Art. 3 - bis
Misure per il sostegno dei produttori vitivinicoli
1. I registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli di cui
all'articolo 147, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono
collegati allo schedario viticolo di cui all'articolo 8 della legge
12 dicembre 2016, n. 238, attraverso la digitalizzazione degli
adempimenti. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con proprio decreto definisce le modalita' attuative del presente
articolo, sentite le organizzazioni di rappresentanza della filiera
vitivinicola.
Riferimenti normativi
- Il regolamento (UE) n. 1308/ 2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante:
«Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e
che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 20
dicembre 2013, n. 347.
- Si riporta l'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016,
n. 238, recante: «Disciplina organica della coltivazione
della vite e della produzione e del commercio del vino»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2016, n.
302:
«Art. 8 (Schedario viticolo e inventario del
potenziale produttivo). - 1. Il Ministero istituisce uno
schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul
potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento
(UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unita' vitata idonea alla produzione di uva
da vino deve essere iscritta nello schedario viticolo.
3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º
marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta
alla Commissione europea un inventario aggiornato del
potenziale produttivo.
4. Lo schedario viticolo e' gestito dalle regioni
secondo modalita' concordate nell'ambito dei servizi del
SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
5. Ai vigneti iscritti nello schedario viticolo e'
attribuita l'idoneita' alla produzione di uve atte a dare
vini a DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici
delle unita' vitate, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 39, comma 3. I dati presenti nello schedario
viticolo, validati dalle regioni, non possono essere
oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di
errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai
disciplinari di produzione, individuano la modalita' di
attribuzione dell'idoneita', anche in via provvisoria.
6. Le regioni rendono disponibili i dati dello
schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri
enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al
controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonche' ai
consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41
in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti
viticoli di cui alla parte II, titolo I, capo III, del
regolamento (UE) n. 1308/2013 e' gestito nell'ambito dei
servizi del SIAN.
8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e gli organismi pagatori regionali, d'intesa con le
regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo,
nonche' quelle di periodico aggiornamento degli usi del
suolo nell'ambito del GIS, affinche' i dati relativi alle
superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche
allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e
non espressamente richieste dal produttore, pur senza
effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questo
notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per
la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del
corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle
uve atte a dare vini a DOCG, DOC e IGT.
9. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati
i criteri per la verifica dell'idoneita' tecnico-produttiva
dei vigneti ai fini dell'iscrizione nello schedario per le
relative DO e IG e le procedure informatiche per la
gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo
semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto,
nonche' per la gestione dei dati contenuti nello schedario
anche ai fini della rivendicazione produttiva.
10. La resa massima di uva per ettaro delle unita'
vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle
rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e' pari o
inferiore a 50 tonnellate. A decorrere dal 1° gennaio 2021
o, se successiva, dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a
ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario
viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a
DOP e a IGP e' pari o inferiore a 30 tonnellate.
10-bis. In deroga al comma 10, con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
aree vitate ove e' ammessa una resa massima di uva a ettaro
fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi
cinque anni come risultanti dalle dichiarazioni di
produzione.».