Art. 3 
 
Misure urgenti per  le  produzioni  di  kiwi  -  Actinidia  spp,  per
  contrastare i danni derivanti dalla peronospora, dalla  flavescenza
  dorata e dalla Xylella fastidiosa e per garantire il  funzionamento
  della societa' AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali 
 
  1. Le imprese agricole che, nel corso della  campagna  2023,  hanno
subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi  e  alle  piante  di
actinidia a causa del fenomeno de nominato «moria del kiwi», dovuto a
una serie concomitante di eventi climatici avversi e di  attacchi  di
agenti  patogeni,  e  che  non  hanno  beneficiato  di   risarcimenti
derivanti da polizze assicurative o  da  fondi  mutualistici  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi  2
e 3, del decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  in  deroga
all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei  limiti
delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4 del  presente
articolo.  Le  regioni  territorialmente  competenti,  verificata  la
presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, come definita
dal Servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la  proposta
di declaratoria di  eccezionalita'  degli  eventi  entro  il  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  2. La  ripartizione  dell'importo  da  assegnare  alle  regioni  e'
effettuata sulla  base  dei  fabbisogni  risultanti  dall'istruttoria
delle domande di accesso al Fondo di solidarieta' nazionale,  di  cui
al  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  presentate  dai
beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalita'  di  cui
al comma 1. 
  3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata, nei
limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4, con decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, previa in tesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che,  in  coerenza
con le buone pratiche agricole, dimostrino di  aver  sostenuto  costi
finalizzati a contenere gli effetti della «moria del kiwi» 
  4. La dotazione del Fondo di solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori,  di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 44  milioni  di
euro per l'anno 2024, dei quali 4 milioni di euro per gli  interventi
di cui al comma 1 del presente articolo e  40  milioni  di  euro  per
l'attuazione delle misure di cui all'articolo 11, commi 1  e  2,  del
decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Agli oneri  derivanti  dal  primo
periodo, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di conto capi tale iscritto, ai
fini del bilancio  triennale  2024-2026,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste; 
    b)  quanto  a  32  milioni  di  euro,   mediante   corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in  conto
residui di cui all'articolo 1, comma 499,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, che restano acquisite all'erario; 
    c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 443, della legge  30  dicembre
2023, n. 213. 
  5. Il Fondo per il sostegno alle  imprese  agricole  colpite  dalla
flavescenza dorata della vite di cui all'articolo 1, comma 433, della
legge 29 dicembre 2022,  n.  197,  e'  incrementato  di  ulteriori  2
milioni di euro  per  l'anno  2024.  All'onere  derivante  dal  primo
periodo si provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  di
cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n.  213,
quanto a 1 milione di euro, e  mediante  corrispondente  versa  mento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme in conto residui  di
cui all'articolo 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,
che restano acquisite all'erario, quanto al restante milione di euro. 
  5-bis. All'articolo 1 della legge 30 di cembre 2021, n.  234,  dopo
il comma 855 e' inserito il seguente: 
    «855-bis. Il fondo di cui  al  comma  855  puo'  essere  altresi'
utilizzato dalle regioni  per  il  finanziamento  e  l'attuazione  di
azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione
nonche'  di  ricerca  e  sperimentazione  per  il  contrasto   e   la
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle  zone  interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus ». 
  5-ter. La dotazione del fondo per misure di tutela del territorio e
prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone  interessate
dall'epidemia dell'insetto Ips typographus,  istituito  dall'articolo
1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'  rideterminata
in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. 
  5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-ter si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui al l'articolo 1, comma 443,
della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
  6. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1,  comma
515, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  e'  incrementata  di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni  2024  e  2025,  al  fine  di
consentire l'operativita' del Fondo e la sua  gestione,  compreso  il
sostegno   alla   realizzazione   dei   sistemi   in   formatici    e
all'implementazione delle procedure finanziarie. Agli oneri derivanti
dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2024  e  2025,  si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 225,  comma  4,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. La dotazione del Fondo per il  funzionamento  delle  Commissioni
uniche nazionali, di cui all'articolo 1, comma 518,  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160,  e'  incrementata  di  600.000  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2024. 
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 600.000  euro  annui  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede  mediante  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previ sione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste. 
  8-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole  danneggiate  dalla
diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro  per  l'anno  2024  per  l'attuazione  di
misure di investimento per i reimpianti e  le  riconversioni  tramite
cultivar di olivo resistenti,  nonche'  per  le  riconversioni  verso
altre colture.  Con  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione della misura di cui al periodo precedente. Ai  relativi
oneri, pari a 30  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001,  n.
