) proroga delle operazioni di credito agrario e
peschereccio, di cui all'articolo 7;
d) agevolazioni previdenziali, di cui all'articolo
8.
3. In caso di danni causati alle strutture aziendali
ed alle scorte possono essere concessi a titolo di
indennizzo contributi in conto capitale fino all'80 per
cento dei costi effettivi elevabile al 90 per cento nelle
zone svantaggiate di cui all'articolo 32 del regolamento
(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013;
4. Sono esclusi dalle agevolazioni previste al
presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
ammissibili all'assicurazione agevolata o per i quali e'
possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel calcolo
della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da eventi calamitosi, subiti dalla stessa
azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
oggetto di precedenti benefici. La produzione lorda
vendibile per il calcolo dell'incidenza di danno non e'
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni
concessi dall'Unione europea.
(omissis)».
«Art. 15 (Dotazione del Fondo di solidarieta'
nazionale). - (omissis)
3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi destinato
agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di
solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del
Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi
dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite
stabilito annualmente dalla legge finanziaria.».