Art. 3 - bis 
 
         Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli 
 
  1. I registri dematerializzati dei  prodotti  vitivinicoli  di  cui
all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013  del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  sono
collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8  della  legge
12 dicembre  2016,  n.  238,  attraverso  la  digitalizzazione  degli
adempimenti.   Il   Ministro   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
con proprio decreto definisce le  modalita'  attuative  del  presente
articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza  della  filiera
vitivinicola. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE)  n.  1308/  2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  recante:
          «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  e
          che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.  234/79,
          (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007  del  Consiglio»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  20
          dicembre 2013, n. 347. 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016,
          n. 238, recante: «Disciplina  organica  della  coltivazione
          della vite e della produzione e del  commercio  del  vino»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28  dicembre  2016,  n.
          302: 
                «Art.  8  (Schedario  viticolo   e   inventario   del
          potenziale produttivo). - 1. Il  Ministero  istituisce  uno
          schedario viticolo contenente informazioni  aggiornate  sul
          potenziale produttivo viticolo, ai  sensi  del  regolamento
          (UE) n. 1308/2013. 
                2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione  di  uva
          da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo. 
                3. Sulla base dello schedario viticolo, entro  il  1º
          marzo di ogni anno  l'amministrazione  competente  presenta
          alla  Commissione  europea  un  inventario  aggiornato  del
          potenziale produttivo. 
                4. Lo schedario viticolo  e'  gestito  dalle  regioni
          secondo modalita' concordate nell'ambito  dei  servizi  del
          SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale. 
                5. Ai vigneti iscritti nello  schedario  viticolo  e'
          attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte  a  dare
          vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli  elementi  tecnici
          delle  unita'   vitate,   fatte   salve   le   disposizioni
          dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello  schedario
          viticolo,  validati  dalle  regioni,  non  possono   essere
          oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
          errore evidente o colpa  grave.  Le  regioni,  in  base  ai
          disciplinari di produzione,  individuano  la  modalita'  di
          attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria. 
                6.  Le  regioni  rendono  disponibili  i  dati  dello
          schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
          enti e organismi autorizzati preposti alla  gestione  e  al
          controllo delle rispettive DOCG,  DOC  e  IGT,  nonche'  ai
          consorzi di tutela riconosciuti ai sensi  dell'articolo  41
          in riferimento alle singole denominazioni di competenza. 
                7. Il sistema  di  autorizzazioni  per  gli  impianti
          viticoli di cui alla parte II,  titolo  I,  capo  III,  del
          regolamento (UE) n. 1308/2013 e'  gestito  nell'ambito  dei
          servizi del SIAN. 
                8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura  (AGEA)
          e  gli  organismi  pagatori  regionali,  d'intesa  con   le
          regioni, adeguano le procedure  di  gestione  e  controllo,
          nonche' quelle di periodico  aggiornamento  degli  usi  del
          suolo nell'ambito del GIS, affinche' i dati  relativi  alle
          superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
          allo schedario viticolo effettuate  dall'amministrazione  e
          non  espressamente  richieste  dal  produttore,  pur  senza
          effetto su pagamenti o sanzioni,  devono  essere  a  questo
          notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto  per
          la campagna vitivinicola  successiva,  anche  al  fine  del
          corretto aggiornamento dei massimali  di  produzione  delle
          uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT. 
                9. Con decreto del Ministro,  sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati
          i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
          dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per  le
          relative DO  e  IG  e  le  procedure  informatiche  per  la
          gestione  del   sistema   di   autorizzazioni,   prevedendo
          semplificazioni  e  automatismi  in  caso  di   reimpianto,
          nonche' per la gestione dei dati contenuti nello  schedario
          anche ai fini della rivendicazione produttiva. 
                10. La resa massima di uva per  ettaro  delle  unita'
          vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da  quelle
          rivendicate per produrre  vini  a  DOP  e  IGP  e'  pari  o
          inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio  2021
          o, se successiva, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima  di  uva  a
          ettaro  delle  unita'  vitate  iscritte   nello   schedario
          viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini  a
          DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate. 
                10-bis. In  deroga  al  comma  10,  con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da adottarsi entro 120 giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente disposizione, sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite  le
          aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
          fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati  degli  ultimi
          cinque  anni  come  risultanti   dalle   dichiarazioni   di
          produzione.».