228. 
  8-ter. Le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno
subito  danni  alle  produzioni  a  causa  di   fenomeni   siccitosi,
verificatisi dal mese di luglio 2023 e fino al mese di maggio 2024  e
che non  hanno  beneficiato  di  risarcimenti  derivanti  da  polizze
assicurative o da fondi mutualistici, previa verifica  del  nesso  di
causalita' tra  l'evento  siccitoso  e  i  danni  riportati,  possono
accedere, nel limite di 15 milioni di euro, agli interventi  previsti
per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di  cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29  marzo  2004,
n. 102, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 5. Per la relativa
procedura, si applicano le disposizioni di cui ai comma 1, 2 e 3  del
presente articolo. 
  8-quater. La  dotazione  del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -
interventi indennizzatori, di  cui  all'articolo  15,  comma  3,  del
decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  e'  incrementata  di
ulteriori  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,   da   destinare
esclusivamente agli interventi di cui  al  comma  8-ter.  Agli  oneri
derivanti dal  primo  periodo  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'arti colo 1, comma 443, della legge 30
dicembre 2023, n. 213. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  recante:  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
          23 aprile 2004: 
                «Art.  5  (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - (omissis) 
                2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  e
          produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
          1-bis, nei limiti dell'entita'  del  danno,  accertato  nei
          termini   previsti   dagli   orientamenti   e   regolamenti
          comunitari per gli aiuti di Stato nei  settori  agricolo  e
          della pesca, possono essere concessi i seguenti  aiuti,  in
          forma singola o combinata, a scelta delle  regioni,  tenuto
          conto  delle  esigenze  e  dell'efficacia  dell'intervento,
          nonche' delle risorse finanziarie disponibili: 
                  a) contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
                  b) prestiti ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                    1) 20 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
          mesi per le aziende ricadenti nelle  zone  svantaggiate  di
          cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                    2) 35 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
          mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
          del prestito sono comprese  le  rate  delle  operazioni  di
          credito in  scadenza  nei  12  mesi  successivi  all'evento
          inerenti all'impresa agricola; 
                  c) proroga delle operazioni di  credito  agrario  e
          peschereccio, di cui all'articolo 7; 
                  d) agevolazioni previdenziali, di cui  all'articolo
          8. 
                3. In caso di danni causati alle strutture  aziendali
          ed  alle  scorte  possono  essere  concessi  a  titolo   di
          indennizzo contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento dei costi effettivi elevabile al 90 per  cento  nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013; 
                4.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  previste   al
          presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
                (omissis)». 
              - Si  riporta  l'articolo  15,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  recante:  «Interventi
          finanziari a  sostegno  delle  imprese  agricole,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge  7  marzo
          2003, n. 38», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del
          23 aprile 2004: 
                «Art.  15  (Dotazione  del  Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - (omissis) 
                3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta'   nazionale   -   interventi   indennizzatori,
          destinato agli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettere b) e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          Fondo di  protezione  civile,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          stabilito annualmente dalla legge finanziaria.» 
              -  Si  riporta  l'articolo  11,  commi  1  e   2,   del
          decreto-legge 10  agosto  2023,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante:
          «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia  di
          attivita'   economiche   e   finanziarie   e   investimenti
          strategici» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186  del
          10 agosto 2023: 
                «Art. 11 (Misure urgenti per le produzioni viticole).
          - 1.  Le  imprese  agricole,  che  hanno  subito  danni  da
          attacchi  di   peronospora   (plasmopara   viticola)   alle
          produzioni viticole e che non beneficiano  di  risarcimenti
          derivanti da polizze assicurative o da fondi  mutualistici,
          possono accedere agli interventi previsti per  favorire  la
          ripresa  dell'attivita'  economica  e  produttiva  di   cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo  29  marzo
          2004, n. 102,  in  deroga  all'articolo  5,  comma  4,  del
          medesimo decreto legislativo n. 102 del  2004.  Le  regioni
          territorialmente competenti possono deliberare la  proposta
          di declaratoria di eccezionalita'  degli  eventi  entro  il
          termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata
          in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                2. La ripartizione  dell'importo  da  assegnare  alle
          regioni  avviene  sulla  base  dei  fabbisogni   risultanti
          dall'istruttoria delle  domande  di  accesso  al  Fondo  di
          solidarieta' nazionale di cui  al  decreto  legislativo  29
          marzo 2004, n. 102, presentate  dai  beneficiari  a  fronte
          della declaratoria della eccezionalita' di cui al comma  1;
          nel  caso   di   domande   riguardanti   l'uva   da   vino,
          l'istruttoria  comprende   la   verifica   delle   relative
          dichiarazioni di produzione di uva da vino della  vendemmia
          2023, ai sensi degli  articoli  31  e  33  del  regolamento
          delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11  dicembre
          2017,  e  degli  articoli  22  e  24  del  regolamento   di
          esecuzione  (UE)  2018/274   della   Commissione,   dell'11
          dicembre 2017. 
                (omissis)». 
              - Si riporta il comma 499 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205 recante: «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2018-2020»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2017, n. 302 -  S.O.  n.
          62: 
                «499. L'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
          2001, n. 228, e' sostituito dal seguente: 
                  "Art. 13. (Distretti del cibo). -  1.  Al  fine  di
          promuovere  lo  sviluppo  territoriale,   la   coesione   e
          l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di  attivita'
          caratterizzate da prossimita'  territoriale,  garantire  la
          sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale  delle
          produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
          territorio e il paesaggio rurale  attraverso  le  attivita'
          agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
          cibo. 
                  2. Si definiscono distretti del cibo: 
                    a) i distretti rurali  quali  sistemi  produttivi
          locali di cui all'articolo  36,  comma  1,  della  legge  5
          ottobre  1991,  n.  317,  caratterizzati  da   un'identita'
          storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
          fra attivita' agricole e altre  attivita'  locali,  nonche'
          dalla  produzione  di  beni  o   servizi   di   particolare
          specificita', coerenti con le  tradizioni  e  le  vocazioni
          naturali e territoriali, gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                    b) i distretti agroalimentari di  qualita'  quali
          sistemi    produttivi    locali,    anche    a    carattere
          interregionale, caratterizzati  da  significativa  presenza
          economica e da interrelazione e interdipendenza  produttiva
          delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da  una  o
          piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi  della
          vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
          tradizionali o tipiche,  gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                    c) i sistemi produttivi locali caratterizzati  da
          una elevata  concentrazione  di  piccole  e  medie  imprese
          agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
                    d) i sistemi produttivi locali anche a  carattere
          interregionale,   caratterizzati   da   interrelazione    e
          interdipendenza  produttiva  delle   imprese   agricole   e
          agroalimentari,  nonche'   da   una   o   piu'   produzioni
          certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa
          europea, nazionale e regionale; 
                    e) i sistemi  produttivi  locali  localizzati  in
          aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa
          presenza di attivita' agricole volte alla  riqualificazione
          ambientale e sociale delle aree; 
                    f) i  sistemi  produttivi  locali  caratterizzati
          dall'interrelazione  e  dall'integrazione   fra   attivita'
          agricole, in particolare  quella  di  vendita  diretta  dei
          prodotti  agricoli,  e  le  attivita'  di  prossimita'   di
          commercializzazione e ristorazione esercitate sul  medesimo
          territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
          acquisto solidale; 
                    g) i  sistemi  produttivi  locali  caratterizzati
          dalla presenza di attivita' di  coltivazione,  allevamento,
          trasformazione, preparazione alimentare  e  agroindustriale
          svolte con il metodo biologico o nel rispetto  dei  criteri
          della   sostenibilita'   ambientale,   conformemente   alla
          normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
                    h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi
          come  territori  per   i   quali   agricoltori   biologici,
          trasformatori, associazioni di consumatori  o  enti  locali
          abbiano  stipulato  e  sottoscritto   protocolli   per   la
          diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
          divulgazione nonche' per il sostegno  e  la  valorizzazione
          della  gestione  sostenibile  anche  di  attivita'  diverse
          dall'agricoltura. 
                    Nelle regioni che abbiano adottato una  normativa
          specifica in materia di biodistretti o distretti  biologici
          si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla   medesima
          normativa. 
                  3. Le regioni e  le  province  autonome  provvedono
          all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
          comunicazione  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, presso il quale  e'  costituito  il
          Registro nazionale dei distretti del cibo. 
                  4. Al fine  di  sostenere  gli  interventi  per  la
          creazione e il consolidamento dei  distretti  del  cibo  si
          applicano  le  disposizioni  relative   ai   contratti   di
          distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge  27
          dicembre 2002, n. 289. 
                  5. I criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                  6.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma   4   e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e
          di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
                  7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra
          attivita' imprenditoriali ai sensi  della  lettera  f)  del
          comma  2,  al  comma  8-bis  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:
          "nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita   diretta   e'
          consentito" sono inserite le  seguenti:  "vendere  prodotti
          agricoli, anche manipolati o trasformati, gia'  pronti  per
          il consumo, mediante l'utilizzo di strutture  mobili  nella
          disponibilita' dell'impresa agricola,  anche  in  modalita'
          itinerante su aree pubbliche o private, nonche'"». 
              - Si riporta il comma 443 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2023, n. 213 recante: «Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2024-2026»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2024: 
                «443. Al fine di intervenire in situazioni  di  crisi
          di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico
          e della  pesca  generate  da  eventi  non  prevedibili,  e'
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
          foreste  un  Fondo  per  la   gestione   delle   emergenze,
          finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese  che
          operano nei suddetti settori,  con  una  dotazione  di  100
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.» 
              - Si riporta il comma 433 dell'articolo 1  della  legge
          29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2023-2025»,  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale n, 12 del 16 gennaio 2023: 
                «433. Fondo per il  sostegno  alle  imprese  agricole
          colpite dalla flavescenza dorata della vite.  E'  istituito
          nello stato di previsione del  Ministero  dell'agricoltura,
          della sovranita' alimentare e delle foreste il Fondo per il
          sostegno alle imprese agricole  colpite  dalla  flavescenza
          dorata  della  vite,   finalizzato   alla   erogazione   di
          contributi  per  la  sostituzione,  tramite   rimpiazzo   o
          reimpianto, di piante di vite estirpate in vigneti  colpiti
          dalla  medesima  malattia  epidemica.  Il  Fondo   ha   una
          dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno  2023  e  di  2
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2024.  Con
          decreto del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
          alimentare e  delle  foreste,  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  le
          risorse del  Fondo  sono  ripartite  tra  le  regioni,  che
          provvedono all'erogazione dei contributi.». 
              - Si riporta il comma 515 dell'articolo 1  della  legge
          30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2022-2024»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021: 
                «515. Nello stato di previsione del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari e forestali e'  istituito  il
          Fondo mutualistico nazionale per  la  copertura  dei  danni
          catastrofali  meteoclimatici   alle   produzioni   agricole
          causati da alluvione, gelo o  brina  e  siccita',  con  una
          dotazione  di  50  milioni  di  euro   per   l'anno   2022,
          finalizzato  agli  interventi  di  cui  agli  articoli  69,
          lettera f), e 76 del regolamento (UE) recante «  Norme  sul
          sostegno ai piani strategici che gli  Stati  membri  devono
          redigere nell'ambito della politica agricola comune  (piani
          strategici  della  PAC)  e  finanziati  dal  Fondo  europeo
          agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo  europeo  agricolo
          per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  e
          il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio », in  fase  di  approvazione  definitiva  da
          parte del Parlamento  europeo.  Con  decreto  del  Ministro
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali   sono
          definite  le  disposizioni  per   il   riconoscimento,   la
          costituzione, il finanziamento e la gestione del  Fondo.  I
          criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti
          annualmente  nel  Piano   di   gestione   dei   rischi   in
          agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo
          29 marzo 2004, n. 102.». 
              - Si riporta l'articolo 225, comma 4, del decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, recante:  «Misure  urgenti  in
          materia di  salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
          nonche'  di  politiche   sociali   connesse   all'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020: 
                «Art. 225. - (omissis) 
                4. Per le finalita' di cui al  presente  articolo  e'
          autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni dal 2021 al 2025.». 
              - Si riporta il comma 518 dell'articolo 1  della  legge
          27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio  2020-2022»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019: 
                «518.  Al  fine  di  promuovere  e  razionalizzare  i
          procedimenti di formazione e diffusione  dei  prezzi  e  la
          trasparenza  delle  relazioni  contrattuali  delle  filiere
          agricole  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          un Fondo per  il  funzionamento  delle  commissioni  uniche
          nazionali di cui all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  5
          maggio 2015, n. 51, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 2 luglio 2015, n. 91, con una  dotazione  di  200.000
          euro annui a decorrere dall'anno 2020.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  13  del  decreto
          legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante: «Orientamento e
          modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
          7 della legge  5  marzo  2001,  n.  57»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n.  137  -  S.O.  n.
          149: 
                «Art. 13 (Distretti  del  cibo).  -  1.  Al  fine  di
          promuovere  lo  sviluppo  territoriale,   la   coesione   e
          l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di  attivita'
          caratterizzate da prossimita'  territoriale,  garantire  la
          sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale  delle
          produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il
          territorio e il paesaggio rurale  attraverso  le  attivita'
          agricole e agroalimentari, sono istituiti i  distretti  del
          cibo. 
                2. Si definiscono distretti del cibo: 
                  a) i  distretti  rurali  quali  sistemi  produttivi
          locali di cui all'articolo  36,  comma  1,  della  legge  5
          ottobre  1991,  n.  317,  caratterizzati  da   un'identita'
          storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione
          fra attivita' agricole e altre  attivita'  locali,  nonche'
          dalla  produzione  di  beni  o   servizi   di   particolare
          specificita', coerenti con le  tradizioni  e  le  vocazioni
          naturali e territoriali, gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                  b) i distretti  agroalimentari  di  qualita'  quali
          sistemi    produttivi    locali,    anche    a    carattere
          interregionale, caratterizzati  da  significativa  presenza
          economica e da interrelazione e interdipendenza  produttiva
          delle imprese agricole e agroalimentari, nonche' da  una  o
          piu' produzioni  certificate  e  tutelate  ai  sensi  della
          vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni
          tradizionali o tipiche,  gia'  riconosciuti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione; 
                  c) i sistemi produttivi  locali  caratterizzati  da
          una elevata  concentrazione  di  piccole  e  medie  imprese
          agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1,
          della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 
                  d) i sistemi produttivi locali  anche  a  carattere
          interregionale,   caratterizzati   da   interrelazione    e
          interdipendenza  produttiva  delle   imprese   agricole   e
          agroalimentari,  nonche'   da   una   o   piu'   produzioni
          certificate e tutelate ai  sensi  della  vigente  normativa
          europea, nazionale e regionale; 
                  e) i sistemi produttivi locali localizzati in  aree
          urbane  o  periurbane  caratterizzati  dalla  significativa
          presenza di attivita' agricole volte alla  riqualificazione
          ambientale e sociale delle aree; 
                  f)  i  sistemi  produttivi  locali   caratterizzati
          dall'interrelazione  e  dall'integrazione   fra   attivita'
          agricole, in particolare  quella  di  vendita  diretta  dei
          prodotti  agricoli,  e  le  attivita'  di  prossimita'   di
          commercializzazione e ristorazione esercitate sul  medesimo
          territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di
          acquisto solidale; 
                  g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla
          presenza  di  attivita'   di   coltivazione,   allevamento,
          trasformazione, preparazione alimentare  e  agroindustriale
          svolte con il metodo biologico o nel rispetto  dei  criteri
          della   sostenibilita'   ambientale,   conformemente   alla
          normativa europea, nazionale e regionale vigente; 
                  h) i biodistretti e i distretti  biologici,  intesi
          come  territori  per   i   quali   agricoltori   biologici,
          trasformatori, associazioni di consumatori  o  enti  locali
          abbiano  stipulato  e  sottoscritto   protocolli   per   la
          diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua
          divulgazione nonche' per il sostegno  e  la  valorizzazione
          della  gestione  sostenibile  anche  di  attivita'  diverse
          dall'agricoltura. Nelle regioni che  abbiano  adottato  una
          normativa specifica in materia di biodistretti o  distretti
          biologici  si  applicano  le  definizioni  stabilite  dalla
          medesima normativa. 
                3. Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono
          all'individuazione dei distretti del cibo e alla successiva
          comunicazione  al  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali, presso il quale  e'  costituito  il
          Registro nazionale dei distretti del cibo. 
                4.  Al  fine  di  sostenere  gli  interventi  per  la
          creazione e il consolidamento dei  distretti  del  cibo  si
          applicano  le  disposizioni  relative   ai   contratti   di
          distretto, di cui all'articolo 66, comma 1, della legge  27
          dicembre 2002, n. 289. 
                5.  I  criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per
          l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  4  sono
          definiti con decreto del Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                6. Per le finalita' di cui al comma 4 e'  autorizzata
          la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2018  e  di  10
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 
                7. Al fine di valorizzare la piena  integrazione  fra
          attivita' imprenditoriali ai sensi  della  lettera  f)  del
          comma  2,  al  comma  8-bis  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  dopo  le  parole:
          «nell'ambito  dell'esercizio  della  vendita   diretta   e'
          consentito» sono inserite le  seguenti:  «vendere  prodotti
          agricoli, anche manipolati o trasformati, gia'  pronti  per
          il consumo, mediante l'utilizzo di strutture  mobili  nella
          disponibilita' dell'impresa agricola,  anche  in  modalita'
          itinerante su aree pubbliche o private, nonche'».». 
              - Si riporta l'articolo 5, commi 2, 3 e 4 e  l'articolo
          15, comma 3, del citato decreto legislativo 29 marzo  2004,
          n. 102: 
                «Art.  5  (Interventi   per   favorire   la   ripresa
          dell'attivita' produttiva). - (omissis) 
                2.  Al  fine  di  favorire  la  ripresa  economica  e
          produttiva delle imprese e dei consorzi di cui ai commi 1 e
          1-bis, nei limiti dell'entita'  del  danno,  accertato  nei
          termini   previsti   dagli   orientamenti   e   regolamenti
          comunitari per gli aiuti di Stato nei  settori  agricolo  e
          della pesca, possono essere concessi i seguenti  aiuti,  in
          forma singola o combinata, a scelta delle  regioni,  tenuto
          conto  delle  esigenze  e  dell'efficacia  dell'intervento,
          nonche' delle risorse finanziarie disponibili: 
                  a) contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento del danno accertato sulla base della produzione lorda
          vendibile  media  ordinaria,  da   calcolare   secondo   le
          modalita' e le procedure previste dagli orientamenti e  dai
          regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.  Nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013, il  contributo  puo'  essere  elevato
          fino al 90 per cento; 
                  b) prestiti ad  ammortamento  quinquennale  per  le
          esigenze di esercizio dell'anno in  cui  si  e'  verificato
          l'evento dannoso e per l'anno  successivo,  da  erogare  al
          seguente tasso agevolato: 
                    1) 20 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
          mesi per le aziende ricadenti nelle  zone  svantaggiate  di
          cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n.  1305/2013  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013; 
                    2) 35 per cento del tasso di riferimento  per  le
          operazioni di credito agrario e  peschereccio  oltre  i  18
          mesi per le aziende ricadenti in altre zone; nell'ammontare
          del prestito sono comprese  le  rate  delle  operazioni  di
          credito in  scadenza  nei  12  mesi  successivi  all'evento
          inerenti all'impresa agricola; 
                  c) proroga delle operazioni di  credito  agrario  e
          peschereccio, di cui all'articolo 7; 
                  d) agevolazioni previdenziali, di cui  all'articolo
          8. 
                3. In caso di danni causati alle strutture  aziendali
          ed  alle  scorte  possono  essere  concessi  a  titolo   di
          indennizzo contributi in conto  capitale  fino  all'80  per
          cento dei costi effettivi elevabile al 90 per  cento  nelle
          zone svantaggiate di cui all'articolo  32  del  regolamento
          (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 17 dicembre 2013; 
                4.  Sono  esclusi  dalle  agevolazioni  previste   al
          presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture
          ammissibili all'assicurazione agevolata o per  i  quali  e'
          possibile aderire ai fondi di mutualizzazione. Nel  calcolo
          della  percentuale  dei  danni  sono  comprese  le  perdite
          derivanti  da  eventi  calamitosi,  subiti   dalla   stessa
          azienda, nel corso dell'annata agraria, che non siano stati
          oggetto  di  precedenti  benefici.  La   produzione   lorda
          vendibile per il calcolo dell'incidenza  di  danno  non  e'
          comprensiva  dei  contributi  o  delle  altre  integrazioni
          concessi dall'Unione europea. 
                (omissis)». 
                «Art.  15  (Dotazione  del  Fondo   di   solidarieta'
          nazionale). - (omissis) 
                3.  Per  la  dotazione  finanziaria  del   Fondo   di
          solidarieta'  nazionale-incentivi  assicurativi   destinato
          agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a),
          si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
          della  legge  5  agosto  1978,   n.   468,   e   successive
          modificazioni. Per la dotazione finanziaria  del  Fondo  di
          solidarieta'   nazionale   -   interventi   indennizzatori,
          destinato agli interventi di cui all'articolo 1,  comma  3,
          lettere b) e c), si provvede a  valere  sulle  risorse  del
          Fondo di  protezione  civile,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo il, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  nel  limite
          stabilito annualmente dalla legge finanziaria.».